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Sentenza — n. 28010/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal to recalculate crime date in execution phase due to precise prior judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonino Nicosia's appeal against the Palermo Court of Appeal's order denying credit for pre-sentence imprisonment. Nicosia argued that no crimes occurred after 2018, yet the lower court applied Article 657 of the Code of Criminal Procedure because the conviction definitively established the criminal conduct ended on November 2, 2021. The Supreme Court ruled that since the date of the crime was precisely defined in the final judgment, the execution judge cannot alter it to extend the credit period.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, c.p.p.; In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato accertata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in termini precisi e delimitati.

Parole chiave

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execution phase criminal conduct date fungibility of imprisonment res judicata principle Article 657 c.p.p. mantenimento della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 4, c.p.p.
La Corte territoriale ha rigettato la sopra indicata richiesta evidenziando che a ciò ostava il definitivo accertamento della condotta associativa sino al giorno 2 novembre 2021, con la conseguente preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, del codice di rito.
Art. 274, c.p.p.
Art. 299, c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 7, lett. 3, c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 7.3 , o cl cod.
art. 74 d.P.R. 309/90
Nel caso di specie, la data di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Riccardo Bellotta, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada
Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, Greco
Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia
Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate
Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv.
Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti
240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONINO nato a Palermo il 17/10/1995; avverso l' ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 17/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di Antonino Nicosia e diretta ad ottenere il riconoscimento, a titolo di fungibilità, anche della carcerazione da lui sofferta dal 10 gennaio 2019 sino al 27 maggio 2020 sul presupposto che — nonostante egli sia stato condannato, con sentenza della medesima Corte di appello del 28 settembre 2023 (irrevocabile I'll febbraio 2024), per partecipazione ad un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 in relazione al periodo dal febbraio 2018 al 2 novembre 2021 — dagli atti di indagine non sarebbero emerse condotte di reato successive all'anno2018. La Corte territoriale ha rigettato la sopra indicata richiesta evidenziando che a ciò ostava il definitivo accertamento della condotta associativa sino al giorno 2 novembre 2021, con la conseguente preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, del codice di rito.

2. Avverso tale ordinanza Antonino Nicosia, per mezzo dell'avv. Riccardo Bellotta, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, 299 e 657 del codice di rito ed il vizio di motivazione; in particolare, deduce che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che - dopo il 2018 - non sono state accertate condotte di reato, con la conseguente irrilevanza di quanto indicato nel capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, il ricorrente pretende che il giudice dell'esecuzione proceda alla rivalutazione della data di commissione del reato associativo indicata nella sentenza di merito divenuta cosa giudicata; tale richiesta si pone in evidente contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato» quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283;

Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380). Ciò è possibile fare, invece, soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione; in tale evenienza, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087;

Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Nel caso di specie, la data di commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata indicata con assoluta precisione da parte dei giudici di merito, coerentemente con la contestazione cd. 'chiusa' (vale a dire con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita) dal febbraio 2018 sino al 2 novembre 2021. 2.1. Tale indicazione, che non ha mai costituito oggetto d'impugnazione, è divenuta irrevocabile e sulla stessa il giudice dell'esecuzione non può incidere per le ragioni appena indicate. 2.2.

Conseguentemente è corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il reato associativo è stato commesso sino al giorno 2 febbraio 2021, di talché la previsione contenuta nell'art. 657, comma 4, del codice di rito impedisce il riconoscimento - a titolo di fungibilità - della carcerazione sofferta dall'odierno ricorrente dal 1 0 gennaio 2019 sino al 27 maggio 2020 in quanto antecedente il reato associativo sopra indicato.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 7.3 , o cl cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. (1 r•,1 so

P.Q.M.

i ..À- 2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual