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Sentenza — n. 29525/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison benefit denial due to lack of civil debt payment and insufficient specific evidence of criminal disconnection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Rexhepi against the Perugia Supervision Tribunal's refusal to grant alternative measures. The defendant argued that the tribunal ignored his good conduct and failed to motivate the rejection of his request for semi-liberty, while the prosecution contended the decision was legally sound. The court ruled that the refusal was based on the statutory requirement to prove the impossibility of paying civil debts and the absence of specific, additional evidence proving the defendant is no longer connected to organized crime, which mere good behavior does not satisfy.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.; Art. 3, comma 2, D.L. n. 162/2022: For offenders of first-category crimes, alternative measures require proof of civil debt payment or absolute impossibility thereof, alongside specific evidence of disconnection from criminal organizations distinct from general good conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
alternative measures to detention civil debt payment obligation organized crime disconnection specific additional evidence prison benefit denial supervision tribunal appeal first category crimes

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
Di conseguenza, il nuovo accertamento ha riguardato la sussistenza dei presupposti della nuova disciplina di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, ord.
Art. 3, comma 2, D.L. n. 162 del 2022
Il vaglio del ricorso deve necessariamente muovere dal dato che già con precedente ordinanza del 5.9.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia avesse ritenuto insussistente, nei confronti di Rexhepi, il requisito della collaborazione impossibile previsto dall’art. 3, comma 2, D.L.
L. n. 354 del 1975
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
proposto ricorso il difensore di Rexhepi, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16321 del 10/1/2024, Sinatra, Rv. 286347 - 01

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Testo completo

proposto ricorso il difensore di Rexhepi, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4-bis, 47, 48 e 50 ord. pen, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e, in particolare, omessa motivazione quanto alla domanda subordinata di ammissione alla semilibertà. La motivazione dell'ordinanza è inoltre illogica laddove trascura che al ricorrente non è mai stata contestata l'appartenenza ad organizzazioni criminali e che dalle sentenze non emerge alcun elemento che possa far ritenere che Rexhepi sia in possesso di un patrimonio di conoscenze utili alla giustizia per l'accertamento di fatti ulteriori.

Nell'istruttoria effettuata in occasione della prima istanza, è risultata accertata la mancanza di collegamenti attuali del condannato con la criminalità organizzata, come pure precedenti alla commissione del reato. Invece, il Tribunale di sorveglianza, contraddicendo le risultanze probatorie, ha affermato che Rexhepi potrebbe commettere nuovi reati o avere collegamenti con contesti criminali sulla base della sola latitanza di un correo, non tenendo in considerazione che l’istante abbia dichiarato di non conoscerlo. In secondo luogo, è da stigmatizzare la assoluta mancanza di motivazione circa la richiesta subordinata di ammissione al regime di semilibertà, non potendosi ritenere che la assenza dei requisiti per l'affidamento in prova consenta di ritenere implicito anche il rigetto della richiesta di semilibertà, in quanto misure alternative che si fondano su presupposti differenti.

La difesa aveva evidenziato che il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento corretto, improntato al rispetto, all'educazione e al lavoro, senza mai riportare rilievi disciplinari. In proposito, il Tribunale non dubita della regolare condotta e dei progressi trattamentali nel percorso detentivo del condannato, evidenziando come nella relazione di sintesi emerga che un processo di revisione critica da parte del condannato sia stato avviato, di guisa che è ancora più evidente il vizio di omessa motivazione circa la richiesta subordinata di semilibertà.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 21.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta subordinata della semilibertà, in relazione alla quale risulta del tutto pretermessa la motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il vaglio del ricorso deve necessariamente muovere dal dato che già con precedente ordinanza del 5.9.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia avesse ritenuto insussistente, nei confronti di Rexhepi, il requisito della collaborazione impossibile previsto dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 162 del 2022 per i condannati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Di conseguenza, il nuovo accertamento ha riguardato la sussistenza dei presupposti della nuova disciplina di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., il quale stabilisce che i benefici penitenziari possano essere concessi, anche in assenza di collaborazione, ai condannati che “dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”.

2. In questa prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto con motivazione congrua che il condannato non avesse assolto ai suddetti oneri di allegazione, né con riferimento agli elementi che consentano di escludere il suo collegamento con il contesto nel quale il reato fu commesso ovvero il pericolo del ripristino di tele collegamento, né con riferimento alla dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna. Sotto il primo profilo, l’ordinanza richiama i precedenti del ricorrente e la circostanza che tra il 2020 e il 2023 sia stato più volte controllato in compagnia di pregiudicati; evidenzia, altresì, che Rexhepi ha dichiarato di avere un domicilio, risultato però nella disponibilità di un pregiudicato, il quale peraltro è anche il titolare della ditta presso cui il condannato lavorava prima della detenzione e che, dalle informazioni di polizia, costituisce un ambiente di lavoro problematico ove la possibilità di contatti con altri pregiudicati e con attività delittuose è concreta.

Sotto il secondo profilo, l’ordinanza prende atto che Rexhepi non si è attivato per provvedere al pagamento delle spese processuali, conformandosi, perciò, al principio, già affermato, secondo cui il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno (Sez. 1, n. 16321 del 10/1/2024, Sinatra, Rv. 286347 - 01).

3. Ciò detto, il ricorso avversa questa motivazione in modo generico, sollecitando, per un verso, una mera interpretazione alternativa degli elementi di fatto che il Tribunale di Sorveglianza ha posto a base della sua decisione, e, per l’altro, valorizzando argomenti inconferenti o comunque subordinati al previo accertamento delle condizioni di cui al comma 1-bis dell’art. 4-bis, ord. pen., come la disponibilità di lavoro o di domicilio ovvero l’assenza di richieste risarcitorie. Anche gli elementi, richiamati dal ricorso, della regolare condotta in carcere e della partecipazione critica del detenuto al percorso rieducativo non sono stati trascurati dal Tribunale di Sorveglianza, che tuttavia li ha correttamente giudicati recessivi rispetto al dato testuale dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., secondo cui gli elementi dimostrativi dell’assenza di contatti con la criminalità e del pericolo di un loro ripristino devono essere “specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza”.

Priva di pregio, poi, è da considerarsi anche la censura relativa all’omessa motivazione circa la richiesta subordinata di ammissione al regime di semilibertà, la quale non tiene conto che i presupposti per l’ammissione alle misure alternative previste dal capo VI della L. n. 354 del 1975 – compresa, quindi, la semilibertà – dei condannati per reati di cui all’art. 4-bis sono gli stessi: se, dunque, i requisiti in questione non sono stati ravvisati per la misura alternativa dell’affidamento in prova, mancano evidentemente anche per la semilibertà.

Benché non specificamente esplicitati, i motivi del rigetto della richiesta subordinata debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni esposte dal Tribunale di Sorveglianza per dar conto della soluzione negativa adottata rispetto alla richiesta principale di concessione del beneficio dell’affidamento in prova. In definitiva, pertanto, il ricorso non arriva ad inficiare l’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, che, nel rispetto del dettato dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., ha ritenuto non superabili le preclusioni ostative alla concessione dei benefici previsti dal comma 1 della medesima disposizione di legge.

Ne consegue, dunque, che il ricorso debba essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell