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Sentenza — n. 29428/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; applicant previously participated in proceedings and cannot now challenge title formation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29428/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Ragosta's appeal inadmissible due to its generic nature and failure to address the specific reasoning of the lower court. Ragosta argued that the execution judge erred by reclassifying his request from restitution to challenging the title's formation under Article 670 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since Ragosta participated in the original proceedings and the judgment became final, he lacks standing to now contest the title's formation, rendering his appeal legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A party who participated in the original proceedings and accepted the final judgment cannot later challenge the formation of the enforceable title in an execution incident, as such claims were properly raised via cassation; appeals failing to address the specific ratio decidendi are inadmissible for genericity.

Parole chiave

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execution incident title formation final judgment standing to sue generic appeal criminal procedure code legal standing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 670 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

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Testo completo

llo di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da Ragosta Luigi, cosi come la stessa è stata precisata nel verbale del 23 maggio 2024.

2. Ciò posto, trattandosi, il Ragosta, di soggetto che ha preso parte al giudizio (conclusosi con sentenza di prescrizione + confisca) la Corte di Appello evidenzia che non vi è legittimazione posteriore al giudicato a dedurre vizi della statuizione di confisca, che poteva essere impugnata con il ricorso per cassazione. Né la domanda originaria, ritenuta domanda di restituzione in termini, potrebbe trovare accoglimento in virtù del fatto che la sentenza di secondo grado era stata in ogni caso notificata presso il difensore di fiducia.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Ragosta Luigi. Si deduce, con unico motivo, nullità della decisione. Secondo la difesa l’originaria istanza era tesa a dedurre la illegittima formazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art.670 cod.proc.pen., in ragione della modalità con cui era stata notificata la sentenza (predibattimentale) con cui la Corte di Appello aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione. Il giudice della esecuzione non avrebbe potuto riqualificare la domanda in quella di restituzione nel termine e, pertanto, avrebbe dovuto – sia pure limitatamente alla confisca – valutare la deduzione di illegittima formazione del titolo esecutivo, così come prospettata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e omesso confronto con la ratio decidendi espressa nella decisione impugnata.

2. Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che la domanda iniziale – introduttiva dell’incidente di esecuzione – è stata ‘ridotta’ ai soli motivi inerenti la confisca, come da verbale di udienza tenutasi in data 23 maggio 2024, rievocato sopra. Ciò posto la Corte di Appello ha affermato – seguendo un robusto indirizzo nomofilattico - che i motivi inerenti la confisca non erano valutabili perché il Ragosta non è soggetto terzo (estraneo al procedimento che ha generato il titolo esecutivo) ma soggetto che ha preso parte al procedimento, approdato al giudicato.

Il ricorrente non dirige le critiche a tale parte della decisione ma torna a riproporre il tema ‘originario’ coltivato con la domanda, ossia la mancata formazione del titolo esecutivo. In ciò tuttavia non spiega perché, al di là del passaggio espressivo sulla restituzione in termini, la rinunzia di cui al verbale di udienza del 23 maggio 2024 non avrebbe privato di efficacia la deduzione espressa nella domanda in riferimento all’art.670 cod.proc.pen.. Da ciò deriva la genericità del ricorso e la sua inammissibilità, ferma restando la possibile riproposizione di istanze innanzi al giudice della esecuzione tese ad ottenere l’accertamento della mancata formazione del titolo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas