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Sentenza — n. 29595/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29595/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29595/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27.12.2024, il Magistrato di Sorveglianza de L’Aquila ha denunciato conflitto negativo di competenza a decidere sulla richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria di 825 euro di multa, inflitta con decreto penale di condanna del g.i.p. del Tribunale di Campobasso in data 21.2.2024 a Manuel Cavazza. Il provvedimento fa presente che il 4.6.2024 la Procura della Repubblica di Campobasso ha trasmesso gli atti per la decisione sulla richiesta di rateizzazione all'Ufficio di sorveglianza di Campobasso, il quale con ordinanza del 18.6.2024 ha declinato la propria competenza in favore del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in quanto il condannato si trovava ristretto nel carcere di Rieti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29595/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 16.10.2024, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha a sua volta declinato la propria competenza in favore del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila, rilevando che il condannato si trovasse ristretto nella Casa circondariale di Avezzano. Il Magistrato di sorveglianza dell’Aquila osserva che, alla data di presentazione della domanda, Cavazza si trovasse detenuto a Rieti, sicché si deve ritenere competente il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce la competenza del tribunale o del magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente controllo della commisurazione della pena trasferimento dei condannati riesame della carcerazione preventiva determinazione della competenza esecuzione delle pene e delle misure
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Sent. n. sez. 1777/2025 FILIPPO CASA CC - 21/05/2025 ALESSANDRO CENTONZE R.G.N. 3338/2025 PAOLO VALIANTE - Relatore - TERESA GRIECO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 27.12.2024 da: Magistrato di Sorveglianza de L’Aquila nei confronti di: Magistrato di Sorveglianza di Viterbo nel procedimento a carico di: CAVAZZA Manuel, (CUI 01WS7CC) nato a Prato il 10/4/1987 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27.12.2024, il Magistrato di Sorveglianza de L’Aquila ha denunciato conflitto negativo di competenza a decidere sulla richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria di 825 euro di multa, inflitta con decreto penale di condanna del g.i.p. del Tribunale di Campobasso in data 21.2.2024 a Manuel Cavazza. Il provvedimento fa presente che il 4.6.2024 la Procura della Repubblica di Campobasso ha trasmesso gli atti per la decisione sulla richiesta di rateizzazione all'Ufficio di sorveglianza di Campobasso, il quale con ordinanza del 18.6.2024 ha declinato la propria competenza in favore del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in quanto il condannato si trovava ristretto nel carcere di Rieti.

Con ordinanza del 16.10.2024, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha a sua volta declinato la propria competenza in favore del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila, rilevando che il condannato si trovasse ristretto nella Casa circondariale di Avezzano. Il Magistrato di sorveglianza dell’Aquila osserva che, alla data di presentazione della domanda, Cavazza si trovasse detenuto a Rieti, sicché si deve ritenere competente il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce la competenza del tribunale o del magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29595/2025 Roma, lì, 19/08/2025 2. Con requisitoria scritta trasmessa il 5.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, in quanto al momento della presentazione della richiesta, Cavazza era detenuto a Rieti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo. Dagli atti, risulta che Cavazza abbia presentato richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria il 28.5.2024 e che precedentemente avesse fatto ingresso il 13.4.2024 nella Casa circondariale di Rieti. La circostanza evidenziata dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo per declinare la propria competenza, e cioè che il condannato fosse detenuto nella Casa circondariale di Avezzano, si è verificata successivamente, risultando dalla nota del D.A.P. che Cavazza abbia fatto ingresso “per trasferimento” nel detto istituto penitenziario solo il 2.8.2024.

Di conseguenza, la competenza a provvedere sulla richiesta appartiene al Magistrato di sorveglianza di Viterbo ai sensi dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la competenza in capo all’ufficio di sorveglianza avente giurisdizione sull’istituto in cui si trova l’interessato si radica “all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento”. Costituisce costante affermazione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui, in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti di tale situazione (Sez. 1, n. 22257 del 17/4/2024, Siano, Rv. 286631 – 01;

Sez. 1, n. 5070 dell’8/10/1996, Confl. comp. mag. sorv. Varese e mag. sorv. CL in proc. Tamburella, Rv. 206063 - 01). Gli atti, pertanto, devono essere trasmessi per l’ulteriore corso al Magistrato di sorveglianza di Viterbo. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI