Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, upholding extraneus liability for knowingly assisting asset stripping.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the appeal filed by Edoardo Valente against the Appellate Court of Turin's confirmation of his conviction for fraudulent bankruptcy. Valente argued against his liability as an extraneus, but the court found sufficient evidence that he knowingly assisted the company's administrator in stripping assets to evade creditors. The court upheld the conviction because the lower court's reasoning was logical and consistent with established principles regarding complicity in fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219, comma 3, L.F.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court dismisses appeals where the lower court's finding of extraneus liability for fraudulent bankruptcy is based on a coherent assessment of evidence proving the defendant knowingly assisted in asset stripping, rejecting alternative factual reconstructions.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da FILIPPO CASA - Presidente - Sent. n. sez. 403/2025 MICAELA SERENA CURAMI - Relatore - UP - 30/05/2025 RAFFAELLO MAGI R.G.N. 12458/2025 MARIA GRECA ZONCU TERESA GRIECO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Valente Edoardo nato a AOSTA il 20/02/1955 avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Procedimento a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/09/2017, il Tribunale di Aosta riteneva Edoardo Valente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere concorso con Ilda Bellini, amministratrice di diritto della società Edilnord S.r.l., poi dichiarata fallita, nella distrazione della somma di € 8.470,00, quale corrispettivo della vendita di un autocarro e di un rimorchio, e lo condannava alla pena di anni due di reclusione.
2. La Corte di appello di Torino, con pronuncia del 01/12/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, concesse al Valente le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione.
3. Con sentenza n. 46489 del 13/10/2023, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la citata sentenza emessa dalla Corte territoriale; in particolare il Giudice di legittimità, con la sentenza rescindente, ha ritenuto carente la motivazione in ordine alle ragioni per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile a titolo di concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, rilevando altresì come non fosse emerso l'esito della contestazione a carico dell'amministratore di diritto della società fallita.
4. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 27/11/2024, ha confermato la responsabilità del Valente in ordine al reato ascrittogli e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1), L.F., riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, L.F., nonché le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed ha ridotto a dieci mesi la durata delle pene accessorie fallimentari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29930/2025 Roma, lì, 28/08/2025 La Corte torinese ha, in particolare, acquisito la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell’amministratrice di diritto, Ilda Bellini – da cui risultava che alla stessa era stato contestata anche la distrazione degli automezzi intestati alla società – ed ha ritenuto provata la consapevolezza, in capo al Valente, della volontà distrattiva dell’amministratrice con riferimento al provento della vendita dell’autocarro e del rimorchio della società fallita.
Più precisamente, Valente, all’epoca legale della società Edilnord s.r.l., che aveva seguito la pratica stragiudiziale inerente al debito che la società aveva maturato nei confronti di Enrico Romagnoli (che vantava un credito di € 118.782,61), e che era a conoscenza della grave situazione finanziaria in cui versava la società, si era occupato, nel luglio 2013, della vendita di un autocarro con rimorchio; aveva emesso le fatture di vendita dei predetti beni ed aveva incassato, versandolo sul proprio conto corrente, il provento di detta vendita, pari a complessivi € 12.100,00, di cui aveva trattenuto, quale compenso della propria attività – in assenza di fattura – la somma di € 3.630,00, consegnando la somma di € 8.470,00 in contanti nelle mani dell’amministratrice Ilda Bellini.
La consapevolezza in capo al Valente della volontà distrattiva della Bellini emergeva con chiarezza, secondo la valutazione dei Giudici d’appello, dalle dichiarazioni rese dal figlio dell’amministratrice, Roberto Picciavani, che aveva affermato che era stato chiesto al Valente, da parte sua e della madre, di incassare direttamente la somma di denaro ottenuta dalla vendita dei mezzi della società, per timore che i creditori della medesima potessero aggredirla.
5. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Edoardo Valente, attraverso il difensore avv. Giacomo Francini, deducendo, come unico motivo, la contraddittorietà per travisamento della prova e l’illogicità e mancanza della motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Osserva il ricorrente come la sentenza di patteggiamento resa nei confronti della Bellini attenga ad un’ipotesi distrattiva (distrazione di tre autocarri) diversa da quella contestata al Valente (distrazione di parte del provento della vendita di due autocarri): tale pronuncia è pertanto inidonea ad esplicare qualsivoglia valenza dimostrativa della volontà del Valente di concorrere con l’amministratrice di diritto della società nella diversa ipotesi di reato al medesimo contestata.
Quanto alle dichiarazioni rese dal Picciavani, osserva il ricorrente come la Corte ne abbia estrapolato una singola frase, di cui tuttavia fornisce una lettura travisata ed illogica. Essa si pone, peraltro, in contrasto con la documentazione bancaria acquisita agli atti, da cui emergeva come, all’epoca della vendita dei mezzi di cui all’imputazione (luglio 2013), il conto corrente intestato alla fallita fosse estinto (sin dall’ottobre 2012). Infine, si osserva come la Corte d’appello non abbia offerto un’adeguata motivazione rispetto alla ricostruzione alternativa difensiva, non certamente implausibile, secondo la quale, non avendo più la società la disponibilità del proprio conto corrente, la richiesta formulata dalla Bellini al Valente – di far transitare l'incasso della vendita dei due automezzi sul suo conto corrente per poi versarla a mani dell'amministratrice e non su un conto corrente personale della famiglia Bellini che avrebbe potuto essere aggredito dai creditori personali – risultava, agli occhi del Valente, una soluzione lecita e conservativa del patrimonio societario.
6. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Raffaele Piccirillo, ha fatto pervenire la requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato. 2.La Corte d’appello di Torino, nel giudizio di rinvio, ha fornito esaustiva risposta rispetto ai punti dubbi che la Corte di cassazione, in seno alla sentenza rescindente, aveva posto. È stato chiarito innanzitutto come la concorrente intranea del Valente, Ilda Bellini, avesse definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento, emessa dal GUP di Aosta il 27/02/2018, irrevocabile il 18/03/2018; l’esame della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. consentiva di acclarare che alla Bellini risultava essere stato contestato il medesimo fatto storico oggetto dell’imputazione mossa all’odierno imputato.
Sul punto si appalesano pertanto infondate le osservazioni del ricorrente in ordine all’asserita diversità del fatto contestato: il confronto tra le imputazioni rispettivamente mosse al Valente ed alla Bellini consente infatti di apprezzare la sostanziale coincidenza degli addebiti, dal momento che in entrambe le imputazioni la distrazione contestata attiene al medesimo autocarro e rimorchio appartenente alla Edilnord s.r.l., e coincidente risulta essere il valore del corrispettivo sottratto al patrimonio sociale. L’ulteriore lacuna motivazionale rilevata dalla Corte di cassazioneatteneva al ruolo concorsuale del Valente, consulente legale non inquadrato come liquidatore di fatto della fallita Edilnord s.r.l.; analisi che doveva essere condotta, secondo i principi richiamati dalla medesima sentenza rescindente, nel rispetto del principio per il quale «In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).
La Corte territoriale ha provveduto a colmare le lacune rilevate dalla Quinta sezione, descrivendo il ruolo attivo svolto dall’extraneus Valente, il quale aveva personalmente curato la vendita dei due automezzi oggetto di contestazione, come riferito dall’acquirente Sarteur Bagnod, ed aveva emesso, senza avere alcuna veste formale nella società fallita, presso il proprio studio in Aosta, anche le fatture di vendita recanti nell’intestazione il logo della Edilnord s.r.l.; gli assegni versati da Sarteur Bagnod, per il complessivo importo di € 12.100,00risultavano essere intestati al Valente che ebbe a incassarli sul proprio conto corrente, trattenendone una parte per sé – pari ad € 3.630,00 – come compenso per l’attività svolta; e ciò sulla base di un preciso accordo intervenuto con la Bellini, come dichiarato dal figlio della medesima, Picciavani («fummo noi a chiedergli di incassare lui il prezzo perché la nostra paura era che, visto che era stata pignorata anche una parte di pensione a papà, se fossero passati sul conto rischiavamo che il creditore di Edilnord Romagnoli e il suo avvocato Vaccino pignorassero anche tale somma»).
Dopo avere ricordato che il Valente era certamente a conoscenza del gravestato di dissesto in cui versava la società, la Corte ha, quindi, concluso (pagg. 7, 8) che «non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, che quindi aveva consapevolmente concorso nella condotta distrattiva dell'intraneus (la Bellini, amministratore di diritto della Edilnord), occupandosi della vendita degli automezzi indicati in imputazione, emettendo – senza averne titolo – le fatture per conto della Edilnord S.r.l., incassando il prezzo di vendita sul proprio conto, trattenendo l'importo pattuito quale compenso per l'attività svolta e consegnando le ulteriori spettanze della società all'amministratore, che aveva chiesto espressamente di ricevere la somma in contanti, per evitare che il denaro venisse pignorato dal creditore Romagnoli».
La Corte territoriale, nel ritenere il descritto compendio probatoriosufficiente a dimostrare la responsabilità dell’imputato, ha del tutto correttamente richiamato, facendone corretto utilizzo, il principio sancito da Sez. 5, n. 18677 del 2021, Angeletti, Rv. 281042 – 01, per cui «concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso».
La valutazione operata dai Giudici dell’appello, essendo priva di aspetti di contraddittorietà o illogicità, èincensurabile ad opera della Corte di cassazione; né il motivo di ricorso riesce a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi, per lo più, alla mera critica confutativa; il Collegio condivide, sul punto,la linea interpretativa tracciata da questa Corte, secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MICAELA SERENA CURAMI FILIPPO CASA