Italian Supreme Court dismisses appeal regarding application of continuous offense rule to two specific prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a execution judge's decision to apply the continuous offense rule to two specific prior convictions. The lower court accepted the request to unify the sentences based on the same criminal title, despite the appellant's arguments regarding drug dependency and other past judgments. The Supreme Court ruled that the execution judge correctly focused on the two cited judgments and that the omission of the drug dependency element did not invalidate the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: The execution judge may apply the continuous offense rule to specific prior judgments upon request, and the failure to consider additional symptoms of criminal intent does not vitiate the decision if other decisive grounds support the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - FRANCESCO CENTOFANTI MICAELA SERENA CURAMI R.G.N. 13693/2025 TERESA GRIECO SENTENZA XXXXXXXXXX nato a null (RUSSIA) il XXXXXXXXXX 1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di XXXXXXXXXX diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, in relazione ai reati giudicati con due sentenze (1. Tribunale di Cosenza irrevocabile il 10/03/2023, di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso il 07/08/2017;
2. Tribunale di Cosenza irrevocabile il 22/03/2024, di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv.e 385 cod. pen. commessi il 08/08/2017 ed il 09/08/2017), rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi tre di reclusione. 2.L’istanza avanzata dalla condannata ex art. 671 cod. proc. pen. al Tribunale di irrevocabile il 22/03/2024) oggetto di valutazione da parte del Giudice dell’esecuzione; in seno all’istanza, l’odierna ricorrente aveva premesso che altre sentenze di condanna in relazione al medesimo titolo di reato (evasione) erano state in passato già unificate ex art.81 cpv. cod. pen., ma la specifica richiesta formulata al Giudice dell’esecuzione era chiaramente ed espressamente limitata alle due sentenze esaminate.
Del tutto eccentrico risulta poi essere il riferimento operato in ricorso alla tossicodipendenza della condannata: il Giudice dell’esecuzione ha infatti accolto l’istanza formulata ex art. 671 cod. proc. pen., ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra le due sentenze oggetto della domanda,senza fare cenno allo stato di tossicodipendenza della XXXXX, che pure era stato dedotto in istanza. La ricorrente non può tuttavia dolersi della mancata considerazione di un elemento sintomatico della medesimezza del disegno criminoso, laddove l’istanza sia stata accolta, sulla base di altri decisivi argomenti.