Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30272/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for continued offense due to insufficient reasoning regarding temporal gaps between crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a lower court's order regarding the conviction for a continued offense. The prosecutor argued that a one-year gap between crimes proved they were occasional acts rather than part of a single criminal plan. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to explicitly demonstrate how the crimes shared a unified criminal intent despite the time lapse.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The trial court must explicitly identify elements proving a unified criminal design when applying the continued offense rule; a significant temporal gap between acts requires specific justification to avoid treating them as autonomous resolutions.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense unified criminal design temporal gap insufficient reasoning annulment with remittal criminal intent procedural vices criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 comma 2 cod. pen.
art. 81 comma secondo cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv.
Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010
260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015
270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep.
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013
266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013
270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014
266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onaco;

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che la valutazione effettuata sarebbe errata e la motivazione sarebbe manifestamente illogica poiché l’affermazione per cui i reati sono omogenei e le condotte sovrapponibili non sarebbe corretta in quanto i beni giuridici tutelati dalle fattispecie sono diversi e il tempo trascorso tra i reati, comunque superiore a un anno, dimostrerebbe che si tratta di condotte occasionali.

3. In data 24 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Giuseppe Sassone chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. La doglianza è fondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.

In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria:

a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;

b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;

d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01;

Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr.

Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.

Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non ha dato adeguato conto di essersi conformato ai principi indicati.

Al di là della possibilità o meno di ritenere omogenee le violazioni e sovrapponibili le modalità esecutive, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica quanto alla possibilità di ritenere che la programmazione dei reati oggetto della seconda sentenza siano stati, seppure in termini generali, ideati all’atto della programmazione e commissione del primo, avvenuta ben un anno prima. La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Rovigo, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nu