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Sentenza — n. 29426/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding unconstitutional sentences.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to specify which sentences were affected by the constitutional ruling. While the petitioner argued that certain convictions under D.Lgs 159/2011 should be revoked, the lower court determined these specific convictions were not actually impacted by the unconstitutionality declaration. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to be considered valid.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 1 e 2 D.Lgs. 159/2011; Art. 673 cod. proc. pen.: An appeal for revocation of sentences is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically identify which convictions are affected by the constitutional ruling and how they impact the final sentence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity revocation of sentences constitutional ruling generic grounds

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 comma 1 e 2 D.Lgs. 159/2011
e non in quello dell’art. 75 D.Lgs 159/2011, il cui art.
Art. 673 cod. proc. pen.
art. 495 cod.pen
Secondo il Tribunale , infatti, la condotta tenuta da Morabito aveva una sua rilevanza penale nel perimetro dell’art. 495 cod.pen.
art. 75 D.Lgs. 159/2011
Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo larevoca delle condanne per i reati di cui all’art. 75 D.Lgs. 159/2011 in ragione della declaratoria di incostituzionalità della norma.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru'
(Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv.

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Testo completo

ITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di sorveglianza di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 23 marzo 2925 rigettava l’istanza di revoca della sentenza di condanna di MorabitoGiovanni per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen . emessa dal Tribunale di Roma il 10 marzo 223, definitiva il 9 settembre 2023. Secondo il Tribunale , infatti, la condotta tenuta da Morabito aveva una sua rilevanza penale nel perimetro dell’art. 495 cod.pen. e non in quello dell’art. 75 D.Lgs 159/2011, il cui art. 1 lett. a) è stato attinto dalla pronuncia di incostituzionalità n. 24/2019. Infatti, il Morabito non avrebbe solo violato la regola di non essere dedito a traffici delittuosi, ma ha violato una specifica disposizione normativa, l’art. 495 cod. pen., appunto, commettendo un reato. Circa, poi, le ulteriori condanne per il reato di cui all’art. 75 D.Lgs159/2011 affermava che non erano state attinte dalla declaratoria di incostituzionalità.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo di doglianza. 2.1 Con tale motivo lamenta la violazione degli artt. 75 comma 1 e 2 D.Lgs. 159/2011 e 673 cod. proc. pen. Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo larevoca delle condanne per i reati di cui all’art. 75 D.Lgs. 159/2011 in ragione della declaratoria di incostituzionalità della norma. Il giudice dell’esecuzione, per contro, avrebbe valutato solo la sentenza di cui all’art. 495 codpen e non le ulteriori, che erano l’effettivo oggetto della pronuncia.

3. Il sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 230751 - La doglianza svolta dal ricorrente è del tutto generica e priva di specificità, infatti si limita ad indicare le sentenze di cui ai punti 21 e segg. del casellario, inquanto afferenti alla categoria di pericolosità attintadalla pronuncia della Corte Cost. 24/2019 senza neppure indicarne gli estremi.

Per contro,l’impugnato provvedimento afferma c he la pronuncia oggetto dell’istanza di revoca nonavrebbe colpito le condotte imputate al ricorrente; a fronte di tale affermazione sarebbe stato onere del medesimo di indicare puntualmente e specificamente, anche al fine della autosufficienza del ricorso, quali condanne sarebbero venute meno e come avrebbero inciso sulla condanna di cui all’oggetto; il Tribunale di Roma ha poi sottolineato come le ulteriori condanne per il reato di cui all’art. 75 d.lgs 159/2011 non sarebbero state attinte dalla declaratoria di incostituzionalità.

A fronte di tali recise asserzioni contenute nell’impugnato provvedimento sarebbe stato onore del ricorrente contrapporre argomentazione specifiche e direttamente attingenti le motivazioni, in maniera da confutarle; al contrario nel ricorso viene citata la pronuncia della Corte Costituzionale ma non indicate le pronunce da revocare ovvero le ragioni specifiche della revoca.

3. Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa