Cassation annuls probation revocation order for omitting to consider a later committed crime within the five-year period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a lower court order denying the revocation of Timo Bruno's suspended sentence. The court found the trial judge erred by failing to evaluate a specific crime committed in 2011, which occurred within the statutory five-year window required for mandatory revocation. Consequently, the Supreme Court annulled the decision and remanded the case for a new evaluation of all relevant offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; The revocation of a suspended sentence based on new crimes must be triggered by the commission of the offense itself, not by the final judgment confirming it, requiring the court to consider all crimes committed within the five-year period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CAGLIARInel procedimento a carico di: TIMO BRUNO nato a SALICE SALENTINO il 21/03/1964 avverso l'ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, CINZIA PAROSPORO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato: lette le conclusioni scritte dell'avv. Michela Zanda. ,y4
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice dell'esecuzione, in data 17 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta formulata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di Timo Bruno, in riferimento alle sentenze riportate ai numeri 2 e 3 del casellario giudiziale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, deducendo la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. Evidenza il ricorrente che, con richiesta del 16 settembre 2024, il rappresentante del Pubblico ministero chiedeva al Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in relazione alle sentenze sopra indicate adottate dal Tribunale di Cagliari, attesa la commissione di ulteriori delitti nel quinquennio successivo, come da casellario giudiziale che veniva allegato al ricorso. In particolare, il ricorrente rappresentava che successivamente al passaggio in giudicato delle sentenze indicate al n. 2 e 3 del certificato del casellario giudiziale (rispettivamente in data 10 dicembre 2007 e 17 giugno 2008), Bruno Timo aveva commesso in data 4 aprile 2011 ulteriori delitti per i quali era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 3 maggio 2016, divenuta definitiva il 16 settembre 2016.
3. In data 5 maggio, Bruno Timo, a mezzo del difensore di fiducia avv. Michela Zanda, ha presentato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la sentenza di condanna della Corte d'Appello del 03 maggio 16, divenuta definitiva in data 16 settembre 16, non era stata richiamata nell'istanza di revoca del beneficio, né tantomeno era contenuta nel fascicolo SIGE 384/24 ; inoltre, l'istanza di revoca si sarebbe dovuta proporre alla Corte d'Appello di Cagliari e che non essendo stata disposta in sede di gravame, nonostante l'irrevocabilità delle sentenze di cui al n. 2 e 3 del casellario, nessuna revoca poteva disporsi successivamente 4. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, Cinzia Parosporo, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rilevato che il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena formulata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari omettendo di considerare che il ricorrente si è reso autore di ulteriori delitti di cui al n. 6 del casellario giudiziale, commessi in data 4 aprile 2021 per i quali è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 3 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2016. Pertanto, omettendo di valutare la condanna per i delitti indicati, commessi nel quinquennio dalle precedenti sentenze di cui ai numeri 2 e 3 del casellario giudiziale, con le quali gli era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha violato la disposizione di cui all'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. che stabilisce, in tali casi, la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, dovendo ribadirsi il principio secondo cui «il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. (Conf.:
Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01)». (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - 01).
3. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, affinché consideri i delitti commessi da Bruno Timo in data 4 aprile 2011.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.