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Sentenza — n. 30262/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30262/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30262/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino. Il conflitto è ammissibile e la questione proposta è stata già risolta dalla giurisprudenza della Cassazione in casi del tutto analoghi, fissando principi dai quali questo Collegio non trova motivi per discostarsi. Si è affermato, infatti, che «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv. 287149 - 01).

Regesto Legislator

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art. 62 legge 689/81; Sentenza — n. 30262/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il conflitto è ammissibile e la questione proposta è stata già risolta dalla giurisprudenza della Cassazione in casi del tutto analoghi, fissando principi dai quali questo Collegio non trova motivi per discostarsi. Si è affermato, infatti, che «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv. 287149 - 01).

Parole chiave

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adeguamento della pena misure sostitutive della carcerazione trasferimento dei condannati esecuzione della pena detentiva sostitutiva lavoro del detenuto esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62 legge 689/81
150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez.
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Testo completo

ONA;

RITENUTO IN FATTO

Con istanza in data 02/02/2025 il condannato ha richiesto di modificare il luogo di esecuzione della pena sostitutiva in Caselle Torinese e di modificare altresì le prescrizioni impostegli per essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per ragioni lavorative e per esigenze di vita. Con decreto in data 07/02/2025 il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha disposto la modifica del luogo di esecuzione della pena sostitutiva, così come richiesta, e ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino, ritenendolo territorialmente competente per la gestione della fase esecutiva e riservando a quell’autorità la decisione in merito alla modifica delle prescrizioni.

Con ordinanza in data 18/02/2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo che la competenza si radicasse al momento dell’esecuzione della pena e rimanesse insensibili agli eventuali cambiamenti di residenza del condannato; ha conseguentemente restituito gli atti al Magistrato di sorveglianza di Vercelli. Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha proposto conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha concluso, sostenendo che la competenza provvedere sulla modifica delle prescrizioni non si radica in capo al Magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ai sensi dell'art. 62 legge 689/81 (nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza di Vercelli), perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva; nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza di Torino, di cui doveva essere dichiarata la competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino.

2. Il conflitto è ammissibile e la questione proposta è stata già risolta dalla giurisprudenza della Cassazione in casi del tutto analoghi, fissando principi dai quali questo Collegio non trova motivi per discostarsi. Si è affermato, infatti, che «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv. 287149 - 01).

E d’altronde la regola generale posta in materia di competenza per le attività da svolgere dinanzi al magistrato di sorveglianza, contenuta nell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. e non modificata dalla legge n. 150/2022 (c.d. legge Cartabia), prevede che «quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio». Il novellato art. 66 L. 689/81, che disciplina la revoca della sanzione sostitutiva, così come le altre disposizioni introdotte o modificate dalla c.d. riforma Cartabia, non hanno inciso sul principio generale della competenza del Magistrato di sorveglianza del territorio in cui detenuto domiciliare si trovi a scontare la sanzione sostitutiva.

La competenza, quindi, a provvedere sull'istanza indicata in epigrafe non si radica in capo al Magistrato di Sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ai sensi dell'art. 62 legge cit. (nel caso di specie il magistrato di sorveglianza di Vercelli), perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva (nel caso di specie Torino). Ne consegue che il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Torino P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di