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Sentenza — n. 30014/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding translation of legal documents and defense appointment for Chinese defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30014/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible, rejecting claims that the judgment and defense appointment lacked proper translation or notification. Although the defendant argued the documents were not translated into Chinese and were only sent to his lawyer, the court confirmed the judgment was translated and notified to the elected domicile at the lawyer's office. Furthermore, the court ruled that any translation defects must have been raised during the trial and that the lawyer's failure to file an appeal does not constitute a valid excuse for missing the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 143 e 175 cod. proc. pen.: The court must ensure judgments are translated for the accused; notification to the elected domicile at the defense lawyer's office suffices for knowledge of proceedings; procedural defects regarding translation must be raised timely during the trial.

Parole chiave

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criminal procedure appeal translation of judgment defense lawyer appointment notification to domicile time limit for appeal inadmissible appeal Chinese defendant rights diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Tiziano Veltri, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell’art. 606 lett.
Art. 143 cod. proc. pen.
pen., in quanto l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.
Art. 175 cod. proc. pen.
Il conseguente rigetto, da parte del Giudice dell’esecuzione, dell’istanza ex art. 175 cod.
Art. 161 comma 1 cod. proc. pen.
La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze il 14/02/2024 era stata effettivamente tradotta in lingua cinese, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, essa non era stata notificata al Wang personalmente, bensì, ex art. 161 comma 1 cod. proc. pen., al suo difensore avv.
Art. 162 cod. di rito
23898 del 12/08/2020, per cui l’elezione di domicilio, che «ha la funzione di manifestare la volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione e comunicazione presso un nuovo domicilio, deve rivestire determinate forme rituali, precisamente scandite al comma 1 dell'art. 162 del codice di rito.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
art. 161 comma 1 cod. proc. pen
La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze il 14/02/2024 era stata effettivamente tradotta in lingua cinese, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, essa non era stata notificata al Wang personalmente, bensì, ex art. 161 comma 1 cod. proc. pen., al suo difensore avv.
art. 444 cod. proc. pen
272555 – 01, per cui«non deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta né la procura speciale, né l'istanza redatta dal procuratore speciale contenente le condizioni per l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo di traduzione previsto dall'art.
art. 143 cod. proc. pen
pen., in quanto l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 - 01
(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 - 01).
Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215 – 01
Sez. 2, n. 14193 del 06/03/2025
pen., come recentemente affermato, in tema di rescissione, da sez. 2, n. 14193 del 06/03/2025.
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Testo completo

RITENUTO IN FATTO Si era evidenziato, nell’istanza di restituzione nel termine, che la sentenza di primo grado non era stata tradotta in lingua conosciuta dal condannato; con successiva memoria, l’istante aveva poi denunciato l’ulteriore profilo di nullità riconducibile alla mancata traduzione in lingua comprensibile al Wang della nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio. Il Giudice dell’esecuzione, a fondamento del provvedimento reiettivo, osservava come l’esame degli atti avesse consentito di acclarare che la sentenza del Tribunale di Firenze era stata tradotta in lingua cinese, e notificata all’imputato, e che la nomina del difensore ed elezione di domicilio fossero atti che non dovevano essere tradotti.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo dei difensori, avv. Filippo Bacherini e avv. Tiziano Veltri, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione dell’art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143 e 175 cod. proc. pen.. La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze il 14/02/2024 era stata effettivamente tradotta in lingua cinese, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, essa non era stata notificata al Wang personalmente, bensì, ex art. 161 comma 1 cod. proc. pen., al suo difensore avv. Giulia Lori Sbrana Maestrelli. Quanto alla mancata traduzione dell’elezione di domicilio, la Difesa evidenziava come la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice dell’esecuzione, in tema di mancato obbligo di traduzione della procura speciale, non potesse applicarsi al diverso istituto della dichiarazione o elezione di domicilio, che necessita di una conoscenza più approfondita. 3.Il Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo profilo di censura mosso avverso l’impugnata ordinanza, appare del tutto generico. Il ricorrente più che contestare l’affermazione del Giudice dell’esecuzione, circa l’avvenuta notificazione della sentenza al condannato in lingua da questi conosciuta, si limita a precisare che la notificazione non avvenne a mani di Wang, bensì si perfezionò mediante notificazione al difensore di fiducia del medesimo, suo domiciliatario, avv. Giulia Lori Sbrana Maestrelli. Ebbene, ciò chiarito, il ricorrente non sviluppa alcuna considerazione conseguente, né avanza, sullo specifico punto, alcuna deduzione inerente eventuali vizi che una tale procedura avrebbe comportato, di talché è sufficiente in questa sede rimarcare come lo sviluppo procedimentale sia stato del tutto corretto, avendo il Giudice di primo grado provveduto a far tradurre la sentenza emessa nei confronti dello Wang in lingua a lui conosciuta, ed avendo provveduto, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, alla sua notificazione al domicilio eletto dall’imputato presso il suo difensore di fiducia.

3. Venendo al secondo aspetto censurato in ricorso, con il quale il condannato si duole della mancata traduzione in lingua conosciuta dell’elezione di domicilio, esso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di profilo di doglianza adeguatamente valutato dal Giudice dell’esecuzione, che l’ha respinto con una motivazione del tutto congrua, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecificità. Sulla premessa di fatto, incontestata, per cui «nel caso di specie la nomina, l’elezione di domicilio e la procura speciale dell’avv.

Lori Sbrana Maestrelli erano contenute in un unico atto sottoscritto dall’imputato con firma autenticata da difensore» (pag. 2 provvedimento impugnato), il Giudice dell’esecuzione ha del tutto condivisibilmente argomentato come la nomina a difensore di fiducia e l’elezione di domicilio, in quantoatti che provengono direttamente dall’imputato, non devono esser tradotti in lingua conosciuta dall’imputato, richiamando sul punto il principio già sancito da Sez. 3, n. 15773 del 29/01/2018, Mijor, Rv. 272555 – 01, per cui«non deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta né la procura speciale, né l'istanza redatta dal procuratore speciale contenente le condizioni per l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.

è riferito agli atti compiuti nel processo da parte del p.m. e dal giudice)». Del tutto deassiale appare il riferimento effettuato in ricorso al principio, condivisibile, sancito da sez. 2, n. 23898 del 12/08/2020, per cui l’elezione di domicilio, che «ha la funzione di manifestare la volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione e comunicazione presso un nuovo domicilio, deve rivestire determinate forme rituali, precisamente scandite al comma 1 dell'art. 162 del codice di rito. Il legislatore processuale impone in primo luogo che tali manifestazioni di volontà siano chiare ed inequivoche, avendo il dichiarante l'onere di indicare il domicilio per le notifiche in maniera tale da escludere ogni possibilità di equivoco su punto».

Nel caso che ci occupa, l’elezione di domicilio redatta dall’imputato in seno al medesimo atto che recava anche la nomina a difensore di fiducia dell’avv. Lori Sbrana Maestrelli e la procura speciale allo stesso rilasciata, avevano infatti contenuto inequivoco; l’atto, peraltro, era sottoscritto dal Wang, e la sua firma era autenticata dal medesimo difensore. Il conseguente rigetto, da parte del Giudice dell’esecuzione, dell’istanza ex art. 175 cod. pen. formulata dal condannato, appare rispettoso del consolidato principio affermato da questa Corte di legittimità, per cui «il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento. (Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 - 01).

È stato anche, condivisibilmente, precisato che«la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215 – 01).

4. Quale ulteriore concorrente ragione di inammissibilità del ricorso, giova sottolineare che la denunciata omessa traduzione, ove decisiva ed influente sul diritto di difesa, avrebbe dovuto essere dedotta nel corso del processo nel rispetto dei termini indicati dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., come recentemente affermato, in tema di rescissione, da sez. 2, n. 14193 del 06/03/2025. Nel caso di specie, nel corso del processo di primo grado a carico dello Wang, non risulta essere stata sollevata questione tempestiva sul tema. 5.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condan