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Sentenza — n. 29623/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-acknowledgment of 'group' sentence continuation due to lack of specific factual allegations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual elements supporting a 'group' of crimes. While the appellant argued the lower court ignored temporal proximity and modus operandi, the Court held that the request lacked sufficient allegations to trigger a review of partial continuations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The request for recognition of sentence continuation for a group of crimes must include specific allegations of indicia such as temporal proximity and modus operandi; without such detailed submissions, the court cannot order a review of partial continuations.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentence continuation group of crimes partial continuations insufficient allegations cassation inadmissibility factual allegations criminal execution

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX tesa a riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 81, second comma, cod. pen.
Art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX tesa a riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz Rakto
Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio
Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv.
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Zuppone

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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - DANIELE CAPPUCCIO EVA TOSCANI R.G.N. 5473/2025 TERESA GRIECO SENTENZA XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX tesa a riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione con le sentenze di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) del certificato del casellario giudiziale.

2. Ricorre per cassazione XXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. Censa, e – con un unico motivo – denuncia la violazione di legge e il vizio d'illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione "per gruppi" di sentenze. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe eluso l'obbligo di motivazione imposto dalla giurisprudenza di legittimità e reso una motivazione apparente e illogica, trascurando di valutare la richiesta di continuazione "per gruppi" di reati, precisamente quelli tra loro temporalmente vicini, alla luce degli altri elementi sintomatici del vincolo, concernenti i luoghi di commissione, il modus operandi e il bene giuridico offeso.

3. Con requisitoria scritta depositata il 10 marzo 2025, il Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile.

2. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, per riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).

3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione. 3.1. In primo luogo ha correttamente escluso la possibilità del beneficio invocato tra tutte le sentenze oggetto d'istanza,valorizzando la distanza temporale (variabile da due mesi a un anno e otto mesi) dei diversi fatti di furto e furto in abitazione, la diversità dei luoghi e della refurtiva, non senza prendere in considerazione lo stato di tossicodipendenza – dedotto dalla difesa quale elemento unificatore – escludendo che potesse ritenersi provato con riferimento all'epoca dei reati oggetto delle condanne e, così, reputando le condotte frutto di una deliberazione occasionale ed estemporanea. 3.2. Quanto, poi, all'invocato riconoscimento del beneficio "per gruppi" di reati temporalmente vicini tra loro – ovverosia quelli delle sentenze di cui ai n.

9) e 10) e quelli giudicati con le sentenze 7) e 8) – una volta esclusa, per le ragioni appena indicate, l'incidenza della condizione tossicomanica, ha – in maniera esente da illogicità e incongruenze – escluso l'esistenza di ulteriori indici, oltre a quello temporale, indicativi della unitaria e anticipata deliberazione criminosa. Osserva il Collegio in proposito che, se è vero che l'elevato arco temporale all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz Rakto, Rv. 284532 - 01;

Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843), è altrettanto vero che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387). Quando, infatti, l'istanza di applicazione della continuazione, oltre che inerire all'intera serie di reati dedotta, abbia riguardo, anche in chiave subordinata, a un circoscritto gruppo di reati o a più gruppi di reati, con allegazione dell'evenienza di indici sintomatici afferenti al singolo gruppo, il giudice deve esaminare anche questa istanza fornendo adeguata motivazione, anche implicita, ma univocamente desumibile dal complesso dell'iter giustificativo, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, Zuppone, in motivazione).

È, dunque, necessario che l'interessato, con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampio themadecidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Ebbene, siffatti elementi non appaiono riscontrabili nell'istanza proposta da XXXXXXX, che non ha indicato (per vero, neppure nel ricorso) specifici elementi – diversi dallo status di tossicodipendenza, correttamente reputato privo di rilievo – alla stregua dei quali valutare l'unitarietà del disegno criminoso tra i reati temporalmente prossimi.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 18/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIACOMO ROCCHI