Sentenza — n. 29588/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARITENUTO IN FATTO 2. Con atto del 10 aprile 2025 è stato proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – nell’interesse di Maugeri Salvatore. Con successivo atto del 5 maggio 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso. Vista la regolarità formale dell'atto di rinunzia, va pertanto dichiarato inammissibile l’originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore I
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29588/2025 — snpen · Corte di Cassazione: RITENUTO IN FATTO 2. Con atto del 10 aprile 2025 è stato proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – nell’interesse di Maugeri Salvatore. Con successivo atto del 5 maggio 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso. Vista la regolarità formale dell'atto di rinunzia, va pertanto dichiarato inammissibile l’originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore I
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RITENUTO IN FATTO 2. Con atto del 10 aprile 2025 è stato proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – nell’interesse di Maugeri Salvatore. Con successivo atto del 5 maggio 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista la regolarità formale dell'atto di rinunzia, va pertanto dichiarato inammissibile l’originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore I