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Sentenza — n. 28595/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28595/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28595/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ha riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che dichiarava Harley Maiche Andriolli responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere, quale sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violato la prescrizione, di cui a detta misura preventiva, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario notturno, e lo condannava, tenuto conto della diminuzione di pena per il rito, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Detta Corte ha, invero, escluso la recidiva e per l'effetto rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28595/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, in base alla normativa transitoria (art. 94 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successive modificazioni) in relazione all'atto di appello in esame (presentato prima del 30 giugno 2024) trovano applicazione gli artt. 23, commi 8, 9 e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella I. 18 dicembre 2020, n. 176. Il comma 4 dell'articolo in ultimo menzionato prevedeva che la richiesta di discussione orale doveva essere formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e che entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità doveva essere formulata, da parte dell'imputato, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

Parole chiave

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durata del soggiorno rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo capacità di subire la carcerazione termine calcolato a ore divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Andriolli al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDRIOLLI HARLEY MAICHE nato il 24/11/1976 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentita-le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI kr, e.(2-een-E-A 0`‘-n a- C"--n • CI- 1->., L-D rei Cr{

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ha riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che dichiarava Harley Maiche Andriolli responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere, quale sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violato la prescrizione, di cui a detta misura preventiva, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario notturno, e lo condannava, tenuto conto della diminuzione di pena per il rito, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Detta Corte ha, invero, escluso la recidiva e per l'effetto rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Andriolli, deducendo violazione dell'art. 23-bis I. d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in I. 18 dicembre 2020, n.176. Rileva la difesa che l'imputato, benché fosse stata disposta la trattazione scritta, aveva fatto richiesta, tramite l'ufficio matricola della Casa circondariale di Rebibbia N.C. - Roma ove era ristretto, in data 20 gennaio 2025, di partecipare all'udienza di appello, quale imputato detenuto, del 22 gennaio 2025; e che detta partecipazione non è stata disposta, né con traduzione né con videoconferenza, nonostante la tempestività della richiesta, con conseguente nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. Il difensore, pertanto, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luca Tampieri conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, in base alla normativa transitoria (art. 94 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successive modificazioni) in relazione all'atto di appello in esame (presentato prima del 30 giugno 2024) trovano applicazione gli artt. 23, commi 8, 9 e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella I. 18 dicembre 2020, n. 176. Il comma 4 dell'articolo in ultimo menzionato prevedeva che la richiesta di discussione orale doveva essere formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e che entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità doveva essere formulata, da parte dell'imputato, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

Pertanto, anche ad ammettere la validità della richiesta personale del detenuto, come da giurisprudenza di questa Corte (si veda per tutte Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, dep. 2024, Baldi, Rv. 285932, secondo cui in tema di disciplina ernergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU), la stessa - per essere legittima e determinare la trasformazione del rito da cartolare a orale - doveva avvenire entro il termine perentorio sopra indicato, e non soltanto due giorni prima dell'udienza.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Andriolli al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tuase il ene pon,i Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025. Depositata in 9a711