Cassation Court resolves jurisdictional conflict in fraud case, ruling competence lies with S. Maria Capua Vetere based on bank account location.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Parma and S. Maria Capua Vetere judicial investigation officers regarding a fraud case. While the Parma officer initially accepted the case, the Court determined that the crime of fraud is consummated at the bank branch where the victim's account is held. Consequently, the Court declared the S. Maria Capua Vetere tribunal competent and ordered the transfer of files to that jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 cod. proc. pen.; Art. 9 cod. proc. pen.: In fraud cases involving bank transfers, jurisdiction belongs to the court of the bank branch where the victim's account is located, not the defendant's residence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP PARMA nei confronti di: GIP TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETEREcon l'ordinanza del 30/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Ufficio G.I.P.;
RITENUTO IN FATTO
1. Con denuncia-querela presentata presso i Carabinieri della stazione di Fidenza (PR), Daniela STECCONI esponeva di essere stata contattata telefonicamente da ignoti, i quali, spacciandosi per Carabinieri e operatori della Polizia delle comunicazioni, l'avevano indotta a credere che, per motivi di sicurezza, avrebbe dovuto effettuare bonifici su conti correnti da costoro indicati. La STECCONI, pertanto, versava la somma di 47.400,00 euro su un conto corrente on fine intestato a Tiziana CARUSO e acceso presso la filiale di Sessa Aurunca dell'istituto bancario Crédit Agricole. La somma veniva sequestrata d'iniziativa dalla P.G. Sulla richiesta di convalida formulata dal P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere unitamente a richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo, il G.I.P. di quel Tribunale disponeva in conformità e si dichiarava incompetente per territorio senza, tuttavia, indicare l'A.G. competente.
2. Gli atti pervenivano al Pubblico ministero presso il Tribunale di Parma, il quale, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., reiterava la richiesta di sequestro preventivo. Il G.I.P. di Parma accoglieva la richiesta e sollevava conflitto negativo di competenza, sostenendo essere, in ogni caso, competente il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nel cui circondario si trovava la filiale del Crédit Agricole, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice rimettente osservava che, anche nel caso in cui si fosse ritenuto incerto il luogo fisico di consumazione del reato, posto che la CARUSO aveva acceso il conto corrente via web, sarebbe rimasta, comunque, confermata la competenza del Tribunale sammaritano, ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., nel cui ambito era ubicato il luogo di residenza della imputata (Comune di Carinola). 3. 11 Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in base alla giurisprudenza richiamata dal G.I.P. di Parma.
4. L'avv. Francesca CARPENTIERI, difensore di ufficio dell'indagato Angelo TARRILLO, ha trasmesso memoria chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Si ha conflitto negativo di competenza, in base all'art. 28 cod. proc. pen., quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, in modo tale che si verifichi una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore di questa Corte. Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Parma, su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale medesimo, che aveva ricevuto gli atti dall'Autorità giudiziaria di S. Maria Capua Vetere (già dichiaratasi incompetente), ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 47.400,00, depositata sul conto intestato a Tiziana CARUSO, e solo all'esito ha sollevato conflitto. 1.1.
Il Collegio non ignora l'indirizzo ermeneutico secondo il quale non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il Giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto assume la funzione di stabilizzazione del procedimento (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, confl. competenza in proc. G., Rv. 279727 - 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, confl. competenza in proc.
Hoxha, Rv. 279328 - 01). Nelle pronunce appena richiamate si è affermato che il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve - alternativamente - provvedere ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 o 321) cod. proc. pen., così rinnovando, e stabilizzando, il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., senza assumere altra decisione che suoni come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l'insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29 (Sez. 2, n. 31800 del 16/03/2018, Lamonica).
Tale esegesi, come ribadito dall'arresto di legittimità testé menzionato, trova conclusiva conferma nel disposto dell'art. 32 cod. proc. pen., il quale prevede che, a seguito della risoluzione sul conflitto da parte della Corte di cassazione, la relativa sentenza debba essere immediatamente comunicata ai giudici in conflitto, e al pubblico ministero presso i medesimi, nonché notificata alle parti private (comma 2), e che, a seguito della comunicazione, il giudice dichiarato competente debba, se del caso, provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., decorrendo il relativo termine perentorio dalla comunicazione medesima. 1.2.
La vicenda in esame, che in astratto potrebbe presentare, per quanto appena detto, le caratteristiche conducenti ad escludere la sussistenza del conflitto, tuttavia, in concreto, tenuto conto dell'ampia e articolata motivazione resa dal giudice rimettente, denota una "volontà di confliggere" del medesimo e la conseguente implicita "superfluità" del suo provvedimento cautelare, a fronte di un primo provvedimento (quello emesso dal Giudice sammaritano dichiaratosi incompetente) che conserva, comunque, efficacia sino alla pronunzia di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.
2. Tanto premesso, il conflitto va risolto affermando la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ufficio G.I.P. E invero, secondo la condivisa lezione di legittimità, in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761 - 01; Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011 - 01). Nel caso di specie, il bonifico è stato effettuato dalla persona offesa sul conto corrente bancario intestato all'indagata Tiziana CARUSO, da costei acceso presso la filiale di Sessa Aurunca del Crédit Agricole, ricadente nel circondario del Tribunale di S. Maria Capua Vetere; filiale, tra l'altro, presso la quale risulta in concreto eseguito il sequestro della somma provento di reato.
3. Va, in conclusione, dichiarata la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Ufficio G.I.P., cui va disposta la trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Ufficio G.I.P., cui dispone la trasmissione d