Italian Supreme Court annuls parole order for lack of motivation regarding psychiatric home detention conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Lecce Supervision Magistrate's order denying therapeutic treatment authorization. The applicant argued that the new cumulative sentence did not alter their 2024 psychiatric home detention status, making the lack of ASL access impossible. The court found the original order merely apparent because it failed to recognize the unchanged legal condition of the detainee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ter comma 1 ter ord.pen.; The parole order is void if it fails to recognize that a cumulative sentence has not modified the detainee's existing legal status of home detention for psychiatric reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - VINCENZO SIANI RAFFAELLO MAGI R.G.N. 14052/2025 MARCO MARIA MONACO SENTENZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; in procedura a trattazione scritta.
1. Con ordinanza emessa in data 24 marzo 2025 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda introdotta da XXXXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla prosecuzione del trattamento terapeutico presso la Comunità Riabilitativa Psichiatrica ‘don Tonino Bello’ di Brindisi.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e rappresenta che il nuovo provvedimento di cumulo, pur comportando un residuo pena superiore a venti anni di reclusione non ha modificato la condizione del Valente che sin dal 2024 è in detenzione domiciliare ‘in deroga’ per patologìa psichica (art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.). La mancanza delle autorizzazioni a recarsi presso la ASL o negli altri luoghi indicati, sinora sempre accordate, rende impossibile la prosecuzione del programma riabilitativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Per quanto è possibile comprendere dallo scarno testo del provvedimento, pare che il Magistrato di Sorveglianza non abbia colto la reale condizione del XXXXXXX, sottoposto ad una forma di particolare detenzione domiciliare per malattia psichica, derivante dal noto intevento della Corte Costizionale del 2019. Il provvedimento, dunque, è solo apparentemente motivato, posto che il decreto di cumulo emesso nel mese di marzo 2025 non ha modificato detta condizione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI MONICA BONI