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Sentenza — n. 29422/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation supervision order modifying driving restrictions as it does not limit personal freedom.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that a supervision officer's order modifying probationary driving restrictions does not constitute a limitation of personal freedom. The appellant argued the decision violated statutory requirements for written reasoning, but the court held that such administrative adjustments merely alter execution methods without restricting liberty. Consequently, the appeal was rejected under Article 111 of the Constitution, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 8, ord. pen.; Art. 111, comma 7, Cost.: A supervision officer's decision modifying probationary driving restrictions is not subject to cassation appeal as it does not limit personal freedom but merely adjusts execution methods.

Parole chiave

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probation supervision order driving restrictions modification personal freedom limitation cassation appeal inadmissibility execution method adjustment guida senza autorizzazione esame d'idoneità alla guida corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 8, ord. pen.
L’art. 47, comma 8, ord. pen. dispone che "nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza" (nel medesimo senso per un caso specifico anche l’art.
Art. 97, comma 8, d.P.R. 230 del 2000
dispone che "nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza" (nel medesimo senso per un caso specifico anche l’art. 97, comma 8, d.P.R.
Art. 111, comma 7, Cost.
La conclusione che il provvedimento impugnato non attiene alla libertà personale dell’affidato esclude che nei confronti dello stesso sia proponibile il ricorso per cessazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost. e, pertanto, impone di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.
Art. 69, comma 7, ord. pen.
230 del 2000 che si riferisce alla richiesta di eseguire la misura in luogo diverso da quello nel quale è stata disposta- provvede quindi ai sensi dell’art. 69, comma 7, ord. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione
234147 – 01; per una compiuta analisi sul punto cfr.Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv.
Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, Mirabella
Sez. 1, n. 4606 del 1/12/2009, Alfano
Sez. 1, Sentenza n. 52134 del 07/11/2019, Z.
Sez. 1, Sentenza n. 1944 del 11/12/2024, Alia
Sez. 1, Sentenza n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino
Sez. 1, Sentenza n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino, n.m., e, anche, da ultimo, con riferimento alla richiesta di proseguire l’esecuzione dell’intera misura dell’affidamento in prova in altro stato, così Sez.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 1818/2025 PAOLA MASI CC - 22/05/2025 BARBARA CALASELICE R.G.N. 11484/2025 EVA TOSCANI MARCO MARIA MONACO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Romano Giuseppe nato ad Altamura il 29/11/1994 avverso l'ordinanza del 24/02/2025 del Magistrato di Sorveglianza di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni dell’avv. Luigi Verardi che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di Sorveglianza di Bari, con decreto del 24 febbraio 2025, ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di Giuseppe Romano di modificare le prescrizioni imposte con l’affidamento in prova al servizio sociale autorizzandolo a guidare la propria auto nel tragitto casa lavoro e a condurre il mezzo aziendale durante gli orari di lavoro limitatamente al territorio di Puglia e Basilicata.

2. Avverso il provvedimento ha presentato reclamo l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 69, comma 7, ord. pen. in quanto, a fronte della previsione per cui il magistrato di sorveglianza è tenuto a provvedere con decreto motivato, il provvedimento impugnato, contenuto nella dizione “V si rigetta”, non illustra le ragioni del diniego dell’istanza, che pure era adeguatamente e congruamente motivata.

3. In data 5 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Ferdinando Lignola chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. In data 15 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l’avv. Luigi Verardi insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 69, comma 7, ord. pen. con riferimento al provvedimento con CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29422/2025 Roma, lì, 11/08/2025 il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta del ricorrente, affidato ai servizi sociali, di essere autorizzato a guidare nel tragitto casa lavoro e nel corso dell’attività lavorativa. L’impugnazione, proposta come reclamo e trasmessa per la decisione a questa Corte dal Tribunale di Sorveglianza di Bari, è inammissibile. 2.1.

L’art. 47, comma 8, ord. pen. dispone che "nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza" (nel medesimo senso per un caso specifico anche l’art. 97, comma 8, d.P.R. 230 del 2000: “Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale”). Il magistrato di sorveglianza -oltre alla specifica ipotesi prevista dall’art. 97, comma 7, del regolamento di esecuzione, d.P.R. n. 230 del 2000 che si riferisce alla richiesta di eseguire la misura in luogo diverso da quello nel quale è stata disposta- provvede quindi ai sensi dell’art. 69, comma 7, ord. pen.

Il procedimento relativo al reclamo, pertanto, non rientrando tale ipotesi in quelle di cui all’art. 69, comma 6, ord. pen. non è regolato dall’art. 35-bis ord. pen. e allo stesso non si applicano gli 666 e 678 cod. proc. pen. Avverso il provvedimento, di conseguenza, non può essere proposto reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza, così come, d’altro canto, risulta anche dall’art. 70 ord. pen. che, prevedendo le funzioni e i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, stabilisce al secondo comma che il Tribunale decide in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 69, comma 4, ord. pen.

Sotto altro profilo, inoltre, si deve ribadire che a fronte dell’abrogazione dell’art. l'art. 71- ter non esiste un potere generale di impugnazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza nella materia in esame in quanto il potere di modifica delle prescrizioni dell'affidamento in prova non è previsto dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., né questo trova la sua fonte negli art. 47, comma 8, e 69, comma 7, ord, pen. perché nessuna di queste norme prevede un potere di ricorso per cassazione contro le decisioni del magistrato di sorveglianza (Sez.

U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01; per una compiuta analisi sul punto cfr.Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 – 01). In assenza di una specifica previsione normativa, in conclusione, il principio di tassatività delle impugnazioni impone di ritenere che la decisione assunta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69, comma 7, non sia impugnabile, tanto che nella giurisprudenza di legittimità non si rinvengono precedenti circa la impugnabilità del provvedimento che decide sulla istanza di modifica delle prescrizioni dell'affidamento in prova, emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 47, comma 8, ord. pen. (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 – 01;

Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella, Rv. 285853, in motivazione; Sez. 1, n. 4606 del 1/12/2009, dep. 2010, Alfano, n.m.). 2.2. Il diritto di ricorrere per cassazione nella materia in esame, invero, potrebbe essere ricavato dalla norma generale dell'art. 111, comma 7, Cost., secondo cui "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge". La praticabilità di tale ipotesi, però, presuppone che il provvedimento si riferisca a una limitazione effettiva della libertà e non a una mera modalità di esecuzione della misura disposta (in questo senso il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo alla detenzione domiciliare, così Sez. 1, Sentenza n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884; in senso conforme di recente Sez. 1, Sentenza n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, n.m.;

Sez. 1, Sentenza n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino, n.m., e, anche, da ultimo, con riferimento alla richiesta di proseguire l’esecuzione dell’intera misura dell’affidamento in prova in altro stato, così Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 – 01). 2.3. Nel caso in esame, in cui la richiesta di modifica delle prescrizioni dell'affidamento in prova attiene alla possibilità di guidare la propria autovettura per recarsi al lavoro e di condurre il mezzo aziendale durante l’orario di lavoro, il provvedimento del magistrato di sorveglianza non attiene alla libertà personale del condannato.

La modifica richiesta, infatti, si riferisce a una mera modalità esecutiva del trattamento del soggetto sottoposto a misura alternativa che, non comportando una limitazione della libertà, sia anche solo di movimento, non incide in modo sostanziale sullo status libertatis dell'interessato. 2.4. La conclusione che il provvedimento impugnato non attiene alla libertà personale dell’affidato esclude che nei confronti dello stesso sia proponibile il ricorso per cessazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost. e, pertanto, impone di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE SANTALUCIA