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Sentenza — n. 27852/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on proportionality of home detention citing insufficient evidence of legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the defendant's appeal challenging the proportionality and adequacy of home detention measures. The defense argued for a violation of law and defective reasoning regarding the refusal of work authorization under Article 284 of the Code of Criminal Procedure. The court held that the lower tribunal's reasoning was coherent and based on sufficient evidence of serious indicia of guilt, thus the appeal was infounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 284, comma 3 c.p.p.: In cassation proceedings regarding personal precautionary measures, appeals alleging violation of law or defective reasoning must target the logical coherence of the decision's motivation rather than re-evaluating factual elements or evidentiary weight reserved for the trial court.

Parole chiave

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precautionary measures home detention proportionality test cassation appeal defective reasoning serious indicia work authorization

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 284, comma 3 c.p.p.
one l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura applicata e anche quanto all’art. 284, comma 3, cod.
d.lgs n. 286 del 1998, Art. 12, comma 4-bis

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.
Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino
Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez.
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.
Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano
276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez.
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo
18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.

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Testo completo

one l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura applicata e anche quanto all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. in merito alla mancata concessione dell’autorizzazione ad andare a lavorare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura applicata e anche quanto all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. in merito alla mancata concessione dell’autorizzazione ad andare a lavorare. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla completezza e logicità della motivazione, è infondata. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile e più in generale può ritenersi fondato solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr.

Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile ed eventualmente fondato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr.

Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale, dato diffusamente conto delle indagini effettuate ed evidenziata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ha indicato gli elementi sui quali si fonda la conclusione in termini di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare disposta. Il giudice del riesame, con il riferimento alla condotta tenuta dall’indagato, che ha messo a disposizione del gruppo organizzato il proprio spid e quello della moglie, al tempo nel corso del quale la si è articolata l’attività e ai contatti illeciti intrattenuti non solo con Nappi ma anche con altri soggetti, infatti, ha esposto in termini adeguati e coerenti le ragioni per le quali ha ritenuto che il pericolo di reiterazione dei reati può essere tutelato esclusivamente con la misura degli arresti domiciliari escludendo qualsiasi possibilità di movimento, ciò anche considerata la presunzione di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.lgs n. 286 del 1998 (cfr. pagine da 31 e seguenti).

La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, non è sindacabile e le censure contenute nel ricorso sono infondate per cui si impone il rigetto dell’impugnazione.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorren