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Sentenza — n. 29470/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conditional release denial due to tribunal's error in calculating the start date of home detention eligibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome Supervision Tribunal's order denying Ciro Savino's conditional release. The tribunal incorrectly identified the start date of Savino's home detention as 2023, whereas he had been admitted in late 2016. This factual error prevented the court from properly evaluating his long-term reliability and positive collaborative history.

Regesto Legislator

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Art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8: The requirement of 'repentance' for conditional release cannot be presumed solely from collaboration but requires specific positive evidence of its actual existence.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional release home detention collaborator of justice factual error reliability assessment

Disposizioni normative citate

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Art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991 n. 82
La decisione del Tribunale, ferma restando la esattezza del principio di diritto espresso (per cui il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 43256 del 22/05/2018, Rv. 274517
per tutte Sez. 1 n. 43256 del 22/05/2018, Rv. 274517), muove da una ricognizione errata della condizione trattamentale del Savino.

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Testo completo

Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza introdotta da Ciro Savino (collaboratore di giustizia), tesa ad ottenere l’ammissione alla liberazione condizionale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Ciro Savino. Il ricorso è affidato a due motivi con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. In sintesi, la difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale ha in primis errato nella individuazione del dies a quo della ammissione al beneficio della detenzione domiciliare. Savino è sottoposto a detto trattamento dal 2016 ed ha pertanto dato prova di particolare affidabilità. Inoltre, si evidenzia che il Tribunale ha del tutto omesso di valutare gli aspetti altamente positivi correlati al percorso collaborativo, iniziato nel 2010, di cui si rievocano gli aspetti di maggior rilievo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La decisione del Tribunale, ferma restando la esattezza del principio di diritto espresso (per cui il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza: v. per tutte Sez. 1 n. 43256 del 22/05/2018, Rv. 274517), muove da una ricognizione errata della condizione trattamentale del Savino.

Costui, da collaboratore di giustizia, è stato ammesso alla detenzione domiciliare già sul finire del 2016 (lì dove il Tribunale indica la data del 2023) e pertanto ha dato concreta dimostrazione di affidabilità, in un lungo arco temporale. Si tratta di un aspetto non irrilevante nella economia complessiva della decisione, con un errore percettivo che finisce per alterare le coordinate e gli ambiti della valutazione giurisdizionale. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

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