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Sentenza — n. 28298/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls partial rejection of robbery in robbery-continuity claim due to lack of valid justification for exclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled a lower court order rejecting a request to recognize criminal continuity between distinct final judgments. The appellant argued that excluding the robbery from the continuity of the theft violated the principle of common criminal intent due to the proximity of the offenses. The court held that the lower court failed to provide a valid reason for excluding the robbery while including a co-occurred theft, as the mode of consummation did not negate the initial unified criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuity requires a concrete assessment of indicators such as homogeneity and temporal proximity, and the exclusion of a co-occurred offense from a continuity claim is invalid unless justified by a lack of common intent or a significant temporal gap.

Parole chiave

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criminal continuity robbery and theft common criminal intent unified criminal design execution phase exclusion of offense temporal proximity

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
art. 81 c.p
Va riaffermato altresì che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017

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Testo completo

ano – quale giudice della esecuzione – ha in parte accolto la domanda introdotta da Grigoli Marco, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. Per il resto – condotta di rapina avvenuta il in data 11 giugno 2015 giudicata con sentenza n.4 e condotta di furto del 24 marzo 2016 giudicata con sentenza n.7 - la domanda del Grigoli veniva respinta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Grigoli Marco. Il ricorso è affidato a due motivi con cui si contesta la parte reiettiva dell’ordinanza. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla esclusione dal reato continuato della condotta di rapina giudicata con la sentenza numero 4 dell’elenco. Si evidenzia che il parametro della «maggiore gravità» del fatto, evocato dal g.e., non appare pertinente, posto che ciò che rileva è la comune ideazione dei fatti delittuosi commessi a distanza ravvicinata tra loro.

Peraltro la maggiore gravità è frutto della reazione della persona offesa (vittima del furto) che venne minacciata ma la condotta è strutturalmente analoga a quelle già unificate tra loro. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla esclusione dal reato continuato della condotta di rapina giudicata con la sentenza numero 7 dell’elenco. Si evidenzia, in sintesi, che il g.e. ha escluso in modo illogico la comune ideazione tra i fatti avvenuti il 6 maggio del 2016 e quelli oggetto della sentenza n.7 (fatti del 24 marzo del 2016), lì dove il nesso di comune ideazione doveva riconoscersi tra i fatti già oggetto di unificazione (avvenuti tra ottobre 2014 e giugno 2015) e quelli verificatisi in data 24 marzo 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è in parte fondato, in riferimento alla esclusione dal reato continuato del fatto oggetto della sentenza numero 4 dell’elenco.

2. Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

I nessi esteriori sono, per costante orientamento interpretativo, la medesima direzione finalistica e la contiguità temporale delle condotte, ferma restando la varietà delle situazioni concrete.

3. Va riaffermato altresì che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).

4. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue :il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

5. Nel caso in esame la esclusione dal reato continuato – come individuato nella decisione impugnata in riferimento ai fatti oggetto delle sentenze 1, 2 e 3- della condotta di rapina tenuta in data 11 giugno 2015 (oggetto della sentenza n.4) non è ancorata ad una valida ragione giustificatrice a fronte della inclusione nella continuazione di un fatto delittuoso sostanzialmente coevo e omogeneo (altro reato contro il patrimonio). In particolare non può ritenersi logico il riferimento alla diversità ‘modale’ di consumazione, lì dove la medesima dipenda da fattori estemporanei (come nel caso di specie) che non influiscono – secondo un parametro di apprezzamento basato sulla logica comune – sul momento ideativo.

Quanto, invece, alla esclusione dal reato continuato della condotta tenuta in data 24 marzo 2016 va rilevato che l’esistenza di un consistente intervallo temporale rispetto alla prima condotta (tenuta nell’ottobre 2014) rende non manifestamente illogica la decisione di rigetto della domanda. La decisione va pertanto annullata con rinvio esclusivamente in riferimento al fatto di reato oggetto della sentenza n.4, come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra le sentenze indicate ai punti 1), 2) e 3) e la sentenza indicat