Sentenza — n. 28293/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe contesto è prevista la possibilità di revoca della pena sospesa nei casi di «violazione della misura di prevenzione personale» . Dunque non è del tutto estranea alla voluntas legis la verifica dei comportamenti del soggetto sottoposto al programma di recupero ma simile verifica passa attraverso una valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato, destinatario di misura di prevenzione personale. Solo in tal caso una violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione può determinare la valutazione anticipata di «fallimento del percorso» con revoca del beneficio, in ragione di una previsione di legge ad hoc.
Regesto Legislator
Generato dall'IAART. 52 D.LGS. 196/03; Sentenza — n. 28293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque non è del tutto estranea alla voluntas legis la verifica dei comportamenti del soggetto sottoposto al programma di recupero ma simile verifica passa attraverso una valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato, destinatario di misura di prevenzione personale. Solo in tal caso una violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione può determinare la valutazione anticipata di «fallimento del percorso» con revoca del beneficio, in ragione di una previsione di legge ad hoc.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
e contesto è prevista la possibilità di revoca della pena sospesa nei casi di «violazione della misura di prevenzione personale» . Dunque non è del tutto estranea alla voluntas legis la verifica dei comportamenti del soggetto sottoposto al programma di recupero ma simile verifica passa attraverso una valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato, destinatario di misura di prevenzione personale. Solo in tal caso una violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione può determinare la valutazione anticipata di «fallimento del percorso» con revoca del beneficio, in ragione di una previsione di legge ad hoc.
La seconda riguarda il settore, per certi versi affine, delle misure alternative alla detenzione, nel cui ambito l’ordinamento penitenziario conosce più ipotesi tipizzate di revoca della misura per comportamenti posti in essere durante il periodo di sottoposizione (v. art. 47 comma 11 l.n.354 del 1975). Dunque ad avviso del Collegio il potere di revoca anticipata del beneficio della pena sospesa – rispetto alla scadenza del termine previsto per l’adempimento di una condizione - può essere esercitato;
a) nel caso dell’omesso avvio del percorso terapeutico;
b) nel particolare caso previsto dall’art.165 comma 5 di contestuale applicazione della misura di prevenzione personale con violazione delle prescrizioni. Ciò porta a non riconoscere nel caso in esame l’esistenza del potere di revoca anticipata, posto che il percorso era stato avviato. Ciò rende non necessario esaminare il terzo motivo di ricorso, in punto di assenza di apprezzamento dei profili di attendibilità della persona offesa, dovendo essere emessa una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI FRANCESCO CENTOFANTI