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Sentenza — n. 30083/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of criminal continuity due to lack of unified criminal plan.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30083/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Davide Martinelli's appeal against the denial of criminal continuity for drug trafficking offenses. The appellant argued that the short time gap between convictions and his continued market activity proved a single criminal plan, but the court found the lower court's reasoning sufficient. The decision emphasized that mere repetition of crimes or a general tendency to delinquense does not constitute continuity, which requires proof of a specific, pre-determined criminal program.

Regesto Legislator

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Art. 110 c.p.; Art. 81 c.p.; Art. 73 c.p. D.P.R. 9.10.1990 n. 309: Criminal continuity requires proof of a single, pre-determined criminal program, not merely a general tendency to delinquense or repeated offenses driven by a lifestyle of crime.

Parole chiave

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criminal continuity drug trafficking unified criminal plan repetition of offenses tendency to delinquense Cassation appeal joint criminal enterprise mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 110 c.p.
Art. 81 c.p.
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c.
Art. 73 c.p.
D.P.R. 09.10.1990, n. 309
art. 671 c.p
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «l'art. 671 c.p.p.
art. 81 c.p
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c.

Giurisprudenza citata

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Cassa. Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo
Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861
242098; Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez.
Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060
44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv.
Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino
189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv.
Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 5518, Montagna
Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013
200212)» (in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013).
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
(Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.
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Testo completo

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RITENUTO IN FATTO

- Sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 ottobre 2020, per il reato di cui agli artt.110 e 81 cpv. c.p. e 73, comma 4 e 6, D.P.R. 09.10.1990, n. 309, commesso in Bari, dal 16.01.2016 al 5.02.2016, perché i coniugi Longo Maria e Vitarella Gaetano, in concorso e previo concerto tra loro e con Martinelli Davide e Vitarella Ivana (costei figlia della Longo e di Vitarella Gaetano nonché convivente dl Martinelli Davide) nonché con l'altra loro figlia Vitarella Mariangela e il di lei fidanzato Signorile Cristian, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, più volte detenevano illegalmente presso l'abitazione coniugale e più volte cedevano a terzi, tramite Martinelli Davide e Signorile Cristian, un non accertato quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish. - Sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 dicembre 2022, per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 73 co. 1 e 309 del 90, commesso in Bari (Carbonara) il 18 aprile 2017, per avere in concorso tra loro, ceduto a Loconsole Luigi 100 gr. di sostanza stupefacente di marijuana, Vitarella Gaetano prelevandola dall'abitazione dei coniugi Martinelli Davide/Vitarella (quest'ultima figlia di Gaetano) e consegnandola subito dopo al Loconsole dietro il compenso dl euro 1 nonché per avere detenuto ai fini di spaccio, in concorso tra loro e custodendola presso le rispettive abitazioni sostanza stupefacente di diversa tipologia, così suddivisa: nr. 35 cipolline di cocaina per un totale di 14 grammi, n.6 ovuli di hashish per un totale di gr. 60, nr. 18 stecche di hashish per un totale di gr. 140 (sostanza detenuta presso l’abitazione di Vitarella Gaetano; nr. 19 panetti di hashish per un peso complessivo di gr. 19 n. 1 busta contenente...marijuana del peso complessivo di gr. 200, nr. 2 involucri di cellophane trasparenti contenenti...marijuana per un peso complessivo di gr. 150; nr, 12 cipolle in cellophane contenenti...cocaina, per un peso complessivo di gr. 57 (sostanza detenuta presso l'abitazione dei coniugi Martinelli/Vitarella.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Davide Martinelli, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Rubio Di Ronzo, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione In particolare, il ricorrente ha eccepito che il diniego del riconoscimento della continuazione si è fondato su una valutazione limitata alle sole imputazioni, senza che il giudice dell’esecuzione abbia esteso le proprie considerazioni alla portata decisoria delle sentenze allegate, dalle quali risulta che lo iato temporale è di soli 14 mesi e, soprattutto, senza considerare che dall’ordinanza di applicazione della misura dell’obbligo di dimora adottata in relazione ai fatti di cui alla prima sentenza – il cui contenuto era stato riportato nell’istanza rigettata – emerge che il ricorrente nel periodo tra il 2016 e il 2017 (quest’ultimo anno del suo arresto), ha operato nel mercato degli stupefacenti, sicché sarebbe dimostrato che in relazione ai fatti di cui alla seconda condanna il Martinelli abbia perseverato con preordinazione unitaria nel compimento della medesima attività illecita, trattando anche sostanze di diversa qualità sino al freno imposto con la misura custodiale adottata il 18 aprile 2025.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.1. In primo luogo, va ricordato che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. unite n. 28659 del 18- 5-2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «l'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c. p. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall'art. 671 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc.

Mastrangelo e altri, rv. 216142)[…] Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un'unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall'inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cassa.

Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo, rv. 242098; Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 0 5518, Montagna, rv. 200212)» (in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013).

2. Tanto premesso, deve rilevarsi che con motivazione che soddisfa i principi sopra enunciati, la Corte di Appello ha fornito le ragioni del diniego, non limitandosi affatto alla valutazione del solo dato temporale, ma indicando gli ulteriori diversi indici significativi della insussistenza di una programmazione unitaria dei reati oggetto delle condanne sopra riportate. Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha escluso l’unicità del disegno criminoso attribuendo rilievo alle difformi modalità commissive, come emergenti dalle enunciazioni fattuali contenute nelle imputazioni oggetto di accertamento definitivo, della diversificazione delle sostanze trattate e dei ruoli assunti dai compartecipi all’attività illecita, concludendo per l’insussistenza di una predeterminazione di massima delle condotte illecite.

Così argomentando, la Corte di appello, evidenziando che i reati in questione appaiono essere espressione di una generale tendenza a delinquere ha, con percorso immune da vizi logici, fatto corretta applicazione del principio secondo cui per la configurabilità della continuazione è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei". (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).

Di conseguenza non coglie nel segno la censura difensiva che allegando parti dell’ordinanza custodiale ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui non si sarebbe spinta oltre la semplice lettura delle imputazioni, dovendosi rilevare che dette parti non fanno che sviluppare le imputazioni stesse, non assumendo rilievo decisivo per contrastare le ragioni del provvedimento censurato, adottato conformemente ai principi giurisprudenziali enunciati.

3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia di rigetto la condanna