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Sentenza — n. 30255/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30255/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30255/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Secondo la Corte territoriale, non sussistevano le condizioni per disporre la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; Gabriele era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, consumato in data 05/09/2018, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 25/01/2023, irrevocabile dal 02/11/2023, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.700,00 di multa e il cumulo delle pene non superava il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen., anche ragguagliando le pene pecuniarie ex art. 135 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 163 cod. pen, art. 135 cod. pen, art. 168 cod. pen; Sentenza — n. 30255/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In tal caso se la somma delle pene irrogate con le due sentenze non eccede il limite di cui all’art. 163 cod. pen. non opera la revoca di diritto. Ma nel caso di specie vi è una condanna precedente a pena condizionalmente sospesa e la sentenza in esecuzione a pena non sospesa ha ad oggetto un reato commesso nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza a pena condizionalmente sospesa. In tal caso la revoca va disposta anche se il cumulo delle pene irrogate con le due sentenze rimanga sotto il limite dell’art. 163 cod. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale remissione della pena pene condizionali riduzione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/90
pen.; Gabriele era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
art. 163 cod. pen
In tal caso se la somma delle pene irrogate con le due sentenze non eccede il limite di cui all’art. 163 cod. pen.
art. 135 cod. pen
pen., anche ragguagliando le pene pecuniarie ex art. 135 cod. pen.
art. 168 cod. pen
164», che apre il disposto contenuto nell’art. 168 cod. pen.; ma tale clausola di salvezza riguarda l’ipotesi ben diversa di una condanna condizionalmente sospesa concessa con una sentenza precedente.
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Testo completo

TONA;

RITENUTO IN FATTO

Secondo la Corte territoriale, non sussistevano le condizioni per disporre la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; Gabriele era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, consumato in data 05/09/2018, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 25/01/2023, irrevocabile dal 02/11/2023, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.700,00 di multa e il cumulo delle pene non superava il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen., anche ragguagliando le pene pecuniarie ex art. 135 cod. pen.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen., inosservanza dell’art. 168, comma 1 n. 1), cod. pen. ed erronea applicazione dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. La decisione impugnata rigetta la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino in data 24/04/2015, irrevocabile dal 15/05/2015, richiamando l’inciso «salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164», che apre il disposto contenuto nell’art. 168 cod. pen.; ma tale clausola di salvezza riguarda l’ipotesi ben diversa di una condanna condizionalmente sospesa concessa con una sentenza precedente.

In tal caso se la somma delle pene irrogate con le due sentenze non eccede il limite di cui all’art. 163 cod. pen. non opera la revoca di diritto. Ma nel caso di specie vi è una condanna precedente a pena condizionalmente sospesa e la sentenza in esecuzione a pena non sospesa ha ad oggetto un reato commesso nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza a pena condizionalmente sospesa. In tal caso la revoca va disposta anche se il cumulo delle pene irrogate con le due sentenze rimanga sotto il limite dell’art. 163 cod. pen.

Pertanto, l’Ufficio ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale ha respinto l’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giuseppe Gabriele con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino in data 24/04/2015, irrevocabile dal 15/05/2015, che lo aveva condannato a mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 60,00 di multa, perché con la successiva sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, consumato in data 05/09/2018, emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 25/01/2023, irrevocabile dal 02/11/2023, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, il cumulo delle pene non superava comunque il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen.

Come tuttavia rileva il Procuratore Generale territoriale impugnante la seconda condanna ha ad oggetto un reato, quello di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 05/09/2018, mentre ancora non era spirato il termine di cinque anni a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio alle condizioni e nei termini di legge, quindi laddove nei cinque anni successivi non fosse stato commesso altro reato. Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 – 01; ma sulla stessa linea già Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Rv. 263973;

Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Rv. 244398 – 01; Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000, dep. 2001, Rv. 218453 – 01). L’uniformità della linea interpretativa della disposizione vale anche a dimostrare che la lettera della legge e le coordinate di sistema non ne consentono alcuna alternativa.

3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio nel quale, applicando i principi sopra richiamati, si valuti la fondatezza della richiesta del Procuratore Generale territoriale. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe