Cassation court dismisses appeal regarding alternative measures denial due to proven irreperibility and procedural compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the denial of alternative measures based on the appellant's irreperibility. The appellant argued that the court erred by declaring him irreperible despite recent domicile changes and that the notification to his lawyer was invalid. The court ruled that the appellant's absence from his declared address and the lawyer's failure to provide new contact details legally justified the denial of the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: The impossibility of notification to the declared domicile, legitimized by execution at the defense attorney's office, does not require proof of irreperibility if the defendant was temporarily absent or the location was unidentifiable, and alternative measures presuppose continuous reperibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
lati
RITENUTO IN FATTO
A fondamento del provvedimento è stata posta la mancanza di informazioni certe sulla presenza del condannato sul territorio italiano.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Bajwa Gulzar, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’illegittima dichiarazione di irreperibilità, alla quale sarebbe conseguita la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza presso il difensore e vizio di motivazione sulle ragioni di diniego delle misure alternative. Il ricorrente sostiene di avere eccepito in udienza la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza stessa a ragione della presenza in atti di una dichiarazione di elezione di domicilio a Rovello Porro, Via Dante 143.
Inoltre, rileva che il Tribunale ha motivato il rigetto dell’istanza limitandosi a mettere in evidenza la mancanza di informazioni circa la presenza sul territorio italiano del condannato benché questi, successivamente al deposito dell’istanza di misure alternative, abbia comunicato al Tribunale di sorveglianza (almeno due/tre volte) la variazione del proprio domicilio in Italia. Il verbale di irreperibilità ha dato atto di ricerche (vane) effettuate in data 15 agosto 2024, ossia un giorno festivo in cui l’assenza del ricorrente dal proprio domicilio poteva ritenersi assolutamente prevedibile e giustificata.
Del tutto immotivatamente, dunque, il Tribunale ha disatteso l’istanza di rinvio avanzata dal difensore che intendeva contribuire al reperimento di un soggetto che, avendo presentato istanza nel 2015, si è sempre reso parte diligente per avere notizie della propria richiesta.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Dalla consultazione degli atti (giustificata dalla natura della questione sollevata, Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale è stata presentata il 10.12.2015 e, successivamente, il ricorrente ha, più volte, modificato l’elezione di domicilio. La modifica più recente rispetto al decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza è quella del 23 agosto 2019, con la quale il condannato ha dichiarato il proprio domicilio in Rovello Porro (Como), Via Vittorio Veneto, n.
51. In conseguenza della irreperibilità del ricorrente nel predetto domicilio ,in data 15 agosto 2024, e delle vane ricerche eseguite anche presso l’Amministrazione carceraria, è stato emesso il decreto di irreperibilità del 23 settembre 2024; conseguentemente la notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza del 17 ottobre 2024 è stata eseguita presso il difensore, Avv. Lupo, difensore di fiducia. Alla predetta udienza, presente, per delega, un difensore in sostituzione di quello fiduciario, risulta verbalizzata l’istanza del difensore di rinvio per rinnovare le ricerche dell’istante, previa rappresentazione del fatto che lo stesso era domiciliato in località che, tuttavia, non risulta indicata a verbale.
3. Dalla sequenza descritta non risulta integrata alcuna nullità. Invero, va fatta applicazione del principio per cui «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01). Alcun vizio, pertanto, può dirsi derivato dalla circostanza che la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza è avvenuta presso il difensore, previa constatazione della mancata presenza del ricorrente nel domicilio eletto. Nel merito, peraltro, la decisione del Tribunale è ineccepibile tenuto conto del fatto che, in sostanza, l’istante si è reso irreperibile e che il difensore, all’udienza del 17 ottobre 2024, ha omesso di indicare dove lo stesso potesse essere rinvenuto; la circostanza costituisce, di per sé, causa che preclude l’ammissione alla misura alternativa.
Deve essere fatta applicazione del principio per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (fra le molte, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191 – 01).
4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e cond