Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal's refusal of alternative measures due to lack of gradual reintegration steps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the prisoner's appeal against the Turin surveillance tribunal's refusal to grant alternative measures. The prisoner argued the decision ignored positive expert reports and failed to consider gradual reintegration, while the prosecutor deemed the appeal inadmissible. The court upheld the tribunal's ruling, emphasizing that the necessity for an additional internal observation period and the lack of prior intermediate steps justified the denial of immediate release.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 c.p.p.; Art. 174 c.p.p.: The surveillance tribunal may legitimately require an additional period of internal observation and further experimental measures when granting alternative measures, even if positive behavioral elements exist, to verify the subject's adaptability, particularly for serious crimes indicating a non-negligible capacity to offend.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Flavia Alemi che depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza in data 4 marzo 2025 rigettava l'istanza proposta nell'interesse di S.I. detenuto con fine pena al 3 agosto 2026, in relazione ai reati di tentato omicidio pluriaggravato di maltrattamenti in famiglia, e volta ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il provvedimento dava conto dell'unicità del precedente e dell'assenza di pendenze e segnalazioni; rilevava anche come le precedenti istanze volte ad ottenere la concessione di misure alterative erano state rigettate in ragione dell'assenza di effettiva revisione critica e della distolta percezione della realtà da parte dell'interessato.
Per le medesime ragioni erano state rigettate le istanze di permesso premio, di ammissione al lavoro all'esterno e della semilibertà.In epoca più recente sarebbe emersa una maggiore revisione critica tanto è vero che il magistrato di sorveglianza ha approvato l'ipotesi trattamentale, volta anche all'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno. La gravità del reato commesso, l'acerbità della revisione critica e il mancato esperimento di misure alternative sono elementi che inducevano il Tribunale a non concedere la misura, prima di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando vizio di motivazione. In particolare, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla gravità del precedente e sul recente percorso di revisione critica, con ciò disattendendo gli insegnamenti di legittimità per i quali il rigetto della concessione della misura alternativa non può basarsi né sulla gravità dei precedenti, né sul mancato completamento del percorso di revisione critica. Non sarebbero, poi, stati considerati altri elementi, quali il contenuto della relazione degli esperti e la disponibilità dell'abitazione; infine, il Tribunale non avrebbe valutato un ulteriore aspetto evidenziato in una memoria successivamente inviata e relativo al fatto che il percorso di affidamento avrebbe consentito un reinserimento graduale, non possibile in caso di mantenimento del regime carcerario.
Il provvedimento si pone in contrasto con il contenuto della relazione che concludeva positivamente in punto alla concessione del lavoro all'esterno. L'ordinanza sarebbe poi incorsa in due errori, il primo riguardante il fine pena e l'altro in punto alla mancata concessione del lavoro all'esterno, in realtà concesso.
3. Il Sostituto procuratore generale Flavia Alemi depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. La motivazione dell'impugnato provvedimento è calibrata sulla scarsa consistenza temporale del percorso di revisione critica, iniziato in epoca molto recente, dopo un lungo periodo in cui proprio l'assenza dello stesso, insieme ad una percezione distorta della realtà, non avevano consentito di considerare minimamente la concessione di misure alternative. La reiezione della richiesta è congrua ed è espressione del principio della necessaria gradualità nella apertura del detenuto verso l'esterno, poiché, se, al contrario, l'istanza fosse stata accolta, il detenuto sarebbe passato dalla detenzione all'affidamento in prova, senza passaggi intermedi, non avendo usufruito di benefici, essendo stato ammesso al lavoro all'esterno, pur non avendolo ancora svolto.
Tale motivazione si pone in perfetta continuità con l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01).
Circa, poi, la lamentata omessa valutazione della relazione degli esperti, si osserva che, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01).
Anche sotto questo profilo la motivazione dell'impugnato provvedimento appare rispettosa degli orientamenti della Corte di legittimità, posto che il Tribunale ha richiamato l'ipotesi trattamentale volta all'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno, in senso adesivo, proprio al fine di consentire al detenuto di dimostrare con gradualità la propria affidabilità e la capacità di tenuta, una volta esposto all'ambiente extramurario, nonché la relazione di sintesi del carcere, certamente positiva in termini di evoluzione del pensero critico rispetto ai propri agiti, ma che in ogni caso impone un ulteriore periodo di osservazioni intramuraria.
2. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
3. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52 d.lgs. 196/2003 si deve provvedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore aria Greca Zoncu In caso di diffusione del presente provvedimento ometter le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPfir_____Ba5uipnej'en