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Sentenza — n. 30638/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30638/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30638/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata da Ignazio Ficarotta, volta a sindacare il diniego opposto dal locale Procuratore generale alla richiesta di emissione, nei suoi confronti, di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprendente anche quelle che, al momento di commissione dell'ultimo reato, erano già state espiate. A tal fine, ha osservato che il carattere ostativo dei reati per i quali Ficarotta ha riportato sia le pene già integralmente scontate che quelle ancora da eseguire lo priva di interesse all'adozione del provvedimento invocato, dal quale non potrebbe discendere alcun effetto a lui favorevole.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen; Sentenza — n. 30638/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che l'istante non possa trarre alcun vantaggio dalla formazione di un cumulo esteso, oltre che alla pena ancora da espiare, a quelle già scontate, giacché, trattandosi, in tutti i casi, di reati ostativi, il prospettato escamotage si rivelerebbe, dal punto di vista effettuale, inutile, posto che Ficarotta non sarebbe, comunque, abilitato ad essere, al cospetto dei presupposti di legge, ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in termini più favorevoli rispetto a quanto accadrebbe nel caso di inserimento nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della sola pena espianda.

Parole chiave

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esecuzione delle pene concorso di reati sanzioni penali adeguamento della pena alleggerimento della pena formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICAROTTA IGNAZIO nato a PALERMO il 24/02/1985 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata da Ignazio Ficarotta, volta a sindacare il diniego opposto dal locale Procuratore generale alla richiesta di emissione, nei suoi confronti, di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprendente anche quelle che, al momento di commissione dell'ultimo reato, erano già state espiate. A tal fine, ha osservato che il carattere ostativo dei reati per i quali Ficarotta ha riportato sia le pene già integralmente scontate che quelle ancora da eseguire lo priva di interesse all'adozione del provvedimento invocato, dal quale non potrebbe discendere alcun effetto a lui favorevole.

2. Ignazio Ficarotta propone, con il ministero dell'avv. Riccardo Bellotta, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione ascrivendo alla Corte di appello di avere omesso di considerare che la formazione di un unico cumulo, comprendente anche le pene già espiate al tempo di commissione dell'ultimo reato, gli consentirebbe un più agevole accesso ai benefici penitenziari, posto che le sanzioni già scontate sono state inflitte per reati ostativi cc.dd. «di seconda fascia», mentre quella ancora da eseguire attiene, invece, a reato ostativo c.d. «dica fascia».

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 - 01; Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01). La formazione di un cumulo comprendente anche le pene già interamente eseguite è consentita, dunque, in ragione del contingente e concreto interesse del condannato a conseguire, grazie a tale operazione, un risultato utile, quale il contenimento della sanzione complessiva o dei tempi di accesso alle misure alternative alla detenzione.

3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che l'istante non possa trarre alcun vantaggio dalla formazione di un cumulo esteso, oltre che alla pena ancora da espiare, a quelle già scontate, giacché, trattandosi, in tutti i casi, di reati ostativi, il prospettato escamotage si rivelerebbe, dal punto di vista effettuale, inutile, posto che Ficarotta non sarebbe, comunque, abilitato ad essere, al cospetto dei presupposti di legge, ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in termini più favorevoli rispetto a quanto accadrebbe nel caso di inserimento nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della sola pena espianda.

Il ragionamento appare, però, fallace nella parte in cui trascura che, stando alla prospettazione del ricorrente, la condanna più recente discende dalla commissione del delitto ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, compreso tra i reati per cui, ai sensi dell'art. 4 -bis, commi 1 e 1 -bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione (fatta eccezione per la liberazione anticipata) possono essere concesse solo nel caso di collaborazione con la giustizia effettiva o impossibile o inesigibile ovvero in presenza delle condizioni indicate al menzionato comma 1 -bis, mentre le pene già espiate sono state inflitte anche per reato, quale quello di rapina aggravata, con riferimento al quale il comma 1 -ter dell'art. 4 -bis consente l'ammissione ai benefici de quibus agitur al cospetto di requisiti diversi e meno stringenti, specie in chiave di distribuzione dell'onere probatorio.

Stando così le cose, deve, quindi, stimarsi che la comune appartenenza dei reati commessi da Ficarotta al genere dei delitti ostativi non determini necessariamente il venir meno del suo interesse alla formazione del cumulo «allargato» e che il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione sia, pertanto, affetto dal dedotto vizio di legittimità.

4. Le precedenti conclusioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio — libero nell'esito ma emendato dal segnalato profilo critico — volto a verificare se ed in quale misura Ficarotta possa trarre utilità, in vista dell'eventuale ammissione ad una misura alternativa alle detenzione, dalla formazione di un unico cumulo, comprensivo di tutte le pene indicate con l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co