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Sentenza — n. 30625/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against convictions for organizing a fake marriage to facilitate irregular immigration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Demarco, Grasso, and Morabito inadmissible, upholding their convictions for organizing a fake marriage to facilitate irregular immigration. The lower court had reduced Demarco's sentence while maintaining the others' penalties based on intercepted conversations and false declarations submitted to authorities. The Court rejected the defense arguments that subsequent conduct proved conspiracy or that a fake marriage was unnecessary, ruling that the initial recruitment and false attestations were sufficient for criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; d.lgs. n. 286/1998: The crime of organizing a fake marriage to facilitate irregular immigration is established by the act of inducing a public official through false declarations, regardless of the authenticity of the signature on the declaration.

Parole chiave

Generato dall'IA
fake marriage irregular immigration false declarations conspiracy Cassation appeal matrimonio simulato matrimonio fittizio falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 110, 48-479 cod. pen.
Art. 476, secondo comma, cod. pen.
in relazione all'art. 476, secondo comma, cod.
L. 20 maggio 2016, n. 76
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Messina, in esito a rito abbreviato, riteneva Valentina DEMARCO, Paolo GRASSO e Patrizia MORABITO responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 35006 del 17/06/2015, Giampietri
è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso non risponde il p.u., tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore (Sez. 5, n. 35006 del 17/06/2015, Giampietri, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DEMARCO VALENTINA nata a MESSINA il 03/05/1992 GRASSO PAOLO nato a MESSINA il 22/03/1990 MORABITO PATRIZIA nato a MESSINA il 30/05/1969 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore .. v-

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, il G.u.p. del Tribunale di Messina, in esito a rito abbreviato, riteneva Valentina DEMARCO, Paolo GRASSO e Patrizia MORABITO responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver favorito, in concorso tra loro (e con Abderrahim EL ASRI e Yassine ERRAOUICHAQ), la permanenza irregolare sul territorio dello Stato di Mohamed Ilyes HIMRI attraverso l'organizzazione e la celebrazione di un matrimonio fittizio in data 27 settembre 2016: in particolare, EL ASRI, per il tramite della MORABITO, reclutava Valentina DEMARCO, che accettava, dietro compenso, di celebrare un matrimonio fittizio con Mohamed Ilyes HIMRI, con la partecipazione in qualità di interprete di ERRAOUICHAQ e di testimone di Paolo GRASSO.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in concorso di più persone e, per il solo EL ASRI, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di cinque o più persone (capo 13). Valentina DEMARCO veniva, inoltre, giudicata responsabile, in concorso con Mohamed Ilyes HIMRI, del reato di cui agli artt. 110, 48-479 cod. pen. in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen., perché, rendendo false dichiarazioni ai funzionari della Questura di Messina consistenti nell'attestare l'effettività del matrimonio celebrato il 27 settembre 2016 e della successiva convivenza coniugale, induceva in errore il Questore di Messina che il 25 maggio 2017 rilasciava ad HIMRI la carta UE per motivi di famiglia, con validità sino al 12 ottobre 2021 (capo 13-bis).

La DEMARCO, previa esclusione dell'aggravante della natura fidefacente dell'atto di cui al capo 13-bis), veniva, quindi, condannata alla pena di due anni di reclusione, mentre il GRASSO e la MORABITO venivano condannati alla pena di due anni e due mesi di reclusione ciascuno.

2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche alla sola DEMARCO, rideterminava la pena inflitta nei suoi confronti in dieci mesi di reclusione; rideterminava la pena inflitta ai coimputati GRASSO e MORABITO, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche, nella misura di un anno di reclusione ciascuno. Nel confutare i motivi di gravame, la Corte territoriale osservava che la prova di responsabilità degli imputati per il reato sub 13) era fondata su alcune conversazioni intercettate in epoca successiva alla celebrazione del matrimonio, tra il 30 marzo e il 2 maggio 2017, nonché sulla relazione sentimentale che legava gli imputati DEMARCO e GRASSO, documentata dalle fotografie caricate dalla coppia sulla piattaforma di Facebook e dalle numerose interlocuzioni telefoniche captate tra i due.

Il compendio probatorio conduceva a ritenere accertato che la DEMARCO si era prestata a contrarre matrimonio con il cittadino algerino HIMRI ben consapevole della natura fittizia dell'atto, della sua finalità illecita e delle somme corrisposte, tanto a lei quanto ai coimputati, da EL ASRI, alias "Samir"; percezione delle somme, seppure di modesta entità, che rendeva palese la sussistenza del dolo del reato in capo alla DEMARCO. Il GRASSO, quale testimone di nozze e soggetto all'epoca legato da relazione sentimentale con la DEMARCO, era del tutto consapevole, secondo la Corte di Messina, della natura simulata del matrimonio.

Del resto, il coinvolgimento suo e della MORABITO nell'operazione illecita si ricavava anche da alcune conversazioni intercettate, nel corso delle quali i correi, dopo aver ricevuto dal coimputato EL ASRI "Samir" somme di denaro, si adoperavano ripetutamente per indurre la DEMARCO e presentarsi al colloquio in Questura, necessario per il rilascio a HIMRI della carta familiare UE, poi avvenuto il 27 maggio 2017. Quanto alla MORABITO, in particolare, veniva apprezzato dalla Corte di merito anche il tenore della conversazione intercorsa con il "Samir" il 4 aprile 2017, in cui la donna si doleva del fatto che HIMRI avesse corrisposto somme di denaro alla DEMARCO e non anche a lei, invitando il proprio interlocutore a indurre lo stesso HIMRI a versarle l'ulteriore somma di 70,00 euro in occasione dell'appuntamento fissato con il funzionario della Questura.

La Corte di appello confermava la condanna della DEMARCO anche per il reato di falso per induzione sub capo 13 -bis). A confutazione delle deduzioni difensive, registrava la presenza in atti di una dichiarazione datata 13 ottobre 2016, sottoscritta da Valentina DEMARCO, nella quale essa attestava di convivere con il marito HIMRI Mohamed Ilyes, provvedendo al suo mantenimento, e a cui risultava allegata una fotocopia della carta d'identità dell'imputata. Nella stessa data (del 13 ottobre 2016), HIMRI presentava istanza per il rilascio di carta di soggiorno per coniugato di cittadino UE, documento, come detto, effettivamente rilasciato in data 27 maggio 2017.

Ad avviso della Corte, sulla base dei descritti elementi di prova, doveva considerarsi integrato il reato di falso ideologico per induzione, sebbene non fosse stato accertato, per la mancata acquisizione del relativo verbale, che l'imputata si fosse presentata presso la Questura, in compagnia di HIMRI, per rendere dichiarazioni sull'effettiva convivenza con quest'ultimo. I giudici dell'appello, infine, negavano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agli imputati GRASSO e MORABITO, in quanto gravati da plurimi precedenti penali; anche nei loro confronti, comunque, la pena veniva ridotta.

3. Ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, Patrizia MORABITO, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi atti ad integrare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Contesta, in primo luogo, la difesa che la Corte territoriale abbia ravvisato il concorso nel reato valutando comportamenti posti in essere in data successiva a quella del matrimonio: in particolare, poco rilevava che la MORABITO avesse avanzato pretese economiche per spingere la nuora ad andare in Questura, trattandosi di condotta che rappresentava lo "step" successivo rispetto all'atto di matrimonio già celebrato.

Apodittico, inoltre, era l'assunto per cui GRASSO, in quanto testimone di nozze, fosse consapevole della natura simulata dell'atto. Ancora, non coglieva nel segno la considerazione per cui il reato sarebbe stato permanente sino al giorno del rilascio del permesso di soggiorno a HIMRI. Infine, la Corte di merito non si sarebbe confrontata con la doglianza difensiva secondo cui il contegno della MORABITO sarebbe stato assolutamente inconducente ai fini della commissione del reato, invero attribuibile alla sola DEMARCO, posto che a rilevare, secondo la disciplina prevista dall'art. 1, commi 36 e ss., I. 20 maggio 2016, n. 76, non era il vincolo matrimoniale, ma la semplice convivenza.

4. Ha proposto ricorso per cassazione Valentina DEMARCO, per il tramite del difensore, denunciando, con due motivi, vizio di motivazione, anche per travisamento, con riferimento ai due reati in contestazione. 4.1. Quanto al primo, obietta la difesa che le conversazioni intercettate non proverebbero che la ricorrente avesse approfittato della condizione di illegalità di HIMRI per ottenere un profitto. 4.2. Quanto al secondo, assume la difesa che la disamina delle prove acquisite (dichiarazione sottoscritta dalla DEMARCO il 13 ottobre 2016 attestante la convivenza con HIMRI; rilascio della carta di soggiorno allo straniero il 27 maggio 2017; ritrosia della imputata a presentarsi in Questura emersa dalle intercettazioni) non consentiva di ritenere accertato che la ricorrente si fosse recata personalmente in Questura a rendere una dichiarazione o avesse provveduto personalmente con atto separato e sottoscritto.

La dichiarazione del 13 ottobre 2016, inoltre, riportava una firma non autenticata, sicché non poteva ritenersi integrato il reato sub capo 13-bis). Del resto, erano stati i correi MORABITO e GRASSO a occuparsi della pianificazione degli appuntamenti in Questura.

5. Ha, infine, proposto ricorso per cassazione Paolo GRASSO, col ministero del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio della motivazione anche per travisamento in relazione al reato sub capo 13). Obietta, in primo luogo, la difesa che le conversazioni intercettate non proverebbero che il ricorrente avesse approfittato della condizione di illegalità di HIMRI per ottenere un profitto. Né, all'epoca, era necessario un matrimonio, per il cittadino extracomunitario, onde poter ottenere il rilascio della carta di soggiorno, essendo sufficiente una dichiarazione di convivenza: dunque, il concorso nella celebrazione del matrimonio non sarebbe, di per sé, atto idoneo al perseguimento dello scopo illecito previsto.6. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I tre ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato come integri il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale degli stranieri anche il fatto di contrarre, verso corrispettivo in danaro, matrimonio con cittadino non appartenente all'Unione europea, al fine di fargli conseguire un titolo di accesso e permanenza in Italia (Sez. 1, n. 34993 del 22/09/2010, Ascione, Rv. 248277 - 01; Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2009, dep. 2010, Shi, Rv. 245964 - 01). Con più specifico riferimento al reato ascritto ai tre ricorrenti sub capo 13), si è, altresì, affermato che integra il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato colui che contragga, dietro compenso, matrimonio con una cittadina extracomunitaria irregolarmente immigrata, mettendola così nella condizione di ottenere il permesso di soggiorno e di evitare l'espulsione (Sez. 6, n. 20087 del 26/04/2011, Zecchillo, Rv. 250102 - 01).

3. Il principio si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui, per come convenientemente argomentato dai giudici di merito sulla scorta delle evidenze in atti, sopra sintetizzate, Valentina DEMARCO, dietro compenso e in concorso con GRASSO e MORABITO, ha contratto matrimonio con un cittadino extracomunitario irregolarmente immigrato, Mohamed Ilyes HIMRI, consentendogli di ottenere il rilascio della carta familiare UE.

4. Il ricorso proposto nell'interesse della DEMARCO va dichiarato inammissibile. 4.1. Generica e assertiva è, invero, l'unica censura dedotta in relazione al reato sub capo 13), essendosi il difensore della ricorrente, al riguardo, limitato a sostenere, senza sviluppare argomenti a supporto, che l'imputata "non avrebbe approfittato della condizione di illegalità del signor Himri per ottenere un profitto, considerata la propria posizione e considerato che abbia agito sotto impulso dei coimputati Grasso e Morabito" (pag. 1 del ricorso). 4.2. Rivalutativi, confutativi e aspecifici, per difetto di correlazione con la ratio decidendi, sono i rilievi spesi per contestare l'integrazione del falso ideologico per induzione sub capo 13-bis).

Secondo la conforme ricostruzione cronologica dei fatti desumibile dalle due sentenze di merito, il matrimonio fittizio DEMARCO-HIMRI venne celebrato il 27 settembre 2016; la dichiarazione a firma della DEMARCO, con allegata la sua carta d'identità, attestante la sua condizione di coniuge del cittadino algerino, è successiva, recando la data del 13 ottobre 2016; lo stesso giorno HIMRI presentò istanza per il rilascio della carta di soggiorno familiare UE. Tale carta di soggiorno, tuttavia, nel maggio 2017, non risultava ancora rilasciata, tanto che le intercettazioni acquisite dimostrano i ripetuti tentativi esperiti dai coimputati MORABITO e GRASSO per spingere la DEMARCO a presentarsi in Questura.

Fondato sulle descritte emergenze è il ragionamento indiziario, non manifestamente illogico, seguito dai giudici territoriali, nel senso che: essendo trascorsi circa sette mesi dalla presentazione contestuale della dichiarazione a firma della DEMARCO e della istanza di rilascio della carta di soggiorno da parte di HIMRI senza che il documento fosse stato rilasciato e tenuto conto che il rilascio avvenne il 25 maggio 2017, dopo le pressioni esercitate da GRASSO e MORABITO sulla DEMARCO, è evidente che tale concessione non poté che conseguire all'avvenuta effettiva presentazione dell'imputata in Questura per confermare l'attestazione dell'ottobre 2016.

Va ricordato che, in tema di falso in atto pubblico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del p.u. è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso non risponde il p.u., tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore (Sez. 5, n. 35006 del 17/06/2015, Giampietri, Rv. 265019 - 01).

Dunque, è corretto l'approdo cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere integrato il reato, essendo del tutto irrilevante che la sottoscrizione apposta dalla DEMARCO in calce alla dichiarazione del 13 ottobre 2016 fosse o meno autenticata, atteso che, senza quella dichiarazione, il pubblico ufficiale non avrebbe potuto essere indotto in errore sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del documento richiesto dal cittadino algerino HIMRI.

5. Parimenti inammissibile il ricorso proposto da Patrizia MORABITO, in quanto manifestamente infondato e aspecifico. L'obiezione difensiva per cui non potrebbe configurarsi un contributo concorsuale della ricorrente in base a condotte susseguenti alla celebrazione del matrimonio simulato, da un lato, è logicamente insostenibile, per la semplice ragione che le condotte susseguenti, poste in essere dai coimputati GRASSO e MORABITO, non avrebbero senso se non ragionevolmente riconducibili ad accordi pregressi e, dall'altro, è in concreto smentita, in fatto, dalla circostanza che il contributo concorsuale fornito dalla MORABITO in relazione al matrimonio simulato fu, principalmente, quello di aver reclutato la sposa compiacente, ossia la DEMARCO e, dunque, deve considerarsi antecedente alla celebrazione del matrimonio.

Inconferente, poi, è il rilievo per cui, in base alla normativa all'epoca vigente (I. 20 maggio 2016, n. 76), sarebbe stato inutile celebrare il matrimonio fittizio perché bastava la dichiarazione di convivenza, atteso che, in concreto, la scelta degli imputati è stata quella di celebrare il matrimonio e successivamente di attestare la convivenza e il mantenimento del marito extracomunitario da parte della moglie.

6. Inammissibile, infine, è anche il ricorso di Paolo GRASSO.Generica e assertiva è, invero, la censura formulata in relazione al reato sub capo 13), essendosi il difensore del ricorrente, al riguardo, limitato a sostenere, senza sviluppare argomenti a supporto, che l'imputata "non avrebbe approfittato della condizione di illegalità del signor Himri per ottenere un profitto, considerato il ruolo rivestito nella presunta azione criminosa a contrario del ruolo dinamico dell'imputata Morabito" (pag. 1 del ricorso). Quanto al rilievo inerente alla non necessità del ricorso al matrimonio simulato per ottenere il rilascio della carta di soggiorno, va richiamato quanto appena detto in riferimento al ricorso della MORABITO.

7. In conclusione, i tre ricorsi vanno dichiarati inammissibili, dal che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a