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Sentenza — n. 28887/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against mafia conviction, rejecting evidence mixing and judge incompatibility claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by the defendants against their second-instance conviction for mafia association. The appellants argued that the trial court improperly mixed evidence from different procedural regimes and that the judges were incompatible due to prior involvement in related proceedings. The court held that such procedural irregularities do not constitute grounds for nullity or judge incompatibility under Italian criminal procedure law, as the distinct evidentiary rules were properly observed during the joint hearing.

Regesto Legislator

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Art. 34 c.p.p.; Art. 178 c.p.p.: The mixing of evidentiary regimes from ordinary and summary proceedings does not constitute a ground for nullity or judge incompatibility, provided the distinct rules of proof are strictly observed at the time of decision.

Parole chiave

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mafia association conviction evidence mixing admissibility judge incompatibility nullity summary vs ordinary trial procedural nullity grounds favoreggiamento correità complicità

Disposizioni normative citate

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Art. 34 c.p.p.
Art. 178, lett. a) c.p.p.
Art. 37, comma primo, lett. a) c.p.p.
non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett.
art. 416 bis cod. pen
Secondo i giudici di appello, la riportata condanna nel 1989 per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.
art. 34 cod. proc. pen
art. 416-bis c.p
La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, per la cui integrazione è sufficiente la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non anche l'effettiva utilizzazione delle stesse (Cass.
art. 59 c.p
5400), ha natura oggettiva ed è senz'altro applicabile, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, anche a carico del concorrente esterno che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa.
art. 34 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018
(Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv.
Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999
273852; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, Rv.
Sez. 2, n. 49953 del 26/10/2023
(Sez. 2, n. 49953 del 26/10/2023, De, Rv.
Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023
Non debbono, invece, essere liquidate spese alle ulteriori parti civili che non hanno partecipato all’udienza, poichè, secondo un insegnamento più volte ribadito per il giudizio di appello ( ex multis Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv.
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Testo completo

i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Gli imputati erano altresì condannati alla rifusione in favore delle parti civili Comune di Villa San Giovanni, FAI “Federazione Antiracket e Antiusura Italiana” ed ANCE di Reggio Calabria delle spese di costituzione e difesa liquidate in euro 1200 per ciascuna parte civile. A Trapani Bruno era contestato, nel capo di imputazione, il ruolo di dirigente della articolazione della ‘ndrangheta operante sul territorio di Archi in qualità di consigliere del cognato Saraceno Salvatore e, dopo la carcerazione di quest’ultimo, di suo sostituto e coordinatore delle attività criminose riferibili a tale organizzazione territoriale.

A Trapani Giovanni era contestato il ruolo di partecipe nella medesima associazione, in affiancamento al fratello. La sentenza di appello faceva ampio rimando - per la ricostruzione storica dei fatti - alla sentenza di primo grado, richiamando la seconda guerra di mafia della ‘ndrangheta reggina nel territorio di Gallico ove si erano contesi il potere due gruppi criminali, uno capeggiato da Paolo Iannò e l’altro riconducibile alla cosca Saraceno-Fontana, di cui Salvatore Saraceno, cognato dei fratelli Trapani, era accertato essere stato partecipecon le sentenze definitive pronunciate nel processo Olimpia 1 e Olimpia 2: nell'ambito di quest'ultimo Saraceno era stato anche riconosciuto quale vertice della cosca e, sulla scorta delle propalazioni del collaboratore Liuzzo, si era accertato che Trapani Giovanni e Bruno avevano svolto mansioni di responsabili dell’arsenale e di gestori delle attività delittuose della cosca.

Veniva evidenziato che Trapani Bruno aveva riportato due condanne passate in giudicato per associazione mafiosa nei processi a carico di Albanese Mario ed altri e nel processo denominato Santa Barbara e che Trapani Giovanni aveva riportato una condanna per associazione mafiosa nel medesimo processo Albanese Mario e altra per tentata estorsione; entrambi erano stati attinti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In ragione di quanto emerso nei procedimenti Fata Morgana e Gotha, le sentenze di merito affermavano che vi era stata una forte infiltrazione mafiosa nel settore edile imprenditoriale, in particolare, appunto, nei lavori del centro commerciale “La perla dello stretto”, ai quali aveva partecipato anche l'impresa di Salvatore Saraceno,nella cui gestione erano stati coinvolti i cognati Trapani dopo la sua carcerazione, in quanto tutte le imprese succedutesi nella ristrutturazione e manutenzione del predetto complesso erano risultate collegate alla criminalità organizzata reggina.

In particolare, secondo i giudici di merito, il deus ex machina della gestione dei lavori era l’avv. Paolo Romeo che era l’arbitro degli interessi della ‘ndragheta nel settore dei lavori edili presso il detto centro commerciale. Non solo lo svolgimento dei lavori edili, ma anche l’assunzione delle maestranze e la gestione delle attività commerciali erano veicolati e gestiti secondo logiche di clientelismo ndranghetistico; vi erano stati anche episodi di danneggiamento in danno di un imprenditore che aveva deciso di rifornirsi di materiale da un non affiliato.

Oltre alle attività di intercettazione, il perdurare della intraneità degli imputati alla organizzazione criminosa, anche in epoca successiva a quella coperta dalle sentenze definitive derivava, secondo i giudici di merito, da una pluralità di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute affidabili e convergenti, idonee a fondare il giudizio di responsabilità a carico degli imputati. In particolare, Mario Chindemi li aveva indacati come soggetti che avevano garantito a Franco Rodà "una prosecuzione su Gallico" ossia di continuare ad operare nel predetto quartiere e confermava la natura mafiosa degli accordi per l’esecuzione dei lavori all’interno del detto centro commerciale; anche Giuseppe Liuzzo aveva riferito della contiguità dei Trapani con Saraceno e dell’intervento di natura mafiosa di costoro nei lavori edili del centro.

Il collaboratore Roberto Moio aveva collocato entrambi i Trapani nella frazione della ndrangheta, facente capo ai Condello ed analogamente Maurizio Pasquale De Carlo li aveva individuati come soggetti intranei alla cosca di Archi e molto attivi nel settore edile, nel quale avevano potuto operare grazie alla protezione criminale, derivante dalla loro appartenenza al sodalizio. La Corte di appello riteneva che dal compendio probatorio, costituito dalle propalazioni dei collaboratori e dai dati emersi dall'attività di intercettazione, fosse emersa prova del perdurare della intraneità e dell’affiliazione dei Trapani alla cosca 2.1 Avverso detta sentenza gli imputati propongono ricorso affidandosi ai due difensori di fiducia. 2.2 Il ricorso redatto dall’avv.

Genovese è articolato su un ampio motivo con cui si lamenta violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli art. 187, 192, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. La difesa rileva che l’impugnata sentenza non è stata ingrado di dimostrare con tranquillante certezza che gli imputati avessero programmato delitti ovvero avessero agito al fine di realizzareil programma criminoso della consorteria. Nessuno dei giudici di merito- infatti- sarebbe stato in grado di individuare in capo agli imputati la realizzazione di condotte tali da dimostrare la loro aderenza alla ndrangheta, e ciò non solo sotto il profilo della carenza di proiezione esterna, ma anche di percezione da parte dei terzi della appartenenza e, dunque, della vessatorietà e intimidazione promanante da tali condotte.

E ciò soprattutto sotto il profilo della perdurante permanenza degli imputati all’interno di quellaconsorteria criminosa per l’appartenenza alla quale erano già stati condannati in passato. Secondo i giudici di appello, la riportata condanna nel 1989 per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. costituirebbe un elemento di prova della loro perdurante appartenenza alla medesima organizzazione criminale, pur in difetto di tangibili condotte che lo dimostrino; non è stato però considerato che i due imputati erano stati giudicati successivamente a tale condanna e prosciolti per violazione del divieto di bis in idem.

Nemmeno la ricostruzione storica dei rapporti di forza fra le differenti aggregazioni criminali sul territorio di Gallico avrebbe dimostrato la permanenza dei ricorrenti in ambito associativo. Ulteriore aspetto contestato è il rilievo probatorio dato alla condanna in primo grado nel processo Gotha di Paolo Romeo, ritenuto mediatore super partes con il compito di garantire la spartizione equa delle attività economiche alle cosche, al fine di dimostrare la partecipazione dei fratelli Trapani a quella spartizione. Analogamente contestato è il rilievo dato alla condanna in via definitiva di Saraceno Salvatore, cognato dei Trapani, per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen, poiché l’assunto secondo cui - a seguito del suo arresto - i ricorrenti si sarebbero sostituiti al cognato sarebbe rimasto indimostrato.

Ulteriore aspetto rimasto indimostrato nella sentenza, in ragione dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza resa nel procedimento Gotha, è quello concernente l'individuazione degli interessi della ‘ndragheta all’interno del centro commerciale La Perla dello Stretto. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non consentono di ravvisare la convergenza del molteplice e la sentenza impugnata non offre replica alle censure già mosse con l'atto di appello, erroneamente censurate come generiche ed apodittiche. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Cristiano Vincenzo, egli ha menzionato l’episodio del danneggiamento patito da Domenico Bellantone, dichiarando che aveva sospettato che i Trapani -conosciuti solo di fama e per notizie apprese da altri- ne fossero i responsabili per averne parlato con Vincenzo Bertuca, il quale gli avrebbe riferito che era stato chiesto un chiarimento ai Trapani, dichiaratisi però estranei al fatto.

Le sue conoscenze sono quindi frutto di deduzioni, ricavate dall'avere gli imputati svolto opere edilizie all’interno del centro commerciale, senza avere offerto alcun elemento concreto da cui dedurre l’attualità della loro appartenenza alla ‘ndrangheta. Il collaboratore Mario Chindemi aveva tracciato i rapporti dei fratelli Trapani con la famiglia Fontana, ma senza collocarli temporalmente; ne aveva individuato il rango all’interno della organizzazione, affermando che i Trapani avevano fatto parte dello schieramento Saraceno senza essere in grado di attualizzare le sue conoscenze.

Maurizio De Carlo aveva collocato i Trapani all’interno del gruppo di Giovanni Fontana, insieme a Saraceno; ma le sue dichiarazioni dovevano essere valutate con massimo rigore in ragione della giovane età del collaboratore e del fatto che era a conoscenza - prima ancora di fare tali dichiarazioni - degli atti investigativi a carico dei Trapani.Ciò vizierebbe tutto il narrato del collaboratore che non potrebbe essere valutato come attendibile sol perché avrebbe introdotto degli elementi di novità rispetto a quanto emergeva dagli atti. Le conoscenze di Roberto Moio, poi, si arrestano al 2010, anno in cui aveva iniziato la collaborazione; pertanto, è rimasta priva di riscontro l’affermazione secondo cui, una volta conclusa la guerra di mafia, i fratelli Trapani sarebbero tornati attivi nel campo dell’edilizia e ciò andava in contrasto con il fatto cheessi erano stati detenuti in espiazione di pena e che in precedenza mai avevano lavorato nel campo dell’edilizia.

Inoltre, Moio aveva errato nell'indicare la scarcerazione di Bruno Trapani come avvenuta nel 2016, mentre si era verificata neò 2003, circostanza non valutata. Erano generiche anche le dichiarazioni del collaboratore Liuzzo per iol quale i Trapani era collocati all’interno dello schieramento che faceva capo ai Condello, ma senza ulteriori specificazioni. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe condotto alcuna indagine sulla affidabilità, ovvero attendibilità delle chiamate in reità; tutte le chiamate sarebbero prive di riscontro e collocherebbero i fratelli all’interno della consorteria criminosa senza essere in grado di attualizzare tale condotta.

Anche il materiale captativo on ha reale consistenza probatoria; in particolare la conversazione in cui Luigi Molinetti diceva al fratello Alfonso che per tenere la situazione sotto controllo, visto che si era profilata una frizione con Carmine Di Stefano, avrebbe chiamato “pure a Trapani” non consente mdi ricavare alcun elemento di prova concreto a carico degli imputati. Analogamente la intercettazione del 16 ottobre 2014 fra Giuseppe Chirico e Bruno Trapani, dalla quale si dovrebbe ricavare che anche in passato i Trapani avevano svolto lavori all’interno del centro comerciale Perla del Golfo, individua una circostanza che si pone come neutra rispetto al thema decidendum.

La difesa, inoltre, stigmatizza come la posizione di Giovanni Trapani sia assolutamente priva di rilievo, in quanto del medesimo non si parla mai ed egli per lungo tempo aveva lavorato in contesti diversi da quello edilizio. Quanto, poi, alla conversazione del 31 agosto 2014, si sottolinea che, se i lavori davvero fossero stati imposti con metodi mafiosi, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un preventivo, ovvero che, se Romeo davvero fosse stato a conoscenza di accordi pregressi, non avrebbe avuto bisogno di chiedere a Chirico chi fosse la persona con a quale questi aveva parlato.

Analogamente priva di rilievo viene ritenuta la richiesta di Trapani Bruno a Chirico di fare lavorare nel centro due “comparelli” suoi. In definitiva, i ricorrenti rilevano le molteplici carenze motivazionali dell’impugnato provvedimento; non sarebbe stato provato che i Trapani si fossero occupati di lavori edili, né che fossero espressione di Rodà che si era allontanato da Reggio Calabria nel 2013, come riferito dagli imputati ma che nessuno ha confermato. La sentenza non si è confrontata con il fatto che dopo la condanna i fratelli Trapani avessero intrapreso una vita all’insegna della legalità; né il fatto che fossero subentrati al cognato per salvare i lavori in essere può essere ritenuta dimostrazione di un agire mafioso. 2.3.1 I ricorrenti lamentano il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in quanto mancherebbe la prova che i fratelli Trapani si siano avvalsi della disponibilità delle armi per conseguire le finalità dell’associazione; non sarebbe – cioè - sufficiente la mera disponibilità delle armi, ma avrebbe dovuto dimostrasi la strumentalità delle medesime alla realizzazione del programma criminoso. 2.3.2.

Anche la motivazione circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. viene criticata.Sarebbe rimasto indimostrato il reimpiego di quanto illecitamente conseguito in attività economiche illecite; non vi sarebbe la prova della natura illecita dei proventi derivanti dalla pavimentazione Conad. 3.Il ricorso redatto dall’avv. Andrea Alvaro si articola su quattro motivi di doglianza. 3.1 Con il primo motivo si lamentala violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La sentenza presenterebbe profili di illegittimità con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero attribuito agli imputati una generica patente di mafiosità unicamente in ragione delle pregresse condanne; Chindemi ha affermato che i Trapani facevano da sempre parte dello schieramento Saraceno; Liuzzo riferisce del loro coinvolgimento nei lavori edili, De Carlo e Moio forniscono dichiarazioni ritenute stereotipate. Secondo i ricorrenti, la valenza probatoria delle chiamate in correità sarebbe indebolita dal mancato riferimento temporale, poiché tutti i collaboratori avrebbero riferito fatti notori quali la precedente affiliazione, senza alcun elemento di attualità.

Cristiano Vincenzo ha riferito solo circostanze apprese de relato, Chindemi ha fornito indicazioni generiche basate sui precedenti degli imputati, Moio ha riferito circostanze risalenti al 2010; Liuzzo li ha collocati nello schieramento di Condello ma senza elementi di attualità. 3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dell’attività lavorativa. L’esecuzione di lavori edili, attività di per sé lecita, non può essere elemento che dimostra l’appartenenza al sodalizio criminale dei soggetti poiché non vi è prova di coartazione alcuna, né di irregolarità nell’aggiudicazione dei lavori, né tantomeno di vantaggi che dallo svolgimento di tali lavori siano discesi al sodalizio criminale.

Non vi è, a parere dei ricorrenti, prova alcuna che i Trapani avessero agito nell’intesse del sodalizio e che fossero stati consapevoli dell’obiettivo del sodalizio criminale di insinuarsi nei lavori. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. sotto il profilo della mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo. La contiguità con ambienti criminali e lo svolgimento di attività economiche in territori controllati dalla criminalità non sono elementi sufficienti a fare ritenere sussistente la fattispecie contestata, poiché non integrano gli estremi della partecipazione associativa. 3.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alle norme che disciplinano la separazione dei riti e la distinzione dei regimi probatori.

Rilevano i ricorrenti come la Corte di Appello nello stesso giorno avesse deciso sia gli appelli averso la sentenza emessa in esito a giudizio ordinario, sia gli appelli avverso la sentenza in esito a giudizio abbreviato; la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, poiché vi sarebbe stata una illegittima commistione di riti diversi e di regimi probatori differenti, mentre avrebbe dovuto essere mantenuta una rigida distinzione fra i regimi probatori dei processi.La trattazione contemporanea, invece, avrebbe comportato una illecita commistione di regimi probatori; inoltre, posto che un gravame è stato deciso dopo l’altro, il collegio che è rimasto invariato di sarebbe anche reso incompatibile nel giudizio ordinario con violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.

4. All'udienza, celebrata mediante trattazione orale, il sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte. I difensoridegli imputati hanno insistitoper l’accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati. 1.1 I motivi di ricorso comuni vengono esaminati congiuntamente. In particolare il primo motivo di ricorso dell’avv. Genovese e i primi tre motivi di ricorso dell’avv. Alvaro sono infondati, oltre ad essere versati nel merito e tendenzialmente rivalutativi, poiché di fatto sollecitano una riconsiderazione circa la perdurante affiliazione dei ricorrenti alla consorteria mafiosa ritenuta sussistente dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova in atti, che vengono attaccati sotto il profilo della loro efficacia dimostrativa.

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale. (Sez. 1 - , Sentenza n. 19703 del 14/11/2023, Rv. 286395) La sentenza di secondo grado, in adesione a detto principio, ha elencato gli elementi di prova attraverso i quali è giunta a dedurre il perdurare del legame degli imputati con la cosca di appartenenza, dal 1999-2001 fino al 2021.

La sentenza di primo grado, cui quella di secondo grado fa rimando, individua i lavori di rifacimento del punto vendita Conad all’interno del centro commerciale denominato “La perla dello Stretto” come quelli affidati ai fratelli Trapani nella logica di una spartizione dei lavori finalizzata al mantenimento di una sorta di pax mafiosa tra diversi gruppi criminali, aderenti alla 'ndrangheta Il Tribunale fa presente come la spartizione dei lavori all’interno dell’esercizio commerciale fosse stata un elemento fondamentale per appianare una situazione di grande tensione che in precedenza aveva portato alle c.d. guerre di mafia.

Secondo gli accordi che erano seguiti alla seconda guerra di mafia e di cui garante era stato l’avv. Paolo Romeo, i lavori di ristrutturazione e piastrellamento dell'esercizio Conad avrebbero dovuto essere eseguiti dagli imputati. La lottizzazione degli affari fra cosche impediva il subentro di imprenditori slegati dalle logiche criminali che dunque venivano scoraggiati ad inserirvisi anche con la violenza e l’intimidazione. Il giudice di prime cure premette un’accurata e approfondita ricostruzione delle vicende che avevano caratterizzato la malavita organizzata delle zone di Reggio Calabria e Gallico a partire degli anni 90.

Fra le vicende che più interessano la posizione degli odierni imputati viene ricordato quanto attiene alla Essedil di Saraceno Salvatore che, attraverso diverse forme societarie, ultima delle quali era la Edil Saf s.r.l., aveva ottenuto in appalto i lavori di pavimentazione di un punto vendita da parte di Edilsud s.n.c. Tutto verte, come ripetutamente sottolineato, attorno alla spartizione fra le diverse cosche dei lavori interni al Centro Commerciale La Perla dello Stretto. La circostanza che Saraceno Salvatore, finché era libero, ma anche e soprattutto dopo l’arresto, operasse per il tramite dei cognati Trapani Bruno e Giovanni era circostanza affermata dal collaboratore Moio e confermata dal contenuto di alcune intercettazioni.

I fratelli Trapani avevano entrambi riportato condanne nel processo Albanese Mario per associazione mafiosa; Trapani Bruno ne riportava un’ulteriore nel processo Santa Barbara; il perdurante inserimento dei fratelli nella attività criminosa dell’articolazione territoriale Fontana-Saraceno, successivo al periodo coperto da tali giudicati, discendeva anche dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia. Il Tribunale, sempre proseguendo nella ricostruzione delle vicende delle famiglie che si contrapponevano sul territorio, richiamava l’uscita dal carcere di Domenico Chindemi che interveniva in un sistema già in assetto e in equilibrio, per sottrarre lavori ed introiti alle famiglie preesistenti, prima fra tutte Rodà -Saraceno – Fontana.

Veniva descritto quanto accaduto aPaolo Linguardo, vicino ai Saraceno, cui veniva bruciato un escavatore e mo’ di’ avviso. Nel procedimento Araba Fenice Saraceno era stato condannato per il reato associativo e Moio Roberto ha protratto tale coinvolgimento ai giorni nostri. Tale perdurante infiltrazione era attestata anche nella conv. del 31 agosto 2014; veicolo degli appalti era l’impresa “ombrello” di Nava per la quale i Trapani dovevano posare la pavimentazione, come assicurato a Romeo da Giuseppe Chirico. Giuseppe Chirico spiegava a Paolo Romeo che aveva un appuntamento con Giovani Trapani per prendere accordi;

Bruno Trapani, a sua volta, riferiva di sapere che lavori doveva fare per Chirico per averne parlato con Paolo Romeo; in quella conversazione faceva riferimento ai precedenti lavori di pavimentazione effettuati presso Lidl. La sentenza passa, poi, a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute rilevanti per tratteggiare la perdurante affiliazione dei fratelli Trapani. Cristiano Vincenzo collocava i Trapani vicini alla famiglia Imerti durante a guerra di mafia, poi vicini ai Condello e li aveva visti lavorare nel Centro commerciale, ricevendo poi la confidenza di Bertuca Vincenzo e Zito Rocco che erano persone di rispetto; era Cristiano che aveva fornito la chiave di lettura del danneggiamento subito dai mezzi di Domenico Bellantone, che era un gesto criminoso da ricondurre alla volontà del Bellantone di rifornirsi di materiale da pavimentazione da soggetti che non appartenevano alla cosca.

Mario Chindemi collocava i fratelli Trapani vicino alla famiglia Condello -Fontana e ricordava – altresì - che erano andati al funerale del fratello Pasquale e si erano mostrati dispiaciuti; dall’atteggiamento tenuto aveva dedotto che Bruno avesse un ruolo gerarchicamente sovraordinato rispetto a Giovanni. Affermava che i Trapani garantivano a Rodà un proseguimento della possibilità di operare nel territorio di Gallico; infatti, Bruno Trapani aveva dovuto prendere le redini dell'imprsa di Saraceno dopo il suo arresto. I Trapani si erano visti affidare la maggior parte dei lavori di pavimentazione di Catona Archi e Villa San Giovanni e da ultimo anche la pavimentazione del punto Conad, cosa che aveva destato i risentimenti di altri imprenditori del settore Maurizio De Carlo, esponente di spicco della famiglia Di Stefano e della squadra facente capo a Giovani De Stefano, delineava la composizione interna della famiglia, collocando i Trapani nella batteria di Giovanni Fontana.Faceva presente che si erano verificati attriti nel territorio di Gallico anche fra soggetti vicini alle medesime famiglie per la spartizione dei lavori; nello specifico un imprenditore che aveva già preso un impegno con Mimmo Chiricoveniva contattato dai Trapani e da Saraceno per farsi assegnarelavori; ne seguiva una situazione di tensione che portava ad un attentato dinamitardo nel cantiere.Come precisato dal collaboratore, i Trapani e Saraceno avevano ottenuto l'assegnazione dei lavori, non perchè più capaci, ma semplicemente perché dovevano essere ingaggiati per volere dei gruppi mafiosi che si spartivano le commesse.

De Carlo riferiva che i Trapani erano conosciuti da sempre come i Pantalei e che Bruno era il sovraordinato, colui con cui si doveva parlare, anche se poi tutto veniva discusso anche con Giovanni. Riferiva poi una tensione legata ad un lavoro di posa di un mosaico; i lavori sul territorio di Gallico erano gestiti dai Trapani in ragione della loro parentela con Franco Rodà, pertanto chi voleva lavorare doveva ricollegarsi a loro. Moio Roberto affermava che da sempre i fratelli Trapani erano attivi nel settore dell’edilizia; precisava che - una volta tornato in libertà – un affiliato senza nessun tipo di ravvedimento riprendeva come prima e a questa regola non avevano fatto eccezione i Trapani che avevano una microcar e dopo la liberazione avevano iniziato con una piccola azienda edile; anche perché, chiosava, a chi non era affiliato i lavori non venivano affidati.

Affermava che erano entrambi pericolosi, ma ciò non è in contrasto con il rango gerarchico diverso. Liuzzo Giuseppe era il maggiore azionista di Edilsud, azienda il cui scopo era quello di distribuire il lavoro fra le ‘ndrine reggine. Conosceva Saraceno e i fratelli Trapani come interni allo schieramento condelliano della cosca De Stefano e li conosceva come elementi apicali della cosca stessa. Riferiva che l’imprenditore Linguardo, suo cliente, era costretto da sempre a rivolgersi ai Trapani; ricordava anche che Saraceno durante la detenzione gli aveva confidato che erano i Trapani che gestivano l’attività.

Oltre a tali emergenze, per affermare l’attualità dell’affiliazione, il Tribunale richiama le conversazioni intercettate, sottolineandone la genuinità, le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Rispetto a queste ultime, il Tribunale sottolinea la genesi della decisione di ciascuno dei propalanti di collaborare, il contenuto autoaccusatorio delle dichiarazioni, la fonte privilegiata di conoscenza trattandosi di soggetti intranei alla cosca che hanno appreso direttamente alcuni particolari. I racconti sono ritenuti coerenti, precisi e ricchi di particolari e, come osservato nella sentenza impugnata, si riscontrano reciprocamente, in applicazione di un pacifico e più volte ribadito insegnamento di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01) Anche la Corte territoriale ha ribadito la attendibilità dei collaboratori di giustizia, offredo ampia giustificazione di tale giudizio.

Ha, infatti, sottolineato la genesi delle collaborazioni, scaturite da eventi negativi, l’assenza di motivi di pregresso rancore o astio nei confronti degli imputati, l’indipendenza delle dichiarazioni e l’assenza di rilevanti contraddizioni che compromettano il nucleo essenziale delle propalazioni. Ha evidenziato che i fatti riferiti sono stati appresi direttamente dai collaboratori, ovvero sono stati loro riferiti da fonti qualificate. Le obiezioni contenute nei ricorsi e relative alle dichiarazioni dei collaboratori sono state motivatamente ritenute del tutto generiche e prive di un reale confronto critico con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito.

Circa, poi, l’obiezione difensiva della risalenza nel tempo dei fatti narrati dai collaboratori, la Corte richiama le convergenti dichiarazioni di De Carlo eMoio che avevano affermato che i Trapani, dopo aver preso parte alla guerra di mafia, erano incardinati nel cartello criminale del Saraceno e ne avevano preso il posto dopo il suo arresto. Rileva come Mario Chindemi li avesse indicati come soggetti che avevano un ruolo tale da garantire a Franco Rodà “un proseguimento su Gallico”; anche Liuzzo aveva confermato che i Trapani erano intervenuti in difesa di Rodà, occupandosi dei lavori di pavimentazionedel complesso edilizio di Linguardo posto a Gallico; tali affermazioni riguardano unarco temporale pacificamente successivo a quello interessato dalle sentenze di condanna.

Era lo stesso Chindemi, sottolinea la Corte, ad affermare che i Trapani avevano da sempre fatto parte dello schieramento Saraceno, senza interruzioni. La Corte ha ravvisato plurimi elementi di prova del perdurare dell’affiliazione criminosa e, dunque, dell’appartenenza alla consorteria mafiosa, richiamando i legami di parentela e affinità con soggetti la cui appartenenza alla criminalità organizzata è stata accertata con sentenze passate in giudicato, nonchè i rapporti di lavoro intrattenuti dai medesimi, documentati attraverso le posizioni INPS con le società del cognato Saraceno.

Invero, entrami gli imputati risultavano avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Essedil di Salvatore Saraceno primae della Edil Saf srl poi, fino al 31 ottobre 2012. Ciò, come sottolineato dai giudici di merito, ha un rilievo particolare in quanto le realtà imprenditoriali per conto delle quali gli imputati hanno prestato attività lavorativa sono state ritenute imprese mafiose dalla sentenza emessa nel processo Araba Fenice e, dunque, lo svolgimento di tale attività lavorativa, lungi dall’attestare una fonte lecita di guadagno, indica un perdurante coinvolgimento nelle attività della cosca di cui le società del Saraceno erano una delle espressioni.

Altrettanto rilievo, ai fini probatori, viene conferito dalla Corte di appello al compendio intercettivo che colloca i fratelli Trapani con ruolo attivo nel cuore della spartizione dei lavori per il rifacimento del centro commerciale La Perla dello Stretto, quale stabili interlocutori dell’avv. Romeo, ovvero dell’imprenditore Giuseppe Chirico. Quanto ai ruoli ricoperti, osservano i giudici di merito che dopo l’arresto di Saraceno era Bruno Trapani che si interfacciava con Romeo e con Chirico mentre Giovanni si occupava degli aspetti eminentemente pratico-operativi.

Conclusivamente, gli elementi di prova per affermare che anche dopo la condanna pregressa i fratelli abbiano continuato a fare parte della consorteria, abbiano posto in essere attività delinquenziali proprie di quella associazione criminosa - segnatamente si siano assicurati con metodi intimidatori e seguendo precise logiche di ripartizione le commesse per i lavori presso il centro commerciale e abbiano svolto detti lavori - sono stati correttamente esaminati e danno conto del ragionamento logico-giuridico sotteso al giudizio di responsabilità.

L’attualizzazione delle condotte criminose discende, secondo la motivazione resa nei provvedimenti di merito, sia dalle parole dei collaboratori che comunque offrono riferimenti temporali aggiornati, sia dal contenuto delle conversazioni captate in un periodo successivo a quello coperto dalle precedenti condanne. Secondo un pacifico orientamento di legittimità cui si intende dare continuità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato.

In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario). (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di, Rv. 282661 - 02).

Si è anche affermato che in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Rv. 258954;

Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Rv. 253070). Il provvedimento impugnato, come visto, ha esaltato gli elementi chesupportano il permanere, anche dopo la condanna, dell’affiliazione criminosa, quali l’assenza di dissociazione della consorteria e il mantenimento di ruoli attivi nella gestione degli affari in conformità alle logiche ed agli interessi della associazione stessa. Gli elementi di prova individuati nel provvedimento impugnato a sostegno della conferma della declaratoria di penale responsabilità di Bruno Trapani vengono utilizzati anche per Trapani Giovanni, rispetto al quale il ricorrente ha avanzato contestazioni infondate.

Entrambi, infatti, hanno rapporti di parentela e/o affinità con Saraceno Salvatore ed entrambi hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze delle società riconducibili al medesimo, oltre ad avere svolto eseguito lavori all’interno dell’indicato centro commerciale secondo le modalità sopra descritte. Il Tribunale, a ulteriore sostegno del coinvolgimento di Giovanni Trapani, richiama una conversazione in cui l’avv. Romeo esortava a contattare l’imputato per le questioni relative ai lavori. Come rilevato nelle conformi sentenze di merito l’intraneità rispetto ai lavori svolti all’interno del centro commerciale, da valutarsi in uno con quanto accertato circa i metodi di spartizione degli stessi e il fatto che solo imprese mafiose potessero aggiudicarseli, rende evidente come anche il ruolo di Giovanni Trapani sia centrale all’interno della consorteria.

Le dichiarazioni dei collaboratori, poi, elencate e richiamate nei provvedimenti di merito riguardano entrambi i fratelli e non il solo Bruno, anche se il ruolo di Giovanni viene delineato come di minor rilievo rispetto a quello del fratello. 1.2 Anche le obiezioni circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 4°, cod. pen. sono infondate. La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, per la cui integrazione è sufficiente la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non anche l'effettiva utilizzazione delle stesse (Cass.

Sez. 6, 26-1-2004 n. 17249; Sez. 6, 14-12-1999/8-5-2000 n. 5400), ha natura oggettiva ed è senz'altro applicabile, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, anche a carico del concorrente esterno che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 Rv. 244904 – 01) Sull’aggravante della natura armata dell'associazione, entrambi i giudici di merito, nel ritenerla sussistente, ne hanno rilevato la natura oggettiva, la caratteristica di "mafia storica" della 'ndranghetae la notorietà del fatto che fosse dotata di armi, circostanza accertata da numerosissime pronunce giudiziali irrevocabili e che non poteva essere ignorata da due persone dalla lunga militanza nella stessa.

A corroborare tale conclusione concorrono le dichiarazioni del collaboratore Liuzzo per il quale i fratelli Trapani avevano detenuto l’arsenale della cosca facente capo a Salvatore Saraceno. 1.3 Analogamente infondati i motivi di ricorso inerenti l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Circa l’aggravante del reimpiego finanziario, i giudici di merito hanno offerto una ampia, logica e condivisibile motivazione che non viene scalfita in alcun modo dalla assoluta genericità dei rilievi critici contenuti nei ricorsi. In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586 - 02).

La natura oggettiva di tale circostanza fa sì che non debba essere riferita alla condotta del singolo partecipe, ma è sufficiente che si riferisca all’attività della associazione. Tale aggravante sussiste in quanto il profitto della estorsione compiuta è il corrispettivo percepito dall'appaltatore delle opere a seguito dell’ esecuzione dei lavori ovvero il profitto derivante dall'esercizio dell'attività commerciale sottratta dagli esponenti mafiosi all'impresa regolare; in questo modo, l'impresa mafiosa riesce a percepire l'utilità procurata dall'azione delittuosa che viene poi reinvestita nelle attività della stessa.

L'impresa-mafiosa, grazie a questa diffusa prassi intimidatoria, acquista una posizione di preminenza all'interno del territorio perché è grazie alle violenze e minacce esplicite portate a termine dagli esponenti criminali che riesce ovvero ad acquisire commesse ed appalti e così a realizzare in concreto quel reinvestimento del profitto dell'illecito che la indicata sentenza delle Sezioni Unite individua quale parametro centrale della suddetta aggravante. ( in motivazione Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586 – 02) La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la circostanza aggravante in questione ricorre quando attraverso l'impiego del provento dei delitti, esecutivi del programma criminoso, venga finanziata un'attività economica, nozione che va intesa come riferita ad interventi in strutture produttive di beni oche offrano servizi nell'ambito del mercato "legale", in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi così influendo sulle (e alterando le) regole della concorrenza (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796 - 01;

Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019,dep. 2020, Graziano, Rv. 278325 - 01; Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione,Rv. 277653 - 01). La sentenza di primo grado si sofferma su tale aggravante esplicitando le ragioni per le quali la ritiene sussistente, alla luce dell’attività svolta l’interno del centro commerciale La Perla dello Stretto e delle modalità di affidamento dei lavori, secondo un rigido schema di suddivisione degli affari fra le cosche, strangolando completamente la libera concorrenza e ogni principio di libero mercato; come ritenuto da questa Corte il profitto dell’illecito, costituito dalla remunerazione dei lavori acquisiti con modalità illecite, viene poi reimpiegato nella attività dell’impresa mafiosa, con ciò configurandosi quel reimpiego del profitto illecito che è la ragione della sussistenza stessa dell’aggravante. 1.4 Anche il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv.

Alvaro è infondato. La questione della commistione dei regimi probatori è una mera illazione: la sentenza impugnata per fondare le proprie determinazioni ha fatto riferimento solo agli elementi di prova acquisiti nel presente procedimento e non a mezzi istruttori raccolti secondo un diverso statuto probatorio in altro giudizio. Sul punto la doglianza pecca anche di genericità perchè non indica quali elementi non ritualmente acquisiti nel corso del dibattimento siano stati utilizzati e quale rilevanza decisiva abbiano rivestito ai fini del giudizio di responsabilità.

Quanto alla eccepita incompatibilità, derivante dall'avvenuta definizione di entrambi i processi, celebrati con riti differenti, si osserva checome precisato da questa Corte di legittimità- attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 c.p.p., che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), c.p.p. - l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 c.p.p. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett.

a) c.p.p. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, Rv. 215352). Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Sez. 2, n. 49953 del 26/10/2023, De, Rv. 285621 - 01) 2.

I ricorsi devono dunque, essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili ANCE sez. di Reggio Calabria e F.A.I. Federazione italiana antiracket e antiusura le spese di rappresentanza e difesa che si liquidano in euro 4000 oltre accessori per ciascuna parte civile. Non debbono, invece, essere liquidate spese alle ulteriori parti civili che non hanno partecipato all’udienza, poichè, secondo un insegnamento più volte ribadito per il giudizio di appello ( ex multis Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725 - 01) espressione della necessità della effettività dell’a