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Sentenza — n. 29518/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against expulsion order, ruling it precludes alternative detention measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29518/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Bledar Dushkaj against a surveillance magistrate's order expelling him from Italy. Dushkaj argued that his pending request for alternative detention and his sister's residence in Italy should prevent his expulsion. The court ruled that once an expulsion order is issued, it legally precludes the application of other alternative detention measures to reduce prison overcrowding. Furthermore, the court found that Dushkaj's lack of prior residence in Italy and his extradition from Albania meant he was not socially integrated, negating his claim of family ties requiring his stay.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The issuance of an expulsion order constitutes a preclusion to the evaluation of requests for other alternative detention measures, as the law aims to remove non-reintegrable individuals from the prison circuit.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion order alternative detention prison overcrowding family reunification social integration surveillance magistrate preclusion principle

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
Quanto al primo motivo, evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Bledar DUSHKAJ, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spe
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spe

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20949 del 7/5/2008, Mani
Sez. 1, n. 33153 del 15/5/2019, Curri
(Sez. 1, n. 33153 del 15/5/2019, Curri, Rv.
Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019, Kouadio
Sez. 7, n. 14153/25
In ultima analisi, va rilevato che è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che aveva rigettato l'istanza di misure alternative (Sez. 7, n. 14153/25), sicché la doglianza è comunque infondata.

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Testo completo

e sia stato evidenziato che Dushkaj avesse presentato richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e osserva che, tuttavia, la misura alternativa non può essere più concessa una volta che sia stata disposta l’espulsione, anche perché prevista per ridurre l’affollamento carcerario. Di conseguenza, il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo è stato confermato.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Bledar DUSHKAJ, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso evidenzia, in primo luogo, che avverso l’ordinanza di rigetto della misura di affidamento in prova al servizio sociale è stata proposta impugnazione in sede di legittimità e che, quindi, non si può escludere che al detenuto venga concesso il beneficio. In secondo luogo, si invoca il diritto del detenuto di chiedere la revoca dell’espulsione per motivi personali, in ossequio al diritto fondamentale di ricongiungimento familiare: la circostanza che la sorella sia residente e viva nel territorio italiano depone a favore della possibilità per Dushkaj di rimanere in Italia ed espiarvi eventualmente la pena con una misura alternativa alla detenzione.

In ultimo, il ricorso lamenta che sia stata confusa l’espulsione-sanzione amministrativa con l’espulsione-misura alternativa alla detenzione. Se l’ordinanza avesse preso in considerazione la seconda, avrebbe ravvisato concretamente la possibilità di revocare l’espulsione e di attendere la decisione della Corte di cassazione sul rigetto della richiesta di misura alternativa.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 28.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce una preclusione alla valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario. Quanto al secondo motivo, evidenzia che la mera disponibilità della sorella del condannato ad ospitarlo non è significativa del concreto inserimento sociale in Italia del ricorrente, il quale del resto non era in precedenza convivente della sorella stessa ed è stato arrestato a seguito di estradizione dall’Albania.

4. In data 9.5.2025, infine, il difensore di Dushkaj ha trasmesso in cancelleria una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Quanto alla doglianza relativa alla circostanza che dopo il decreto di espulsione Dushkaj aveva presentato richiesta di misura alternativa e che era ancora pendente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta stessa, l’ordinanza impugnata ha opportunamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce una preclusione alla valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36082 del 25/9/2020, Zeqiri, Rv. 280208 - 01;

Sez. 1, n. 15887 del 14/12/2018, dep. 2019, Singh, non massimata). In questo senso depone il carattere obbligatorio dell'espulsione del condannato ristretto in carcere, essendo logicamente e giuridicamente inconcepibile la sovrapposizione di una misura alternativa discrezionalmente applicabile ad una misura, anch'essa alternativa alla detenzione, di cui sia prevista l'obbligatorietà (Sez. 1, n. 20949 del 7/5/2008, Mani, Rv. 240130 – 01). Di conseguenza, la pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego della richiesta di misura alternativa non è ostativa all'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (Sez. 1, n. 33153 del 15/5/2019, Curri, Rv. 276495 - 01).

Se, quindi, non è già applicata una misura alternativa di tipo extracarcerario che comporti la fuoriuscita del condannato dal circuito carcerario, l'espulsione ex art. 16 d. lgs. n. 286 del 1998 conserva interamente la sua finalità, che è quella di ridurre la popolazione carceraria, e deve essere disposta. La legge persegue l'obiettivo facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario, e siano subito reimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi e non già avviati a percorsi proficui di risocializzazione (Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019, dep. 2020, Kouadio, n. 278065 – 01, in motivazione).

In ultima analisi, va rilevato che è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che aveva rigettato l'istanza di misure alternative (Sez. 7, n. 14153/25), sicché la doglianza è comunque infondata.

2. Quanto alla doglianza attinente alla presunta violazione del diritto al ricongiungimento familiare, l’ordinanza impugnata opera adeguato riferimento al fatto che Dushkaj è stato estradato dall’Albania ai fini dell’espiazione della pena in Italia. La circostanza che una sua sorella viva stabilmente in Italia, pertanto, non vale in alcun modo a dimostrare che il ricorrente sia radicato nel nostro Paese e che la sua espulsione possa pregiudicare il mantenimento dei rapporti con la sua familiare. Il rapporto dell’espulso con i propri congiunti deve pur sempre essere valutato secondo indici di apprezzabilità esterna.

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza su questo punto è adeguata perché ha tenuto conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato. Dushkaj viveva stabilmente in Albania prima di essere estradato, sicché nessun indice di un suo effettivo, e soprattutto regolare, inserimento sociale in Italia, o di un legame con la sorella che trovasse specifica concretizzazione nella sua permanenza in Italia, è disponibile e vale a contrastare la ragionevole e nient’affatto illogica conclusione secondo cui il ricorrente non era radicato nel mostro Paese.

Di conseguenza, in nessun modo può ritenersi che la sua espulsione costituisca un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della sua vita familiare, tenuto conto del limitato livello di integrazione nel consorzio sociale e, correlativamente, del fatto che non sussistano effettive esigenze di salvaguardia delle relazioni private e familiari dell'interessato in Italia.

3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spe