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Sentenza — n. 29627/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison cooking ban for special regime detainees citing safety and administrative discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the cassation appeal filed by the defender of a detainee in the special regime under Article 41-bis of the Penal Code. The appellant argued that the tribunal failed to explicitly justify the ban on cooking food at night, claiming it was merely punitive and discriminatory. The court ruled that the administrative measure was valid because it was explicitly justified by the need to ensure safety and hygiene, and that the restriction to specific time slots does not constitute an unreasonable or discriminatory exercise of power.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) ord. pen.; Art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: Restrictions on cooking food for detainees in special security regimes are lawful if justified by safety needs and do not amount to unreasonable discrimination.

Parole chiave

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special regime detention cooking food ban administrative discretion discriminatory treatment prison safety measures time slot restrictions Article 41-bis regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) ord. pen.
2.L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett.
Art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Secondo un orientamento di questa Corte, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
Art. 3 Cost.
Secondo un orientamento di questa Corte, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
Art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2018
Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021
230, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino, non mass.;
Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021
Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020
21120 del 15/02/2021, Gatto, non mass.; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep.
Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022
2021, Gallo, conformi, tra le molte, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, non mass.;
Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022
Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, non.
Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023
mass.; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Bonomo, Rv.
Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023
285204; Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep.
Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024
2024, Torcasio, non mass., Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, Cimato, non mass.).L'individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima, ancorché differenziata tra detenuto comuni e detenuti in regime ex art.
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Testo completo

RITENUTO IN FATTO 2.Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pietro Aglieri, il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato violazione di leggein relazione agli artt. 35-bis e 69 comma 6 lett.

b) ord. pen., 3 e 27 comma 3 Cost.Il ricorrente lamenta come il Tribunale si sia limitato a richiamare le disposizione della Circolare D.A.P. senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione, se non attraverso il richiamo al provvedimento del Magistrato di sorveglianza reclamato, che aveva genericamente dedotto la natura pericolosa degli strumenti idoneialla cottura dei cibi nelle ore notturne, a tutela della salute e della incolumità del detenuto; la limitazione è stata quindi imposta al detenuto esclusivamente sulla base del suo collocamento nella sezione del 41 bis ord. pen., disvelandone la natura essenzialmente punitiva e discriminatoria.

3. Il sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato. 2.L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett.

f) ord. pen., come introdotto dalla legge n. 94 del 2009, prevede l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di ogni misura di sicurezza volta a garantire, tra l'altro, che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi. La norma è stata dichiarata, in parte qua, costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 186 del 2018, che ha precisato come «non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella".....si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art.41-bis ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale (analogamente, sentenze n. 122 e n. 20 del 2017, n. 349 del 1993)». Nel dichiarare illegittimo l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett.

f) ord. pen., limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. pen., la Corte costituzionale ha riconosciuto a tali detenuti il corrispondente diritto, senza avere tuttavia affermato che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere disciplinanti le modalità del relativo esercizio, suscettibile di fruizione sulla base di fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria. Secondo un orientamento di questa Corte, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino, non mass.;

Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto, non mass.; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). Rispetto a tale facoltà, viene comunemente affermata la sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con i quali viene regolamentato l'esercizio del diritto mediante l'individuazione di fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi. In particolare, si è ritenuto necessario evitare che, mediante una disciplina distinta, venga introdotta, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen., un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021)» (Sez. 1, n. 4030 del 2020, dep. 2021, Gallo, conformi, tra le molte, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, non mass.;

Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, non. mass.; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Bonomo, Rv. 285204; Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Torcasio, non mass., Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, Cimato, non mass.).L'individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima, ancorché differenziata tra detenuto comuni e detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen., laddove sia sorretta, rispetto a questi ultimi, da valida giustificazione, che escluda un'irragionevole e punitiva discriminazione. Ne consegue la necessità che il provvedimento assunto nei confronti di detenuto a regime speciale chiarisca «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzativo da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio» (Sez. 1, n. 36940 del 2022, Crea, cit.). 3.Ciò premesso, le ragioni sottese al provvedimento amministrativo limitativo risultano ben esplicitate in seno al provvedimento reclamato.

In particolare, il Magistrato di sorveglianza di Roma, nel richiamare la nota dell’amministrazione penitenziaria del 3 maggio 2024, aveva evidenziato l’esigenza di mantenere la salubrità degli ambienti carcerari e l’incolumitàdel detenuto. Si osservava, in particolare, come la concentrazione dell'autorizzazione alla cottura dei cibi in unafascia oraria (peraltro ampia) rispondeva alle esigenze di controllo da parte del personale, — numericamente ridotto nelle ore notturne — di un'attività comunque pericolosa, e