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Sentenza — n. 28583/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28583/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2024 la Corte di Appello di Catanzaro - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da Pignataro Antonio, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. In particolare, Pignataro Antonio risulta condannato - in riferimento alla attuale domanda - per una condotta di estorsione continuata tenuta nel dicembre 1999 e, con altra sentenza, per il delitto di associazione di stampo mafioso. Secondo la Corte di Appello l'adesione alla associazione mafiosa (clan Muto) risale ai primi anni '80 (quando il Pignataro viene affiliato in carcere appena maggiorenne) e pertanto non può esservi comune ideazione con una vicenda estorsiva commessa alla fine degli anni novanta. Ciò era stato già affermato, peraltro, in una precedente decisione esecutiva.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28583/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pignataro Antonio. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa in taluni atti oggetto di produzione poteva apprezzarsi la diversa indicazione del momento di 'ingresso' del Pignataro nel clan Muto (sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari, che aveva assolto il Pignataro, sentenza emessa dal Tribunale di Paola nel 2006). Dunque la Corte di Appello non ha realmente affrontato il tema che le era stato sottoposto. Secondo la difesa il rapporto tra il clan e il Pignataro sarebbe sorto proprio nel periodo di consumazione della estorsione, il che accreditava la tesi della unitaria deliberazione.

Parole chiave

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affiliazione appartenenza a una banda gruppo nell'esecuzione in via di pignoramento affiliazione alle casse movimento associazionista partecipazione al pignoramento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO ANTONIO nato a CETRARO il 10/04/1963 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/se5te le conclusioni del PG S ~Te pc-,---12-&•tcc, Luc?. c42}..z GtAJ (0-( 1.9_ I /21-1 4.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2024 la Corte di Appello di Catanzaro - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da Pignataro Antonio, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. In particolare, Pignataro Antonio risulta condannato - in riferimento alla attuale domanda - per una condotta di estorsione continuata tenuta nel dicembre 1999 e, con altra sentenza, per il delitto di associazione di stampo mafioso. Secondo la Corte di Appello l'adesione alla associazione mafiosa (clan Muto) risale ai primi anni '80 (quando il Pignataro viene affiliato in carcere appena maggiorenne) e pertanto non può esservi comune ideazione con una vicenda estorsiva commessa alla fine degli anni novanta. Ciò era stato già affermato, peraltro, in una precedente decisione esecutiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pignataro Antonio. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa in taluni atti oggetto di produzione poteva apprezzarsi la diversa indicazione del momento di 'ingresso' del Pignataro nel clan Muto (sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari, che aveva assolto il Pignataro, sentenza emessa dal Tribunale di Paola nel 2006). Dunque la Corte di Appello non ha realmente affrontato il tema che le era stato sottoposto. Secondo la difesa il rapporto tra il clan e il Pignataro sarebbe sorto proprio nel periodo di consumazione della estorsione, il che accreditava la tesi della unitaria deliberazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La decisione emessa dal giudice della esecuzione è saldamente ancorata - per il vero - ai contenuti della decisione con cui si è ritenuta sussistente la responsabilità del Pignataro per il reato associativo (sentenza del 28 maggio 2021 C.App. Catanzaro), posto che si cita in motivazione uno stralcio di detta decisione ove effettivamente si compie riferimento alla dichiarazione di un collaborante che colloca temporalmente l'affiliazione del Pignataro al clan Muto tra il 1980 e il 1981. A fronte di ciò la difesa ripropone il tema in un modo che non appare idoneo a determinare una constatazione di travisamento delle risultanze processuali.

Ciò perché compie riferimento ad una sentenza (Assise Appello Bari del 19 marzo 1987) di assoluzione del Pignataro Antonio dal reato associativo, ovviamente condizionata dalla attività istruttoria svolta all'epoca, e ad una sentenza emessa in un contesto processuale cui il Pignataro era estraneo (aspetto che impedisce di attribuire un particolare valore a detto giudicato). Dunque resta non attaccabile nella presente sede di legittimità - trattandosi di argomentazione in fatto non arbitraria perché tratta da una decisione che compone l'attuale titolo esecutivo - l'affermazione della notevole distanza temporale tra l'ingresso del Pignataro nel contesto associativo e il coinvolgimento del medesimo nella vicenda estorsiva, il che conduce al rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 9 aprile 2025 Il Consi