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Sentenza — n. 29519/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal due to death of appellant, extinguishing procedural relationship without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29519/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appealed order without remand following the death of the appellant, Vincenzo Orefice, which occurred after the appeal was filed. The appellant argued that the revocation of his pardon was procedurally invalid due to lack of notification, but the court held that the death of a party extinguishes the procedural relationship. Consequently, the court ruled that no further decision on the merits or procedural objections could be made.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: The death of the appellant after the filing of the appeal extinguishes the procedural relationship, rendering the appeal void and precluding any further examination of the merits or procedural defects.

Parole chiave

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death of appellant extinction of procedural relationship nullity of appeal no remand criminal pardon revocation revoca dell'opposizione domanda tardiva di ricusazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Vincenzo Orefice, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt.
Art. 666, cod. proc. pen.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod.
Art. 674, cod. proc. pen.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso lamenta che la revoca del beneficio sia avvenuta senza che a Orefice fosse stato notificato l’avviso dell’udienza, notificato a mezzo pec al solo difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art.
Art. 676, cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022, Raita
Di conseguenza, la morte del condannato, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022, Raita, Rv.
Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, Pettrone
Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022, Regazzoni
2021, Pettrone, non massimata), trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022, Regazzoni, Rv.
Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti
Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv.
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi, Rv.
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Testo completo

ato la seguente sul ricorso proposto da OREFICE Vincenzo, nato a Casavatore il 30.7.1947 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell’11.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, previa riqualificazione del ricorso in opposizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 11.2.2025, il Tribunale di Napoli ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a Vincenzo Orefice con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.9.2007, per effetto della commissione di un nuovo reato nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Vincenzo Orefice, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 666, 674, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen. Il ricorso lamenta che la revoca del beneficio sia avvenuta senza che a Orefice fosse stato notificato l’avviso dell’udienza, notificato a mezzo pec al solo difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine generale e a carattere assoluto.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va premesso che in data 14.5.2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso il certificato di morte – rilasciato dal Comune di Napoli – di Vincenzo Orefice, deceduto in data 28.4.2025. Di conseguenza, la morte del condannato, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022, Raita, Rv. 283324 – 01; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, Pettrone, non massimata), trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022, Regazzoni, Rv. 283206 – 01;

Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384 – 01). La morte del condannato ha fatto venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di esecuzione e, dunque, anche la decisione sulla questione strumentale alla definizione della regiudicanda principale resta interdetta, presupponendo la decisione del gravame l'esistenza del soggetto che l'ha proposto e che ad esso è interessato (cfr. Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi, Rv. 217245 – 01). P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, per morte del ricorr