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Sentenza — n. 29526/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls execution order for lack of reasoning on continued offense application due to sentencing disparity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled an execution order because the lower judge failed to explicitly identify the specific crimes and their temporal/spatial context when rejecting a request for continued offense application. The defense argued that a lighter sentence for co-defendants in ordinary trial versus the stricter sentence for the defendant in summary proceedings constituted unjustified disparity. The court ruled that the judge's omission of these critical details prevented a proper verification of the unitary criminal design required by law, necessitating a remand for a new, fully reasoned assessment.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The court must explicitly identify the specific crimes and their spatiotemporal context to verify the unitary criminal design; failure to do so renders the decision unmotivated and requires annulment with remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense application unitary criminal design lack of reasoning sentencing disparity summary proceedings remand for new judgment judicial motivation

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
art. 81 comma secondo cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
In due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv.
Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010
260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv.
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv.
Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019
280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep.
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018
277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv.
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013
275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep.
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013
259481 – 01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv.
Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009
257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv.

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Testo completo

he, ha mezzo del difensore, premesso che l’istanza era stata proposta al fine di ottenere l’applicazione della continuazione e della rideterminazione della pena “per contrasto di giudicati”, ha dedotto i seguenti motivi. 2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa pronuncia con riferimento alla richiesta di rideterminare la pena “per contrasto di giudicati e disparità di trattamento”. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice avrebbe del tutto omesso di decidere e motivare con riferimento alla richiesta di rideterminare la pena, avanzata in considerazione del fatto che la condanna pronunciata all’esito del dibattimento nei confronti degli altri imputati è stata più mite rispetto a quella inflitta al ricorrente il cui processo è stato celebrato con il rito abbreviato.

4. In data 18 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Tommaso Epidendio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e quanto alla richiesta di rideterminare la pena. La doglianza oggetto del primo motivo è fondata nei termini che seguono. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate - a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.

In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria:

a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;

b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;

d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso - come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01;

Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01). La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr.

Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico - come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita - posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.

Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione si riferisce al reato associativo e ai reati fine non è sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del programma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contesto criminale.

Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01;

Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). 2.3. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento è apparente.

Il giudice dell’esecuzione, infatti, omettendo di indicare quali sono i reati ai quali si riferisce la richiesta, quale sia la collocazione spazio-temporale degli stessi e senza conseguentemente avere dato atto e conto di avere proceduto a una valutazione di quanto emerge dalle sentenze di condanna, non ha esposto le ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto per cui non risulta possibile verificare se lo stesso si è conformato o meno ai principi in precedenza indicati. La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Sulmona, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

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