Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding administrative procedure legality and new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciro Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs. Esposito challenged the lower court's confirmation of his conviction for illegal parking near the Monaldi Hospital, arguing the administrative order restricting his access lacked proper procedural timing. The court rejected this defense because the specific procedural violation was not detailed in the appeal or raised for the first time in the cassation petition, violating the principle of specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 2 d.l. 14/2017; Art. 603 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the exact procedural step violated or raises new grounds not previously argued in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Esposito Ciro, nato a Napoli il 05/05/1959 avverso la sentenza emessa il 05/03/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 marzo 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, giudicava Ciro Esposito colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art. 10, comma 2, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.
48) e B (art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - cod. strada), commessi a Napoli il 27 ottobre 2020, condannandolo l'imputato alla pena di sei mesi di arresto e 2.100,00 euro di ammenda.
2. Con sentenza emessa il 5 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Ciro Esposito, confermava la decisione appellata e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. I fatti di reato ascritti a Ciro Esposito ai capi A e B, nella loro consistenza materiale, appaiono incontroversi e non sono contestati dall'imputato. Le ipotesi di reato contestate a Ciro Esposito riguardano l'attività di posteggiatore abusivo svolta dall'imputato, nella zona dell'Ospedale "Monaldi" di Napoli, compresa tra la Via Leonardo Bianchi e la Piazza Ettore Ruggieri, in violazione del provvedimento di inibizione irrogato dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020, che veniva notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020, che gli impediva di accedere a tale area urbana per un periodo di nove mesi, che scadevano il 20 luglio 2021.
I fatti contravvenzionali controversi, in particolare, venivano accertati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli il 27 ottobre 2020, alle ore 13.36, nel corso di un controllo eseguito nell'area urbana dove era ubicato l'Ospedale "Monaldi" di Napoli, nelle cui adiacenze operava, quale posteggiatore abusivo, il ricorrente. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa.
2. Avverso la sentenza di appello l'imputato Ciro Esposito, a mezzo dell'avv. Alberto Mazziotti, proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura • difensiva. Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 10 decreto- legge n. 14 del 2017, e 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell'ipotesi di reato contestata al ricorrente al capo A della rubrica, che veniva censurata sotto il profilo dell'assenza di prova del rispetto del termine di quarantotto ore relative al provvedimento emesso nei confronti di Ciro Esposito dal Questore di Napoli dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Ciro Esposito è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che il ricorso proposto da Ciro Esposito, pur denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione impugnata, chiede il riesame della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli, relativamente al reato ascritto al ricorrente al capo A, ex art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 2017, nel rispetto delle emergenze probatorie. Tuttavia, il riesame invocato è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).
3. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello di Napoli evidenziava che il compendio probatorio acquisito nell'immediatezza dei fatti, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli il 27 ottobre 2020, alle ore 13.36, relativamente all'ipotesi contravvenzionale di cui al capo A, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. Infatti, tali verifiche consentivano di accertare che, al momento del controllo dei militari, Esposito svolgeva l'attività di posteggiatore abusivo nelle adiacenze dell'Ospedale "Monaldi" di Napoli, in un'area compresa tra la Via Leonardo Bianchi e la Piazza Ettore Ruggieri, in violazione del divieto di accesso a una delle aree di cui all'art. 9, decreto-legge n. 14 del 2017, adottato dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020, notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020.
Né rilevano, in senso contrario, le censure difensive riguardanti l'insussistenza della prova del rispetto del termine di quarantotto ore relative al provvedimento emesso dal Questore di Napoli nei confronti dell'imputato Questore di Napoli il 14 ottobre 2020. Deve, invero, rilevarsi che dall'atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto nell'interesse di Ciro Esposito, non risultando specificata la sequenza degli atti in relazione alla quale si sarebbe concretizzata la violazione dedotta, che non veniva menzionata nemmeno per relationem.
Ne consegue che la difesa del ricorrente censurava la legittimità della sequenza procedimentale culminata nel provvedimento emesso dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020, senza fornire alcuna indicazione defensionale utile a individuare quale passaggio della procedura amministrativa censurata era inficiata da vizi incidenti sul divieto di accesso adottato ex art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 2017. Ne discende che, relativamente al profilo censorio dedotto, riguardante la legittimità del procedimento di irrogazione del provvedimento di inibizione notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020, la doglianza risulta prospettata in palese violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, da tempo, consolidata (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01;
Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 - 01).
4. A queste considerazioni deve aggiungersi che, nell'atto di appello presentato nell'interesse di Ciro Esposito, presso la Corte di appello di Napoli, non risultava dedotta l'assenza di prova del rispetto del termine di quarantotto ore relative al provvedimento adottato dal Questore di Napoli il 14 ottobre 2020 e notificato al ricorrente il 21 ottobre 2020. Tutto questo non può che comportare, ulteriormente, l'inammissibilità della censura difensiva in esame, rilevante ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., risultando la doglianza sulla procedura applicativa del divieto di accesso, adottato ex art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 2017, dedotta nell'interesse del ricorrente, per la prima volta, con l'atto di impugnazione in esame.5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ciro Esposito deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del