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Sentenza — n. 30275/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls preliminary ruling for illegal gun possession by expired license holder, correcting charge from theft to illegal carrying.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a preliminary ruling that convicted the defendant of theft of a firearm. The court found the lower judge incorrectly reclassified the crime from illegal carrying under the 1967 law to theft under the penal code. Consequently, the Supreme Court annulled the decision and remanded the case for a new trial with the correct legal qualification.

Regesto Legislator

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Artt. 4 e 7 legge 895/1967; Il porto di un'arma da sparo da parte di un soggetto munito di licenza scaduta integra il reato di porto illegale, non il reato di furto, e la riqualificazione del fatto è illegittima.

Parole chiave

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illegal gun possession expired hunting license theft vs carrying preliminary ruling annulment Italian penal code violazioni della legge sulle armi procedura di revisione penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e in particolare degli artt.
Art. 699 cod. pen.
Con sentenza in data 15/01/2025, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca ha dichiarato Alessandro Damiani colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt.
Artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 14, comma 1, della legge 14 ottobre 1974, n. 497
Art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497
art. 699 cod. pen
Con sentenza in data 15/01/2025, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca ha dichiarato Alessandro Damiani colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt.
artt. 699 cod. pen
e in particolare degli artt. 699 cod. pen., 4 e 7 l.n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17497 del 23/01/2020, Panella
Sez. 1, n. 1664 del 19/06/2018, Stefana
Conf. n. 1/82
n. 13493/80
152169-01; n. 13493/80, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da MONICA BONI - Presidente - Sent. n. sez. 388/2025 FRANCESCO ALIFFI UP - 27/05/2025 GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - R.G.N. 10878/2025 VINCENZO GALATI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCAnel procedimento a carico di: DAMIANI ALESSANDRO, nato a BARGA il 27/06/1961 avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, l’avvocato LUCA MARCHESE, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza del GUP;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15/01/2025, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca ha dichiarato Alessandro Damiani colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 4 e 7 l.n. 895/1967 e consistito nel porto di un fucile doppietta marca Belardinelli cal. 12, con porto d’armi scaduto di validità da anni; lo ha condannato alla pena di mesi otto di arresto, pena sospesa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e in particolare degli artt. 699 cod. pen., 4 e 7 l.n. 895/1967. La riqualificazione operata dal giudice procedente sarebbe erronea.

3. Il difensore ha chiesto la trattazione orale. Il Procuratore Generale, Giuseppina Casella, ha richiamato la propria memoria e ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L’avv. Luca Marchese ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo l’orientamento unanime della giurisprudenza, «integra il reato di porto illegale di arma comune da sparo, previsto dagli artt. 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di un CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30275/2025 Roma, lì, 04/09/2025 soggetto munito di licenza scaduta (nella specie, una guardia particolare giurata)» (Sez. 1, n. 17497 del 23/01/2020, Panella, Rv. 279129 - 01); più in particolare, in relazione a casi in tutto simili a quello oggetto del provvedimento impugnato, si è affermato che «il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta integra il delitto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art 12 della stessa legge» (Sez. 1, n. 1664 del 19/06/2018, dep. 2019, Stefana, Rv. 274797 – 01;

Conf. n. 1/82, Rv. 152169-01; n. 13493/80, Rv. 147097-01). Sulle base delle risultanze in fatto compendiate nella sentenza impugnata e nei limiti della cognizione di questa Corte, si può rilevare che risulta che agenti di polizia giudiziaria hanno rinvenuto un appostamento fisso di caccia con all’interno l’imputato Alessandro Damiani armata con una doppietta cal.

12. A giustificazione del porto dell’arma Damiani aveva consegnato una licenza rilasciata il 07/07/2009, scaduta da nove anni. Il fatto così come accertato, secondo l’unanime giurisprudenza sopra richiamata, non può essere ricondotto all’art. 699 cod. pen. e, invece, era stato originariamente contestato ai sensi degli artt. 4 e 7 l.n. 895/1967. La riqualificazione è pertanto illegittima e questa Corte non può procedere a prendere in esame gli ulteriori profili richiamati dalla difesa per avvalorare la fondatezza della decisione impugnata.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata, disponendo nuovo giudizio nel quale, in applicazione dei principi sopra richiamati, potrà essere rivalutata in fatto la condotta dell’imputato, confrontandola con l’originaria formulazione della contestazione. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca in diversa persona fisica. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA MONICA BONI