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Sentenza — n. 30019/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court rejects appeal allowing new revocation of suspended sentence based on prior unconsidered convictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30019/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a decision to revoke a suspended sentence based on new evidence. The defense argued that the request could not be refiled without challenging the previous rejection, which had become final years prior to the new crime. The court ruled that the revocation order is merely declarative of a pre-existing legal condition, allowing the prosecution to introduce previously unconsidered facts to trigger revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, n. 1) cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The revocation of a suspended sentence is a declaratory act recognizing a pre-existing legal condition; new facts, even those previously unconsidered, may justify revocation without violating the principle of finality.

Parole chiave

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suspended sentence revocation declaratory act principle new facts consideration judicial finality exception criminal procedure appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 168, n. 1) cod. pen.
Con la successiva istanza del 19.7.2024, il pubblico ministero ha sì chiesto nuovamente la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza del 10.5.2011, ma sulla base di elementi diversi, e cioè che costituissero titolo per la revoca ex art. 168, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
art. 496 cod. pen
sia le due sentenze del 18.9.2018 e del 30.6.2022, sia una ancora ulteriore sentenza di condanna di Forte dell’11.6.2020 (irrevocabile il 17.10.2022) per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.
art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45413 del 4/12/2024, De Nuptiis
Sez. 5, n.15341 del 24/2/2010, Tantucci
Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg c. Caricola
Quanto, in particolare, alla sospensione condizionale della pena, è stato di recente ribadito (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg c. Caricola, Rv.
Sez. U, n. 7551 dell'8/4/1998, Cerroni

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Testo completo

anziché impugnare l'ordinanza dell’1.7.2024. Viceversa, la richiesta era stata rigettata in relazione alla sentenza del 10.5.2011, divenuta irrevocabile il 22.6.2016, e dunque oltre un quinquiennio prima della commissione del nuovo delitto del 2023. Con la successiva istanza del 19.7.2024, il pubblico ministero ha sì chiesto nuovamente la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza del 10.5.2011, ma sulla base di elementi diversi, e cioè che costituissero titolo per la revoca ex art. 168, n. 1), cod. pen. sia le due sentenze del 18.9.2018 e del 30.6.2022, sia una ancora ulteriore sentenza di condanna di Forte dell’11.6.2020 (irrevocabile il 17.10.2022) per il reato di cui all’art. 496 cod. pen. commesso l’8.2.2020.

2. Il ricorso non contesta questa ricostruzione in fatto, ma obietta che la richiesta di revoca non potesse essere riproposta in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero del precedente provvedimento di rigetto, divenuto conseguentemente irrevocabile. La censura difensiva non è fondata, dovendo, viceversa, trovare applicazione nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, in tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, ma solo a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori (Sez. 4, n. 45413 del 4/12/2024, De Nuptiis, Rv. 287352 – 01;

Sez. 5, n.15341del 24/2/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01). Quanto, in particolare, alla sospensione condizionale della pena, è stato di recente ribadito (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg c. Caricola, Rv. 287153 – 01, anche in motivazione) che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis" e nella presa d’atto di una situazione già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato (come affermato sin da Sez.

U, n. 7551 dell’8/4/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01). Di conseguenza, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Questo vuol dire che il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione ha natura necessariamente "precaria", in virtù del c.d. "giudicato debole" che lo caratterizza, trattandosi di statuizione che opera rebus sic stantibus e che può essere superata da eventuali nova, tra i quali sono da comprendersi appunto anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore.

Questo vuol dire che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi sopra menzionati e, sulla base di un elemento di fatto che non era stato prospettato con la precedente istanza, ha ravvisato la sopravvenienza di una condanna per un delitto commesso nei termini di cui all’art. 163 cod. pen. che ha comportato la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio precedente.

3. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a