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Sentenza — n. 29590/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of evidence regarding the revoked alternative measure type.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of autosufficiency because the appellant failed to prove the specific type of alternative measure revoked. Although the appellant argued that a therapeutic placement revocation should not automatically trigger a detention ban, the court noted no judicial document supported this claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 58 quater ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the inadmissibility of a detention ban based on a revoked alternative measure is inadmissible if the appellant fails to allege or prove the specific typology of the measure revoked.

Parole chiave

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detention ban alternative measure inadmissibility autosufficiency therapeutic placement court costs criminal procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 58 quater ord.pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, in rapporto alla doglianza introdotta in riferimento alla esistenza o meno del divieto – assorbente – ex art. 58 quater ord.pen. .
Art. 94 dPR n.309/90
Ed invero se da un lato è esatto sostenere che la revoca dell’affidamento in prova terapeutico (di cui all’art. 94 del dPR n.309/’90) non determina l’effetto ostativo temporaneo di cui all’art.58 quater ord.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
art. 616 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 24425 del 26.03.2023
Sez. I n. 24425 del 26.03.2023, tv 284634) è altrettanto vero che la difesa non allega alcun provvedimento giudiziario da cui rilevare la tipologìa di misura alternativa oggetto di revoca, né dagli atti si desume la fondatezza della prospettazione della parte privata.

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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - BARBARA CALASELICE RAFFAELLO MAGI R.G.N. 12884/2025 TERESA GRIECO SENTENZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; in procedura a trattazione scritta.

1. Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare presentate da XXXXXXXXXXXXXX in riferimento al divieto derivante dalla disposizione di legge di cui all’art.58 quater ord.pen. (revoca di precedente misura alternativa) oltre alla entità della pena superiore a due anni.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXX. Si deduce erronea applicazione di legge. In premessa si evidenzia che il 6 maggio del 2024 vi è stata – effettivamente – una revoca di precedente misura alternativa. Ciò posto si evidenzia che a seguito di concessione di liberazione anticipata la pena da espiare era inferiore a due anni al momento della domanda. Inoltre si evidenzia che la precedente misura oggetto di revoca era rappresentata da un affidamento in prova «terapeutico» ai sensi dell’art.94 del dPR n.309/’90 e pertanto la domanda di nuova misura alternativa non era da dichiararsi inammissibile ma andava valutata nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, in rapporto alla doglianza introdotta in riferimento alla esistenza o meno del divieto – assorbente – ex art. 58 quater ord.pen. . Ed invero se da un lato è esatto sostenere che la revoca dell’affidamento in prova terapeutico (di cui all’art. 94 del dPR n.309/’90) non determina l’effetto ostativo temporaneo di cui all’art.58 quater ord.pen. ( v. Sez. I n. 24425 del 26.03.2023, tv 284634) è altrettanto vero che la difesa non allega alcun provvedimento giudiziario da cui rilevare la tipologìa di misura alternativa oggetto di revoca, né dagli atti si desume la fondatezza della prospettazione della parte privata.

Non essendovi allegazione a sostegno, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE SANTALUCIA