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Sentenza — n. 28297/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls Milan tribunal order for lack of specific reasoning on drug addiction and common intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Milan Tribunal's order denying a request to recognize continuity between criminal acts. The applicant argued that the tribunal ignored their pre-2017 drug addiction, which was crucial for proving common intent. The court ruled the original decision was invalid because it merely stated the result without explaining the concrete reasons linking the defendant's lifestyle to the specific criminal typology.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A judicial decision denying a request for continuity of criminal acts is void if it fails to explicitly articulate the concrete reasons connecting the defendant's specific circumstances, such as drug addiction, to the alleged common intent.

Parole chiave

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continuity of criminal acts drug addiction defense common intent requirement lack of specific reasoning annulment with remittal dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GIORGIO POSCIA MICAELA SERENA CURAMI RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI SENTENZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi ; in procedura a trattazione scritta.

1. Con ordinanza resa in data 1 aprile 2025 il Tribunale di Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tesa al riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma in particolare che il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la condizione di tossicodipendenza dell’istante, rappresentata nella domanda ed insorta già prima del 2017 (anno in cui ha inizio la serie di condotte delittuose oggetto della domanda). Si tratta di un aspetto potenzialmente decisivo al fine di affermare la comune ideazione di massima delle diverse condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. I contenuti espressivi del provvedimento impugnato non consentono di ritenere presente una effettiva e comprensibile motivazione del diniego. Oltre al profilo di incompletezza evidenziato dal ricorrente – di certo rilevante, essendo stata allegata in sede di istanza la particolare condizione – vi è carenza di rappresentazione delle ragioni della decisione, posto che il Tribunale si limita ad esporre il risultato della valutazione (in termini di stile di vita o comunque di tendenziale abitualità) senza esplicitare le ragioni concrete che sostengono simile qualificazione, in rapporto alla tipologìa di condotte oggetto di giudizio e agli altri dati di interesse per la decisione.

L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI FRANCESCO CENTOFANTI