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Sentenza — n. 28151/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28151/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di Salvatore Nastasi, il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione, inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 3 aprile 2023, irrevocabile dal 3 ottobre 2023. Nei confronti di Nastasi era stata già pronunciata la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23 giugno 2016, irrevocabile dal 23 luglio 2016, di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28151/2025 Roma, lì, 31/07/2025 condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione e 4.000 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 28151/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevava, dunque, il giudice dell’esecuzione che le pene sospese cumulate superavano, all’esito del ragguaglio, i limiti di durata di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen.; onde l’illegalità della sospensione condizionale accordata nel titolo esecutivo sopraggiunto e il configurarsi, rispetto ad essa, della causa di revoca di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, quarto comma, stesso codice.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena revisione della sentenza penale riduzione della pena riesame dell'entità pena revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
283568-01) – e condiviso dal Collegio perché perfettamente in linea con lo spirito della riforma dell’art. 163 cod. pen.
art. 135 cod. pen
pen., della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata ex art. 135 cod. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giacomo Rocchi - Presidente - Sent. n. sez. 2105/2025 Paola Masi CC – 17/06/2025 Francesco Centofanti Eva Toscani Vincenzo Galati - Relatore - R.G.N. 14092/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nastasi Salvatore, nato a Messina il 26/06/1991 avverso l’ordinanza del 28/03/2025 della corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di Salvatore Nastasi, il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione, inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 3 aprile 2023, irrevocabile dal 3 ottobre 2023. Nei confronti di Nastasi era stata già pronunciata la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23 giugno 2016, irrevocabile dal 23 luglio 2016, di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28151/2025 Roma, lì, 31/07/2025 condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione e 4.000 euro di multa.

Rilevava, dunque, il giudice dell’esecuzione che le pene sospese cumulate superavano, all’esito del ragguaglio, i limiti di durata di cui all’art. 163, primo comma, cod. pen.; onde l’illegalità della sospensione condizionale accordata nel titolo esecutivo sopraggiunto e il configurarsi, rispetto ad essa, della causa di revoca di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, quarto comma, stesso codice.

2. Nastasi ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell’unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, osservando, per un verso, che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, nella condizione data, limitarsi semmai a revocare la sospensione condizionale della sola pena pecuniaria, così come accordata nel titolo esecutivo anteriormente formatosi (circostanza sufficiente a ricondurre le pene sospese cumulate nei limiti di durata di cui all’163, primo comma, cod. pen.), e per altro verso che detto giudice avrebbe dovuto pregiudizialmente verificare se il precedente penale ostativo risultasse dal fascicolo processuale inerente il giudizio definito dal titolo sopraggiunto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, sotto entrambi i profili dedotti.

2. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca della sospensione condizio- nale della pena, eventualmente concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa, è preclusa dal giudicato ove detta causa fosse stata conoscibile al giudice di cognizione che aveva ulteriormente deliberato la sospensione stessa, perché risultante agli atti del procedimento dinanzi a lui svoltosi. Al giudice dell’esecuzione compete di effettuare il relativo accertamento, esercitando eventualmente, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e provvedendo così ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione. Nel caso di specie, la verifica in questione non risulta effettuata.

3. Tale rilievo è, in sé, sufficiente a determinare l’annullamento dell’ordi- nanza impugnata, in modo tale che il giudice del rinvio possa valutare, in dipendenza dell’esito della suddetta verifica, se esistano effettivi margini per un suo intervento. Se il giudice del rinvio constaterà che la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 23 giugno 2016, irrevocabile dal 23 luglio 2016, era già documentalmente nota al giudice del procedimento sopraggiunto, l’istanza di revoca di pena sospesa avanzata dal Pubblico ministero dovrà essere respinta.

4. In caso contrario, il giudice del rinvio terrà conto del principio di diritto, ripetutamente affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 42640 del 20/09/2024, Massone, Rv. 287237-01; Sez. 5, n. 29643 del 03/05/2024, Loretucci, Rv. 286624-01; Sez. 6, n. 49115 del 17/10/2022, Vicentelli, Rv. 284078-01; Sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Bombacigno, Rv. 283568-01) – e condiviso dal Collegio perché perfettamente in linea con lo spirito della riforma dell’art. 163 cod. pen. operata con la legge 11 giugno 2004, n. 145 – secondo cui, in sede di seconda concessione della sospensione condizionale della pena, non deve tenersi conto, nel computo della soglia di pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, primo comma, ultima parte, cod. pen., della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata ex art. 135 cod. pen. a quella detentiva; dovendo, invece, il giudice, se necessario, rimodulare l’intero trattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite complessivo di due anni di pena detentiva, a tal fine mantenendo la sospensione condizionale della sola originaria pena detentiva e revocando la sospensione condizionale in precedenza concessa con riguardo alla pena pecuniaria.

Se, dunque, il giudice del rinvio constaterà che la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Messina il 23 giugno 2016, irrevocabile dal 23 luglio 2016, non era documentalmente nota al giudice del procedimento sopraggiunto, il suo intervento dovrà essere in tali termini calibrato. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso il 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giacomo Rocchi