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Sentenza — n. 27854/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court holds substituted penalty for aggravated robbery is legal if statutory conditions are met.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27854/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging a substituted penalty applied to a defendant convicted of aggravated robbery. The prosecution argued the penalty was illegal because the crime fell under a specific list in Article 4-bis of the Penal Code, which restricts alternative measures. The Court rejected this, ruling that the legality of a substituted penalty depends on the gravity of the crime and specific statutory conditions, not merely on the abstract title of the offense. Consequently, the execution judge lacked the power to revoke the final, irrevocable sentence.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen.; Art. 59, l. n. 689/1981: The illegality of a substituted penalty is determined by the concrete gravity of the crime and statutory conditions, not by a mere abstract classification of the offense title.

Parole chiave

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substituted penalty aggravated robbery penal code irrevocable sentence execution judge power criminal gravity statutory conditions

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, Ord. pen.
2.2.Alla stregua di tali principi, ritiene il Collegio che la questione, posta con il presente ricorso, attinente all’applicazione di una pena sostitutiva in violazione dell’art. 4-bis Ord.
Art. 59, l. n. 689 del 1981
Ciò si afferma sulla scorta della considerazione secondo cui, al fine di definire l’illegalità della pena nel caso che ci occupa, non è sufficiente – come suggerito dal Pubblico ministero ricorrente – muovere dal mero richiamo che l'art. 59 l.
Art. 72, comma 3, l. n. 689 del 1981
Conforta la tesi del “temperamento” quanto sostenuto da autorevole dottrina che ha visto una “spia” di detta necessità in quanto previsto dall’art. 72 legge n.

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Testo completo

illegale è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista». Infine, Sez. U Sacchettino, cit., hanno riaffermato questi principi anche con riferimento alla pena applicata su richiesta delle parti, osservando che l'accordo si forma sulla pena finale concordata dalle parti e di cui si chiede l'applicazione, con la conseguente generale irrilevanza degli eventuali errori nei vari "passaggi" attraverso i quali si giunge al "risultato finale", a meno che essi non comportino l'applicazione di una pena illegale, nel senso in precedenza chiarito. 2.2.Alla stregua di tali principi, ritiene il Collegio che la questione, posta con il presente ricorso, attinente all’applicazione di una pena sostitutiva in violazione dell’art. 4-bis Ord. pen., sia estranea alla nozione di pena illegale.

Ciò si afferma sulla scorta della considerazione secondo cui, al fine di definire l’illegalità della pena nel caso che ci occupa, non è sufficiente – come suggerito dal Pubblico ministero ricorrente – muovere dal mero richiamo che l'art. 59 l. n. 689 dell'81 fa all’art. 4-bis Ord. pen. e, segnatamente, al mero catalogo dei reati ivi contemplati. Ove si seguisse tale impostazione, essendo la rapina aggravata prevista quale reato ostativo, dovrebbe concludersi che la pena detentiva, insuscettibile di sostituzione, è pena illegale, revocabile dal Giudice dell’esecuzione.

La tesi non è condivisa dal Collegio. Il richiamo operato dalla disciplina sulle pene sostitutive all’art. 4-bis ord. pen. non può risolversi, proprio in ragione della specificità della materia, nella trasposizione di un divieto per un mero, ampio ed indistinto, catalogo di reati. Quel che viene in rilievo è, infatti, l’applicazione di pene che, per quanto non principali, sono comunque pene edittali, capaci pienamente di adempiere gli stessi compiti a cui attendono le pene principali. L’esclusione predeterminata di alcune fattispecie di reato finirebbe per restringere ulteriormente, e irragionevolmente, l’area di applicabilità delle pene sostitutive, già tracciata dal legislatore con l’individuazione del limite massimo di pena principale da prendere in considerazione.

L’ambito di irrogabilità delle pene sostitutive in ragione della gravità del reato commesso è tracciato dal legislatore anzitutto guardando al limite di pena principale da sostituire, e non avrebbe senso sovrapporre a tale criterio, che guarda alla concretezza delle singole vicende atteso che il riferimento è alla pena principale in concreto determinata dal giudice, altro criterio che operi sempre in funzione della gravità del reato commesso, ma in forza di considerazioni in astratto, per titolo di reato e non per fatto concretamente commesso, il cui disvalore è pienamente espresso nella quantificazione giudiziale della pena principale.

Se, pertanto, come nel caso di specie, si è di fronte a un reato compreso nel ricco elenco di cui all’art. 4-bis ord pen., ma inserito tra quelli di cui alla cd. seconda fascia, il richiamo al menzionato articolo sulle condizioni di ammissibilità ai benefici penitenziari va inteso all’intero contenuto dispositivo, dovendosi valutare non soltanto il tipo di reato per il quale è intervenuta condanna, ma anche il ricorrere di quelle condizioni in forza delle quali viene meno la preclusione fissata in ragione dell’astratta considerazione del titolo del reato.

Per ciò che qui interessa, l’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., prevede che benefici di cui al comma 1 dello stesso articolo possano essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Dunque, il condannato per il reato di rapina aggravata non può godere dei benefici e delle misure alternative alla detenzione e, per effetto del richiamo di cui all’art. 59 l. n. 689 del 1981, alle pene sostitutive, solo nell’ipotesi in cui versi nelle condizioni appena richiamate.

Conforta la tesi del “temperamento” quanto sostenuto da autorevole dottrina che ha visto una “spia” di detta necessità in quanto previsto dall’art. 72 legge n. 689 del 1981, relativo alle «Ipotesi di responsabilità penale e revoca». Tale norma – si è osservato -, nel disciplinare, al terzo comma, le ipotesi di revoca della pena sostitutiva in caso di condotte inosservanti le prescrizioni e nel prevedere che la condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, fa salvo il caso che il fatto sia di lieve entità.

Apre in tal modo alla doverosità di un accertamento in concreto della gravità del fatto commesso, rifiutando l’operare di preclusioni per tipologie di reato. 3.Tirando le fila del discorso, a fronte dell’erronea sostituzione da parte del Giudice del merito di una pena detentiva con quella sostitutiva, l’unico rimedio esperibile è quello dell’impugnazione, peraltro nei limiti della disciplina del rito prescelto dall’imputato. Non vi è, invece, alcun potere di revoca della statuizione divenuta irrevocabile da parte del Giudice dell’esecuzione, non venendo in rilievo un’ipotesi di pena illegale. 4.Per