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Sentenza — n. 28571/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28571/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28 novembre 2024, il Giudice di pace di Pescara ha dichiarato Mohamed Issa colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Ha, in proposito, ritenuto che Issa, benché raggiunto da decreto prefettizio di espulsione del 10 febbraio 2024 e da conseguente ordine di allontanamento, entro il termine di sette giorni, dal territorio dello Stato, contestualmente adottato dal Questore, si è trattenuto in Italia, senza giustificato motivo, quantomeno sino al 3 aprile 2024, giorno in cui egli è stato fermato ed identificato in Pescara.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28571/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, conclusione condivisa, con atto difensivo del 16 aprile 2025, dal ricorrente.

Parole chiave

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allontanamento sanzione internazionale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione nel diritto degli stranieri sospensione dell'ordine espulsione protezione internazionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ISSA nato a WESTERN REGION( GHANA) il 06/03/1999 avverso la sentenza del 28/11/2024 del GIUDICE DI PACE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. ANTONIO OLITA, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 novembre 2024, il Giudice di pace di Pescara ha dichiarato Mohamed Issa colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 10.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Ha, in proposito, ritenuto che Issa, benché raggiunto da decreto prefettizio di espulsione del 10 febbraio 2024 e da conseguente ordine di allontanamento, entro il termine di sette giorni, dal territorio dello Stato, contestualmente adottato dal Questore, si è trattenuto in Italia, senza giustificato motivo, quantomeno sino al 3 aprile 2024, giorno in cui egli è stato fermato ed identificato in Pescara.

2. Mohamed Issa propone, con l'assistenza dell'avv. Antonio Olita, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce, nella prospettiva sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, l'insussistenza dell'addebito. Rileva, in proposito, che il decreto di espulsione sulla base del quale è stato adottato l'ordine che gli si contesta di avere disatteso è stato; prima della conclusione del giudizio di primo grado, annullato, giusta ordinanza del Giudice di pace di Pescara del 16 maggio 2024, perché emesso in spregio al divieto previsto dall'art. 32 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di disporre ed eseguire l'espulsione del soggetto irregolarmente presente sul territorio italiano in pendenza del procedimento da questi instaurato al fine del riconoscimento della protezione internazionale. Rappresenta di avere esposto tale circostanza, con il corredo di pertinente documentazione, con memoria trasmessa via PEC il 25 novembre 2024 e posta, quindi, tempestivamente a disposizione del giudice di merito, che, tuttavia, non ne ha tenuto conto.

3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, conclusione condivisa, con atto difensivo del 16 aprile 2025, dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. Il reato contestato a Mohamed Issa consiste nella violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine di lasciare, entro sette giorni, il territorio dello Stato, impartitogli con provvedimento del Questore di Pescara del 3 febbraio 2024, conseguente al decreto di espulsione adottato, in pari data, dal Prefetto della città adriatica. Risulta, nondimeno, dagli atti che il Giudice di pace di Pescara, il 16 maggio 2024, annullò il decreto di espulsione, unitamente agli atti ad esso presupposti e consequenziali, in ragione del fatto che, al tempo della sua emissione, era ancora pendente il procedimento introdotto da Mohamed Issa al fine del riconoscimento della protezione internazionale.

Issa aveva, in particolare, chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto emesso dalla competente Commissione territoriale e da lui impugnato innanzi al Tribunale di L'Aquila che, il 4 aprile 2024, aveva positivamente esitato la richiesta di sospensione, onde si era determinata una situazione al cospetto della quale egli, secondo quanto statuito con la menzionata ordinanza del 16 maggio 2024, non avrebbe potuto essere legittimamente espulso. L'annullamento, con effetto ex tunc, del presupposto fattuale dal quale origina la contestazione mossa in sede penale all'odierno ricorrente ha determinato il venir meno dell'elemento oggettivo del reato in contestazione, costituito dalla trasgressione ad un precetto che è stato, nel corso del procedimento di primo grado, travolto, con efficacia retroattiva, dalla citata decisione giurisdizionale, sopravvenienza che l'interessato risulta avere ritualmente posto a conoscenza del giudice di merito.

Le precedenti considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché