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Sentenza — n. 29431/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal suspending execution for aggravated crimes where mitigating factors were deemed equivalent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maria Paola Megale's appeal against an order to execute a criminal sentence. The defendant argued that a mitigating circumstance deemed equivalent to an aggravating one should override the statutory bar on suspension. The court held that the judgment of equivalence applies only to sentencing, not to the factual classification of the crime, leaving the offense within the list of non-suspendable aggravated crimes.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis ord. pen.; Art. 656 cod. proc. pen.: A conviction for an aggravated crime listed in Art. 4-bis ord. pen. bars suspension of execution even if the court equates mitigating circumstances to the aggravating ones, as the comparison affects only the penalty, not the typifying elements of the conduct.

Parole chiave

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suspension of execution aggravated crime equivalence of circumstances order of execution criminal procedure law

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis ord. pen.
20796 del 12.4.2019, rv 276312, per cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord.
Art. 656 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Art. 659 comma 9 cod. proc. pen.
– cui compie rinvio l’art. 659 comma 9 in chiave di ostatività – salva l’ipotesi in cui la circostanza aggravante (da cui dipende detta condizione) sia stata esclusa in fatto, ipotesi che nel caso in esame non risulta.
Art. 628 comma 3 cod. pen.
Art. 629 comma 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 20796 del 12.4.2019, rv 276312
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento – del tutto condivisibile – espresso, tra le altre, da Sez. I n. 20796 del 12.4.2019, rv 276312, per cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art.

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Testo completo

ello di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da Megale Maria Paola, tesa ad ottenere la sospensione di un ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero. Il Giudice della esecuzione rappresenta, di contro, che i reati oggetto di giudizio definitivo – art.628 comma 3 e 629 comma 2 cod.pen. – rientrano nella elencazione di cui all’art.4 bis ord.pen. e, pertanto, sono da ritenersi ostativi alla invocata sospensione, ai sensi dell’art.656 comma 1 lett.

a) cod.proc.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Megale Maria Paola. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa della ricorrente la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto, pur prospettato, che la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art.628 cod.pen. è stata ritenuta equivalente, in sede di cognizione, alla attenuante del risarcimento del danno. Da ciò sarebbe derivato – in tesi difensiva – il superamento della ostatività, con doverosa sospensione dell’ordine di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento – del tutto condivisibile – espresso, tra le altre, da Sez. I n. 20796 del 12.4.2019, rv 276312, per cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

Ciò perché il reato giudicato resta ‘incluso’ nell’elenco di cui all’art.4bis ord.pen. – cui compie rinvio l’art. 659 comma 9 in chiave di ostatività – salva l’ipotesi in cui la circostanza aggravante (da cui dipende detta condizione) sia stata esclusa in fatto, ipotesi che nel caso in esame non risulta. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos