Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30081/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding probation housing evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30081/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to meet the specific citation requirements of Article 606 of the Criminal Procedure Code. The defendant's defense argued the lower court ignored evidence of a partner's housing offer, yet the court found the partner's documents were insufficient and unverified. Consequently, the court ruled the lower court's assessment of the housing irregularity was legally sound and the appeal lacked the necessary specificity to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.: An appeal alleging lack of motivation must specifically identify the relevant case files; generic references to documents in the record without precise identification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Lack of Motivation Probation Housing Specific Citation Requirement Cassazione Decision Evidence Evaluation garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Cristinel Amarandei e, con un unico motivo, ha lamentato mancanza, carenza e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.
Sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384
pen.» (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONA;

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non vi fosse certezza in ordine alla regolarità del contratto di locazione dell’appartamento dove il condannato intendeva andare a vivere; ha rilevato che la compagna del condannato che si era dichiarata disponibile ad accogliere non si era resa reperibile dagli operatori e che dagli accertamenti risultava che Amarandei non aveva alcuna attività lavorativa né domicilio.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Cristinel Amarandei e, con un unico motivo, ha lamentato mancanza, carenza e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza, dall’informativa in atti del Commissariato di P.S. competente in data 13/03/2025 risulta che la compagna del condannato, Carmen Renata Brindicci, aveva dichiarato la sua disponibilità ad accoglierlo con dichiarazione scritta, aveva allegato contratto di locazione e documentato la propria attività lavorativa. Sicché l’affermazione del Tribunale di sorveglianza in ordine all’insussistenza di prova dell’esistenza di un domicilio dove scontare la misura alternativa risulta non aderente agli atti.

3. Il Procuratore Generale, Marilia Di Nardo, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamentano carenza e contraddittorietà di motivazione e, nella sostanza, il travisamento della prova riguardo all’esistenza di un domicilio dove il condannato avrebbe potuto scontare la misura alternativa alla detenzione, perché dall’informativa in atti del Commissariato di P.S. competente in data 13/03/2025 risulterebbe che la compagna di Amarandei, Carmen Renata Brindicci, aveva dichiarato la sua disponibilità ad accoglierlo con dichiarazione scritta, aveva allegato contratto di locazione e documentato la propria attività lavorativa.

Ebbene, il ricorso non ottempera compiutamente al principio secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01).

L’unica censura alla quale è affidato il ricorso richiama genericamente due informative, consultabili da questo Collegio, perché inserite nel fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione, ma anche documenti asseritamente allegati ad esse o di cui vi sarebbe attestazione. Di questi documenti, in tesi decisivi per far emergere le carenze motivazionali e i travisamenti in cui il provvedimento impugnato sarebbe incorso, il ricorrente, tuttavia, non ha fatto specifica allegazione. Orbene, dalla lettura, in particolare, della nota della Questura di Milano in data 13/03/2025 emerge che «interpellata sulla volontà di ospitare l’Amarandei Constatin Crostiniel al fine della concessione del beneficio di una misura alternativa alla detenzione, la Brindicci Carmen Renata riferiva di rendersi disponibile, rilasciando dichiarazione scritta».

Sebbene nella nota si indichi tra gli allegati «copia del contratto di locazione ad uso abitativo», nella documentazione che accompagna la suddetta informativa si rinvengono solo degli avvisi di pagamento che si riferiscono ad un generico “contratto” non meglio individuabile e di cui, peraltro, non risulta neppure l’effettivo pagamento. Nella relazione comportamentale redatta a cura dell’area pedagogica della Direzione della casa circondariale di Milano San Vittore in data 18/03/2025 si sottolineano «le evidenze risultanti dall’indagine sociale che fanno sospettare un quadro di non regolarità del rapporto di locazione della compagna del ristretto che si è detta disponibile ad accoglierlo, ma che non ha prodotto alcuna adeguata documentazione circa l’adeguatezza del domicilio».

Dalla relazione risultano anche gli esiti dell’indagine sociale dell’UEPE competente, dalla quale «si evince che la signora Brandicci, intestataria di un alloggio MM sito in via Ciriè, 2 a Milano, nuovamente contattata dall’assistente sociale, ha comunicato di non essere al momento ancora in possesso del contratto di locazione». A fronte di queste dettagliate notizie ricavabili dagli stessi atti ai quali fa riferimento il ricorrente, appare congrua e aderente alle risultanze l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove sottolinea l’assoluta incertezza circa la regolarità del contratto di locazione dell’appartamento dove il condannato intendeva andare a vivere e valuta questo dato come incompatibile con la concessione del beneficio richiesto, unitamente al fatto che, pur essendovi prova di un’attività lavorativa svolta dalla sua compagna, non vi era prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte di Amarandei.

Poiché nemmeno successivamente la compagna del condannato ha dato corso all’impegno di fornire prova del contratto di locazione e della disponibilità di un immobile adeguato dove ospitare il condannato, resta decisamente smentita l’asserzione rivestita da doglianza con la quale la difesa sostiene che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto della prova di questa circostanza, in realtà mai effettivamente provata. La censura risulta quindi manifestamente infondata.

3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame