Cassation annuls execution order due to lack of investigation into unnotified probation revocation affecting sentence calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled an execution order issued by the Public Prosecutor regarding Davide Largitto's sentence. Largitto argued that a 2022 probation revocation order was never notified to him, meaning he remained under probation restrictions for nearly three years, which should count as time served. The court held that the execution judge failed to exercise the mandatory investigative power under Article 666 of the Criminal Procedure Code to verify these procedural anomalies before calculating the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 comma 5 cod. proc. pen.; Art. 657 cod. proc. pen.: The execution judge must exercise investigative powers to verify procedural anomalies regarding alternative measures, as unnotified revocations affecting liberty restrictions must be considered when calculating the remaining sentence to be served.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
oggia – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da Largitto Davide, tesa ad ottenere la rettifica di un ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero in data 2 gennaio 2025. -appare probabile che una ordinanza di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova – del 14 luglio 2022 – non sia stata notificata al Largitto, con conseguente prosecuzione ‘di fatto’ dell’affidamento dal 14 luglio 2022 al 13 marzo 2025; -tuttavia non essendo stata prodotta documentazione utile a ricostruire cosa sia realmente accaduto dopo il 14 luglio 2022 non può emettersi alcun provvedimento di rettifica dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M., lì dove include come pena da scontare il periodo posteriore alla revoca formale dell’affidamento in prova.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Largitto Davide. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione. La difesa ribadisce che l’ordinanza di revoca della misura alternativa (emessa pacificamente in data 14 luglio 2022 dal Trib. di Sorv. di Bari) non è mai stata notificata al Largitto, il quale ha proseguito – di fatto - la sottoposizione all’affidamento in prova. Detta ordinanza sarebbe stata comunicata al PM del Tribunale di Foggia solo nel gennaio del 2025 (dopo un primo provvedimento, poi revocato, con cui il PM disponeva la prosecuzione dell’affidamento in prova, segno evidente del fatto che l’ordinanza di revoca non era stata mai eseguita).
L’affidamento era stato disposto con provvedimento del 1.12.2020 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso. Ora, secondo la prospettazione difensiva non può non tenersi conto, in rapporto al nuovo decreto di cumulo, della afflittività del periodo trascorso in affidamento, per ben 2 anni e 8 mesi (con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in ore serali e notturne). Tale periodo deve essere ritenuto in termini di pena scontata. Il giudice della esecuzione avrebbe omesso le necessarie verifiche, da operarsi anche ex officio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. A fronte di un principio di prova circa l’esistenza di talune anomalìe procedurali verificatesi nel periodo di sottoposizione alla misura dell’affidamento in prova, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto ricorrere all’esercizio del potere istruttorio di cui all’art.666 comma 5 cod.proc.pen., sì da ottenere certezze sugli aspetti in rito, preliminari ad ogni ulteriore valutazione. Non vi è dubbio, infatti, circa il fatto che l’eventuale prosecuzione – in via di fatto – della misura alternativa, in tesi dipesa da condotta dell’autorità procedente, non è fatto potenzialmente privo di conseguenze circa il quantum di pena detentiva da scontare, posto che :
a) anche nelle ipotesi di esito negativo della prova (come potrebbe essere considerata la vicenda de qua) il Tribunale di Sorveglianza ha il potere-dovere di verificare il quantum di pena da ritenersi scontata ( v. Sez. U. 2002 Martola, secondo cui in caso di valutazione negativa dell'esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento);
b) va comunque rapportata alla situazione di fatto, anche ai sensi dell’art. 657 cod.proc.pen. la eventuale limitazione di libertà sofferta sine titulo ( v. Sez. I n. 36231 del 8.11.2016, dep.2017, rv 271043). L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a