Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance magistrate's refusal of parole visit authorization due to lack of personal liberty impact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible regarding the surveillance magistrate's refusal to authorize visits with the prisoner's wife and son. The defendant argued that the magistrate's reasoning on social danger contradicted documented evidence of prior visit authorizations and good conduct. The court ruled that specific, non-occasional visit authorizations do not sufficiently impact personal liberty to warrant cassation review under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 47-ter, comma 2, legge 354/1975: A cassation appeal is inadmissible against a surveillance magistrate's refusal of specific visit authorizations that do not constitute a non-occasional modification impacting personal liberty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Sent. n. sez. 2104/2025 PAOLA MASI CC - 17/06/2025 FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 5471/2025 EVA TOSCANI - Relatore - VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Moro Domenico Germano, nato in Germania il 01/04/1974 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Lecce esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha prospettato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce, con il provvedimento in preambolo, ha respinto l'istanza formulata da Domenico Germano Moro – in regime di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per ragioni di salute, misura concessa in data 20 dicembre 2024, in espiazione della pena di indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Corte di appello di Taranto n. 149 del 2024 Siep – volta a ottenere una modifica delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa e, segnatamente, l'autorizzazione ai colloqui con la moglie Cinzia D'Amico, detenuta presso l'Istituto di pena di Lecce, e con il figlio Lorenzo Moro, detenuto presso la Casa circondariale di Trani. A ragione della decisione il Magistrato di sorveglianza ha posto la «pericolosità sociale del condannato».
2. Avverso l’ordinanza, tramite il difensore di fiducia, avv. Conte, Moro ricorre per cassazione, così correttamente qualificato il reclamo originariamente proposto al Tribunale di sorveglianza di Lecce e denuncia che l’affermazione della pericolosità sociale, posta a ragione del diniego, contrasterebbe con le emergenze documentali, attestantile autorizzazioni ai colloqui di cui il condannato aveva fruito prima che la sentenza divenisse cosa giudicata, nonché la condotta regolare serbata sia durante il periodo di carcerazione, sia durante quello degli arresti domiciliari.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 marzo 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28311/2025 Roma, lì, 01/08/2025 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si indicano di seguito.
2. Va premesso che è corretta la riqualificazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., svolta dal Tribunale di sorveglianza di Lecce del reclamo proposto dalla difesa di Moro in ricorso per cassazione. Invero, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01;
Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01; Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135; in senso conforme, anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza militare, Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919). E ciò in applicazione sia dell'art. 111, penultimo capoverso, Cost., sia dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep 1997, Lombardi, Rv. 206465) per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Tuttavia, questa Corte ha già chiarito che il rimedio del ricorso per cassazione è esperibile avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche che abbiano il carattere della non occasionalità e contingenza, relative alla detenzione domiciliare. (Sez. 1, Fazzari, cit.;Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 – 01. Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, perché fondato su esclusivi motivi di merito, il ricorso per cassazione dell'interessato inteso ad ottenere un riesame del provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato una sua richiesta di autorizzazione a frequentare un corso di studio, in costanza di detenzione domiciliare).
Laddove, invece, il rigetto riguardi la richiesta di un’autorizzazione specifica e puntuale, non incidente sulla libertà personale, come quella resa nel caso in esame, il provvedimento non è impugnabile.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIACOMO ROCCHI