Cassation court annuls order for lack of jurisdiction, ruling appellate court competent as last final decision maker.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled an order without remittal, transferring the case to the Naples Court of Appeal. The Public Prosecutor argued the trial court lacked jurisdiction because the last final decision originated from the appellate court. The court rejected the defense's claim that the appellate ruling was merely procedural, noting it substantially reformed the first-instance judgment on recidivism, thereby establishing the appellate court's competence under Article 665 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 2; Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: When execution concerns multiple judgments, the court issuing the last final decision holds jurisdiction, even if that decision substantially reformed a prior judgment.
Parole chiave
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RITENUTO IN FATTO
2. La parte pubblica ricorrente denuncia l’incompetenza del Tribunale di Napoli ad emettere l’impugnata ordinanza, dovendosi ritenere competente, quale Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 4 cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli; osserva infatti il P. M. ricorrente come il titolo divenuto irrevocabile per ultimo, tale da radicare la competenza in capo alla Corte di appello di Napoli,sia costituito dalla sentenza emessa il 26/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riformata dalla Corte di appello di Napoli il 16/04/2024.
3. Il sostituto Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
4. La Difesa di Capasso ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando è proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello. Inoltre, l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
3. Il provvedimento che fonda, nel caso in esame, la competenza a provvedere in executivis ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., vertendosi in tema di esecuzione concernente più provvedimenti, è la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 16/04/2024, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 26/06/2023, e divenuta irrevocabile in data 16/09/2024, dunque per ultima. La sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 16 aprile 2024 contiene, infatti, statuizioni di riforma sostanziale della sentenza di primo grado, essendo stata esclusa la contestata recidiva, determinando, così, variazioni rilevanti ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen. Si rivelano, dunque, infondati i rilievi difensivi sviluppati nell’interesse di Capasso con la memoria, basati sull’erroneo assunto secondo cui la sentenza di appello, in quanto emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. sarebbe inidonea a determinare lo spostamento della competenzain sede esecutiva a norma dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
4. A ragione della fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso del procedimento. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli.