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Sentenza — n. 29522/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for repeated crimes citing lack of criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a criminal conviction, ruling that the defendant's actions constituted a systematic repetition of crimes rather than a single criminal plan. The court found the appellant's psychological defense insufficient to negate the existence of a unified criminal design, noting instead that the acts were driven by transient states of mental distress. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Penal Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. pen.; The court holds that repeated offenses driven by transient psychological distress do not constitute a unified criminal design but rather a systematic pattern of crime lacking anticipatory ideation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal intent repeated offenses psychological defense criminal design systematic repetition appeal dismissal procedural costs

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. pen.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali.
art. 52 D.Lgs. 196/03
Deve disporsi, inoltre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
art. 616 cod. pen
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali.

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Testo completo

bbero espressione di un bisogno psichico operante in un soggetto che tende stabilmente a risolvere i propri problemi commettendo reati. Ma si tratta, con tutta evidenza, di un argomento che svaluta la possibilità di rinvenire un disegno criminoso unitario e appare, al contrario, maggiormente aderente ad una ricostruzione dell’agito del condannato come espressione di una sistematica reiterazione dei reati, animata da contingenti stati di disagio psichico e non sorretta invece da una ideazione e da una rappresentazione anticipate di una serie di fatti delittuosi. Ne consegue, pertanto, che anche il secondo motivo di ricorso è da considerarsi infondato.

3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi, inoltre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLO VALIANTE STEFANO APRILE