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Sentenza — n. 30635/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30635/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30635/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Antonio Cosimo Drazza, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenze specificamente in essa indicate.

Regesto Legislator

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artt. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30635/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 2..

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina criminalità persistente inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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artt. 671 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Drazza, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAZZA ANTONIO COSIMO nato il 11/05/1981 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/~ le conclusioni del PG stz Letta la requisitoria del dott. Nicola Lettieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Antonio Cosimo Drazza, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenze specificamente in essa indicate.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Drazza, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Si duole del mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omogenei, perché consistenti in violazioni della legge sugli stupefacenti, e commessi in un arco temporale abbastanza circoscritto (dal 10 giugno 2014 al 24 aprile 2018) e nel territorio di Copertino/Nardò, sempre con lo stesso modus operandi e la medesima finalità da parte del condannato di sostentare se stesso e la propria famiglia. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con successiva memoria la difesa chiede la trattazione orale del procedimento, che non è stata autorizzata poiché non consentita, trattandosi di rito camerale non partecipato in relazione al quale la legge non prevede tale tipo di trattazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme:

Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 1.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - pur concernendo entrambe le sentenze esecutive condotte relative a cessioni di sostanze stupefacenti (la prima anche reati in materia di armi), la prima riguarda fatti commessi tra il 2014 e il 2015 e la seconda fatti posti in essere dall'1.8.2017 all'11.12.2017; - l'istante non ha allegato alcuna circostanza specifica che consenta di ritenere che i reati in oggetto siano frutto di un'unica deliberazione di fondo; - appare arduo, in considerazione del notevole iato temporale tra le condotte, ipotizzare che Drazza, mentre poneva in essere le condotte di cui alla prima sentenza, avesse programmato, sia pure nelle linee essenziali, di commettere altri reati concernenti le sostanze stupefacenti almeno due, se non tre o quattro, anni dopo; - il Giudice della prima sentenza riconosceva la continuazione tra i fatti di cui alla stessa con quelli giudicati con altra sentenza irrevocabile, in quanto commessi nello stesso periodo di tempo lontano da quelli di cui alla seconda sentenza; - non è vero, infine, che in alcuni casi i reati siano stati commessi in concorso con le stesse persone, dal momento che Giovanni Rizzo, che risulta avere ceduto la sostanza stupefacente in due occasioni a Drazza nel 2017, non compare in alcuno degli episodi di cui alla prima sentenza, e non vi sono altri soggetti che commettono in concorso con Drazza i fatti a quest'ultimo addebitati; - le condotte in esame sono frutto della generale inclinazione di Drazza a commettere reati della stessa indole e tra le stesse non vi è alcun reale collegamento.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, quali la distanza temporale dei fatti, nonché le diverse modalità e, quindi, l'estemporaneità delle violazioni, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, si rivela infondato.

2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 2..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s