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Sentenza — n. 30056/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to domestic violence and lack of self-control.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30056/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Meti Mariglent against the Perugia Supervision Tribunal's order revoking his probationary placement. The appellant argued that the revocation was based on a temporary domestic dispute resolved by the wife's withdrawal of charges, whereas the court found the conduct incompatible with the measure's goals. The court ruled that the wife's withdrawal of charges does not negate the reality of the violence and the appellant's demonstrated lack of self-control.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 11, Ord. pen.; Art. 125 c.p.p.: The withdrawal of a charge by the victim does not automatically justify the continuation of a probationary measure if the underlying violent conduct demonstrates a lack of self-control and incompatibility with the measure's rehabilitative purposes.

Parole chiave

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probationary placement revocation domestic violence conduct withdrawal of criminal charge lack of self-control rehabilitative purpose assessment autorità parentale reati contro la famiglia espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 11, Ord. pen.
pen., l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 47 Ord.
Art. 125 c.p.p.
art. 125 cod. proc. pen
e dall'art. 125 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: METI MARIGLENT nato il 09/02/1982 avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova concessa a Meti Mariglent in data 18 maggio 2023.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Meti Mariglent, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Franco Libori, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 47 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché la carenza di congrua motivazione in ordine alla mancanza di presupposti per la prosecuzione della misura. Il ricorrente, in particolare, ha eccepito che la revoca del beneficio si è fondata su una circostanza momentanea e transitoria in quanto determinata da un episodio di violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, la quale ha, poi, rimesso la querelairappresentando che all'interno del nucleo familiare era ritornato l'equilibrio e la serenità, e dichiarando altresì di essere disponibile ad accogliere il marito in casa.

Il ricorrente ha poi dedotto che i reati per i quali si trova ristretto sono risalenti nel tempo, riguardano condotte di traffico di sostanze di stupefacenti e non hanno alcun legame con quello commesso nei confronti della moglie. Pertanto, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di sorveglianza ponendo a base del provvedimento di revoca il comportamento adottato nei confronti della moglie e configurandolo come idoneo a violare gli obblighi connessi alla misura e, quindi, ad incidere sul giudizio di affidabilità, ha adottato un provvedimento in violazione dell'art. 47, comma 11, Ord. pen. e dall'art. 125 cod. proc. pen.

Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di valutare che l'episodio si è svolto in ambito esclusivamente familiare a seguito di una temporanea crisi del rapporto matrimoniale, peraltro, risolto come dimostrato dall'avere la moglie rimesso la querela. Infine, il ricorrente ha censurato che il provvedimento impugnato non ha spiegato in maniera corretta, convincente ed esaustiva per quale motivo la condotta posta in essere, limitata nel tempo, renda impossibile la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova, in punto di fallimento dell'opera rieducativa, pur non essendosi realizzato alcun mutamen delle condizioni ambientali e lavorative.3.

Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato con esaustiva motivazione ha rappresentato il quadro complessivo alla luce del quale è stato adottato il provvedimento di merito. Con analitico percorso argomentativo, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che il ricorrente in data 18 maggio 2023 era stato ammesso all'affidamento in prova, in relazione ad una pena da scontare per condotte di traffico di stupefacenti, in considerazione della prospettiva lavorativa di operaio manovale e della disponibilità di un domicilio; che nell'autunno del 2024, la moglie aveva riferito al servizio sociale che il marito aveva assunto comportamenti irascibili e aggressivi; che in data 1 ottobre 2024, Meti Mariglent veniva segnalato alla psicologa; che in data 25 ottobre 2024, la moglie del ricorrente tornava a contattare l'UEPE r riferendo che il marito era irascibile, tant'è che veniva esortata a denunziare i fatti di violenza; che in data 3 febbraio 2025 i Carabinieri comunicavano che la donna non intendeva accogliere il marito in casa poiché aveva posto in essere episodi di violenza fisica e verbale, tanto da essersi dovuta recare al pronto soccorso, proponendo poi la querela, dalla quale conseguiva che il Magistrato di Sorveglianza sospendeva la misura alternativa.

Nell'ordinanza impugnata, inoltre, si evidenzia che dal verbale di pronto soccorso del 2 febbraio 2025 risultava che la donna era stata colpita con calci e pugni al volto e al capo e che, come dalla stessa riferito vi erano stati altri analoghi episodi in passato. Tanto premesso, alla luce di tale complesso di dati, il Tribunale ha correttamente rilevato che le condotte poste in essere dal ricorrente si pongono come incompatibili con la prosecuzione della misura, sia per l'esplosione di violenza in danno della moglie, sia per la circostanza che tale situazione si protraeva da tempo, sia per le motivazioni addotte ( ovvero un ritenuto distacco della moglie); circostanze alla luce delle quali nel provvedimento, con argomentazione coerente e lineare, si è affermata la sussistenza di una concreta possibilità di reiterazione di condotte analoghe.

Devono, pertanto, ritenersi prive di pregio le deduzioni difensive, in quanto il provvedimento impugnato ha fornito esaustiva giustificazi e alla decisione di revoca, avendo affermato che un affidato in prova è chiamato a dimostrare l'abbandono di un sistema di valori delinquenziali, come quelli della violenza fisica, sicché la non proseguibilità dell'affidamento in prova consegue alla valutazione dell'incapacità del ricorrente all'autocontrollo e al rispetto dei doveri, la cui violazione si pone come incompatibile con le finalità del trattamento.

Né l'intervenuta remissione di querela, alla quale la difesa attribuisce rilievo significativo, può assumere valore determinante nella valutazione della meritevolezza della prosecuzione del beneficio, la quale deve essere ancorata ai comportamenti posti in essere, essendo irrilevante la mancanza della condizione di procedibilità in relazione al fatto che ha costituito la ragione della revoca del beneficio. In conclusione, il Tribunale di sorveglianza ha dato corretta applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revoca della misura affidamento in prova, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per cui le violazioni commesse dal ricorrente abbiano costituito, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova, non riconducendo in via automatica la decisione di revoca alla violazione commessa (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01;

Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01).

2. Dalle considerazioni espresse deriva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento