Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30018/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison permission award for organized crime convict showing positive conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against the Sorveglianza Tribunal's order granting a six-hour permission to a life-sentence convict. The Tribunal awarded the permission based on the prisoner's long-term good conduct, lack of new criminal proceedings, and the criminal irrelevance of his family, despite his membership in the 'Ndrangheta. The Court upheld the decision, ruling that the Tribunal correctly relied on individualized facts demonstrating the prisoner's positive evolution rather than the ongoing activities of his criminal clan.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4-bis ord. pen.; Art. 41-bis ord. pen.: A permission award for a convicted member of an organized crime group requires specific factual evidence proving the individual's disconnection from the criminal organization and positive reintegration, rather than relying solely on the group's current activities.

Parole chiave

Generato dall'IA
permission premio criminal organization rehabilitation assessment social danger organized crime prison regime individualized facts persecuzioni politiche anteriori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis ord. pen.
Il Tribunale ha accolto il reclamo, premettendo che il permesso premio ha carattere pedagogico e propulsivo in favore del detenuto che abbia effettivamente dato mostra di buona condotta e di adesione all'opera trattamentale e precisando, altresì, che per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis ord.
Art. 41-bis ord. pen.
del tribunale di Reggio Calabria ha applicato un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
del tribunale di Reggio Calabria ha applicato un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19536 del 28/2/2022, Barranca
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 1833/2025 GIORGIO POSCIA CC - 23/05/2025 EVA TOSCANI R.G.N. 11543/2025 PAOLO VALIANTE - Relatore - MARIA EUGENIA OGGERO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila nel procedimento a carico di: ARANITI Santo, nato a Reggio Calabria il 25/4/1947 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila del 25/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 25.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila ha provveduto su un reclamo presentato da Araniti Santo, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo (con decorrenza dal 23.5.1994), in materia di permesso premio. Il Tribunale ha accolto il reclamo, premettendo che il permesso premio ha carattere pedagogico e propulsivo in favore del detenuto che abbia effettivamente dato mostra di buona condotta e di adesione all'opera trattamentale e precisando, altresì, che per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. il solo comportamento positivo non è sufficiente, dovendosi accertare l'insussistenza di perduranti legami con la criminalità organizzata e del rischio di un ripristino degli stessi, nonché una serie di elementi concreti e diversi dalla mera revisione critica da cui desumere la meritevolezza del permesso.

Con riguardo ai profili di pericolosità sociale, il tribunale, pur considerando la gravità dei reati commessi e il profilo criminale del richiedente inserito a pieno titolo nell'omonima associazione di ‘ndrangheta, osserva tuttavia che, successivamente al suo arresto nel 1994, non vi sono stati ulteriori procedimenti penali conclusisi negativamente per Araniti e per i suoi stretti congiunti: questo dato, peraltro, è stato valorizzato anche in sede di revoca del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avvenuta sin dal 2007. Il provvedimento rimarca che la difesa ha documentato l'estraneità del nucleo familiare di Araniti a contesti criminali, nonché l'assenza di ulteriori contatti del condannato con soggetti legati al clan.

Anche dalle diverse note trasmesse dalla Direzione nazionale antimafia e dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30018/2025 Roma, lì, 29/08/2025 Direzione distrettuale antimafia nonché dalle forze di polizia, non sono emersi elementi attuali e concreti tali da far ritenere che Araniti sia ancora legato alla criminalità organizzata. Il nucleo familiare è estraneo da pregiudizi penali ed è normalmente inserito nel contesto sociale. Araniti ha rapporti epistolari, visibili e telefonici soltanto con lo stretto nucleo familiare e il regime ordinario dei colloqui non ha comportato dal 2022 ad oggi alcun profilo critico.

Quanto al trattamento intramurario, la condotta è stata sempre regolare nella lunghissima detenzione. Il condannato ha terminato di espiare la pena relativa al reato associativo e si dichiara innocente per l'omicidio, ma la protesta di innocenza – osserva il tribunale – non è incompatibile con la concessione dei permessi. Quanto al reato associativo e agli altri reati, Araniti ammette le proprie responsabilità, delimitandole nel tempo. La relazione di sintesi fa espresso riferimento ad un avvio di revisione critica e alla riflessione del detenuto sulle conseguenze dannose delle sue condotte, soprattutto con riguardo alle figlie.

L'approfondimento critico deve misurarsi anche con le capacità introspettive del condannato, che l'esperto psicologo di cii all’art. 80 ord. pen. ha definito limitate, dato coerente con la bassa socializzazione del richiedente. Il tribunale osserva, infine, che il giudizio prognostico in ordine alla ripresa dei collegamenti criminali va reso tenendo conto di tutti i dati di contesto e, quindi, anche del contenuto del permesso premio richiesto, dovendo il pericolo essere misurato sia con riferimento alle persone da incontrare, sia con riferimento al luogo in cui il permesso dovrà essere fruito.

Nel caso di specie, non sussiste tale rischio, in quanto il luogo del permesso è Sulmona, estraneo, quindi, al contesto territoriale nel quale furono commessi i reati, e l'incontro avverrà solo con gli stretti familiari incensurati. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale de L’Aquila, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge con riguardo all’art. 71-ter in relazione agli artt. 4-bis, 30-ter ord. pen., 2 e 3 DL 162/2022, e carenza assoluta di motivazione. Il ricorso lamenta che il Tribunale di Sorveglianza non ha preso in considerazione una serie di elementi che non consentivano di escludere l'attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, alla luce, in particolare, delle risultanze di recenti attività di indagine sulla cosca Araniti e delle risultanze del procedimento cosiddetto “De bello Gallico”, nell'ambito del quale sono stati condannati vari esponenti del “locale” di Gallico che operavano in connessione con la cosca Araniti.

A base del provvedimento impugnato, vi è una motivazione apparente, che non affronta in maniera appropriata la problematica dell'esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata. In particolare, il tribunale non ha valorizzato le informazioni della Direzione nazionale e della Direzione distrettuale antimafia circa l'esistenza di un pericolo attuale concreto di mantenimento e, anzi, di rinvigorimento dei collegamenti con la criminalità organizzata, soprattutto alla luce delle più recenti emergenze investigative. A questo proposito, il ricorso richiama una nota della D.D.A. di Reggio Calabria del 3 marzo 2025, dalla quale risulta che il 29 maggio 2024 il g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria ha applicato un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a carico di due fratelli e di due cugini di Araniti nonché di suo cognato, in quanto ritenuti esponenti della cosca armata di ‘ndrangheta che opera nel quartiere di Sambatello di Reggio Calabria.

Il Procuratore generale segnala che dalla lettura dell'ordinanza risulta che il detenuto è frequentemente evocato dai sodali, i quali auspicano una sua scarcerazione e sono perfettamente a conoscenza delle sue vicende dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Inoltre, in più occasioni gli indagati alludono a messaggi provenienti dal carcere, ciò che testimonia, se non una perpetuazione della condotta associativa, quantomeno una perdurante solidarietà tra il detenuto e la cosca e costituisce la più palese manifestazione della omessa revisione di collegamenti tra Araniti e il suo ambito criminale di provenienza.

In questo contesto, quando il tribunale afferma che il pericolo di collegamenti con la associazione di appartenenza non sussiste, non precisa da quali atti trae una così granitica convinzione opposta a quella espressa dalla Direzione nazionale e dalla Direzione distrettuale antimafia.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. In data 2.5.2025 il difensore di Araniti Santo ha fatto pervenire una memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si esporranno.

1. Va innanzitutto rilevato che il ricorso del pubblico ministero, nel denunciare la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato circa l’attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, si fonda essenzialmente sulla doglianza di omessa valorizzazione delle informazioni offerte su questo aspetto dalla Direzione nazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Senonché, la censura riguarda per larga parte il contenuto di una nota del 3.3.2025, che dunque reca una data successiva a quella del provvedimento impugnato e che, pertanto, non può essere stata valutata dal Tribunale di sorveglianza de L’Aquila.

Di conseguenza, nemmeno questo collegio può prendere in considerazione le risultanze di tale nota, in quanto l’oggetto del suo giudizio è delimitato dagli elementi su cui si è fondata la decisione del tribunale di sorveglianza: motivo per cui il giudice dell'impugnazione non può assumere per la propria decisione elementi prodotti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento impugnato. L’error in iudicando, infatti, va pur sempre rapportato alla motivazione del provvedimento impugnato, sicché non si può denunciare la mancanza di motivazione su elementi che non erano stati devoluti alla cognizione del giudice del precedente grado e non è possibile far valere la non rispondenza della motivazione ad acquisizioni processuali che vengono prodotte successivamente alla adozione del provvedimento impugnato (a meno di non trasformare il giudizio di cassazione in un inammissibile giudizio di merito).

Il thema decidendum del giudizio di legittimità deve ritenersi inderogabilmente delimitato, oltre che dai motivi, anche dagli elementi sottoposti al giudice del provvedimento impugnato, sicché i poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione non possono estendersi oltre tali limiti. Il materiale cognitivo in riferimento al quale può essere esercitato il sindacato del giudice dell’impugnazione, dunque, deve essere lo stesso posto a base dell’ordinanza impugnata. Questo vuol dire, pertanto, che le doglianze fondate sul contenuto della nota della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria del 3.3.2025 non possono essere prese in considerazione dal collegio.

2. Per il resto, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata non sia affetta dal vizio di “carenza assoluta di motivazione” dedotto con il ricorso del pubblico ministero. Il Tribunale di sorveglianza ha passato in rassegna tutti gli elementi di giudizio disponibili, attribuendogli complessivamente, in modo congruo, sull’unico punto evidenziato nel ricorso – ovvero, quello relativo ai collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata – un significato che ha consentito senza illogicità o contraddittorietà di escludere l’attualità del pericolo di ripresa dei contatti con l’ambito mafioso di provenienza del condannato.

Tale valutazione, del resto, ha riguardato un detenuto al quale sin dal 2007 – circostanza, questa, riportata nel provvedimento e non fatta oggetto di contestazione – è stato revocato il regime di cui all’art. 41-bis ord, pen., proprio per il venir meno della sua capacità di mantenere contatti con la criminalità organizzata. Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente atto che dalle informazioni e dai pareri acquisiti ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, ord. pen., “non sono emersi elementi attuali e concreti idonei a ritenere che l’Araniti sia ancora legato alla criminalità organizzata”.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza riporta ampi stralci dei pareri delle Direzioni nazionale e distrettuale antimafia nonché della nota della Questura di Reggio Calabria. Dunque, non è esatta la doglianza secondo cui nella decisione non si sarebbe tenuto conto di tali pareri, perché, al contrario, l’ordinanza vi fa cenno diffusamente per ritenerli infine privi di elementi dimostrativi della attualità e della concretezza del pericolo di legami di Araniti con la criminalità organizzata. Sotto questo profilo, risulta dal fascicolo – e il Tribunale di sorveglianza ne dà fedelmente atto – che: - la nota della Direzione nazionale antimafia, dopo avere ripercorso l’appartenenza del condannato alla ‘ndrangheta negli anni ’90 ed avere richiamato una nota della Direzione distrettuale antimafia circa la perdurante operatività delle cosca Araniti, conclude che non vi è “alcun dato concreto in qualche modo significativo del fatto che l’Araniti abbia rescisso i propri legami con la Ndrangheta”, fondando essenzialmente tale affermazione sul fatto che la omonima cosca “costituisce articolazione fondamentale pienamente operativa” come comprovato da indagini svolte nel 2016; - la nota della Direzione distrettuale antimafia – la stessa cui si riferisce la nota della Direzione nazionale – afferma l’attuale operatività sul territorio della cosca Araniti giudizialmente accertata, ma senza nulla indicare circa gli attuali collegamenti di Santo Araniti con la criminalità organizzata; - la nota della Questura di Reggio Calabria, dopo avere riportato le risultanze dal certificato del casellario giudiziale del condannato, conclude che “non risultano elementi nuovi da cui desumere o escludere collegamenti (…) con la criminalità organizzata” di Santo Araniti.

L’ordinanza ha preso in considerazione queste informazioni per farne discendere non irragionevolmente che da esse non si potessero ricavare elementi circa il concreto collegamento di Araniti con la criminalità organizzata e integrandole con la emersione, di contro, di elementi positivi per il condannato, desumibili dalle pregresse valutazioni favorevoli in occasione della revoca del regime di cui all’art. 4-bis ord. pen., dalla comprovata estraneità dei componenti del suo nucleo familiare al contesto criminale di ‘ndrangheta, dall’assenza di ulteriori condanne di Araniti, dalla regolare condotta inframuraria durante la lunga detenzione.

Peraltro, il tribunale non illogicamente sottolinea anche che il giudizio prognostico in ordine al pericolo di ripresa dei collegamenti criminali deve pur sempre essere formulato rispetto ad un permesso premio di sei ore, a favore di un soggetto quasi ottantenne detenuto ininterrottamente da oltre trent’anni, da fruirsi a diverse centinaia di chilometri di distanza dal territorio di operatività della cosca e per incontrare familiari incensurati con cui egli – senza essere sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. – ha già ordinari e regolari colloqui.

La denunciata carenza motivazionale, dunque, è insussistente. Il ricorso, dal canto suo, segnala che la motivazione apparente sarebbe rimasta integrata per effetto dello svilimento da parte del Tribunale di sorveglianza delle emergenze rappresentate nelle predette note, ma lo fa genericamente e quando arriva a prospettare una critica più specifica, la fonda integralmente, tuttavia, sul contenuto della nota della DDA di Reggio Calabria successiva all’adozione dell’ordinanza impugnata, che però, per quanto sopra osservato, non può essere presa in considerazione.

Depurata dal riferimento al contenuto di quella nota, la critica, invece, non rispetta la necessità che la verifica della pericolosità personale del condannato, che sta alla base della valutazione di meritevolezza o meno del permesso premio, si basi su elementi di fatto “individualizzanti” che caratterizzano il percorso rieducativo del condannato (v., per esempio, Sez. 5, n. 19536 del 28/2/2022, Barranca, Rv. 283096 – 01). Le note sopra richiamate, invece, si riferiscono sostanzialmente alle complessive vicende più o meno recenti della cosca Araniti, ma non evidenziano, in definitiva, dati concreti e verificabili che possano considerarsi indicativi di un perdurante legame di appartenenza del singolo condannato al sodalizio criminoso, e ciò a fronte di plurimi elementi desumibili da altre fonti conoscitive che depongono, di contro, nel senso di una evoluzione positiva del percorso di recupero del detenuto.

3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, le censure articolate nel ricorso non sono suscettibili di invalidare la motivazione dell’ordinanza impugnata. Ne consegue il rigetto del ricorso. Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, il rigetto non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLO VALIANTE GIUSEPPE SANTALUCIA